AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 luglio 2021, n. 454
Aliquota iva agevolata – Acquisto autovettura uso promiscuo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante rappresenta di essere portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449 del 1997) e invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992) sulla base di parere rilasciato dalla commissione INPS ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Intende acquistare un autoveicolo, usufruendo dell’aliquota IVA al 4 per cento ai sensi del numero 31), della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e vorrebbe utilizzare lo stesso per lo svolgimento della propria attività lavorativa professionale.
L’istante chiede se l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento non sia incompatibile con la detrazione dell’imposta nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo, qualora il contribuente intenda utilizzare l’autovettura a fini promiscui, vale a dire anche per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
In subordine, qualora dovesse ravvisarsi una incompatibilità con il regime di detrazione, il contribuente chiede che comunque la stessa applicazione dell’IVA agevolata non sia subordinata al divieto di rilascio, da parte del fornitore, di regolare fattura con indicazione della partita IVA del contribuente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante osserva che l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per l’acquisto degli autoveicoli da parte dei soggetti riconosciuti dalla legge come disabili, spetta in funzione della situazione fisica del contribuente, a prescindere dall’utilizzo della vettura, per uso esclusivamente privato o per uso promiscuo, quindi anche per lo svolgimento di eventuale attività lavorativa.
Peraltro, vietare di utilizzare ad un disabile la vettura per lo svolgimento dell’attività lavorativa sarebbe discriminatorio per i disabili lavoratori autonomi rispetto ai disabili lavoratori dipendenti.
L’Istante osserva che l’aliquota IVA ridotta rappresenta un’agevolazione che risponde a determinate esigenze sociali (la situazione di svantaggio del disabile) e prescinde dagli aspetti connessi al meccanismo di neutralità dell’imposta.
Il regime di utilizzo di un bene nel circuito dei soggetti passivi IVA prescinde dall’aliquota IVA applicata in quanto la detrazione dell’iva non può essere considerata un vantaggio bensì è un meccanismo volto a garantire la neutralità di imposta. E il rischio di una duplicazione del beneficio è evitato dal legislatore che consente di detrarre solo il 40% dell’imposta.
Osserva inoltre, che l’eventuale detrazione IVA, proprio perché eventuale, non può rappresentare un vincolo al rilascio di una fattura con l’indicazione anche della partita IVA.
La fattura di acquisto con indicazione della partita IVA è, altresì, necessaria per consentire l’inserimento del bene tra quelli idonei a garantire non solo la detrazione, ma anche la deduzione dei costi successivamente sostenuti nell’utilizzo del bene (es. carburante, riparazioni).
Infine, l’Istante osserva che né la normativa né la prassi subordinano l’applicazione dell’aliquota IVA al 4 per cento relativa all’acquisto di autoveicoli da parte dei disabili al divieto di ricezione della fattura con indicazione della partita IVA del soggetto acquirente.
Su queste basi, la soluzione ritenuta corretta è quella per cui lo stesso possa, in quanto disabile, richiedere (ovviamente nel rispetto di tutti gli altri requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge) l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata 4 per cento e ottenere dal fornitore il rilascio di regolare fattura, che riporti tra i dati del contribuente, non solo il codice fiscale, ma anche la partita IVA, affinché lo stesso possa utilizzare il bene nell’ambito della propria attività professionale, secondo le regole ordinarie e con le dovute limitazioni già previste per le autovetture.
Parere dell’agenzia delle entrate
La Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede, al numero 31), l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento sugli acquisti da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico, di autoveicoli, nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (con l’art. 53-bis del decreto legge del 26 ottobre 2019, n.124 sono state estese le agevolazioni fiscali, per l’acquisto dell’auto da parte dei disabili, anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido).
L’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riconosciuto speciali agevolazioni per le spese riguardanti i mezzi necessari «per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti». Per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Il soggetto disabile, come chiarito con circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 (par. “Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità”), per fruire dei benefici fiscali deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992 o di altre commissioni mediche pubbliche, dalla quale risulti chiaramente “la specifica disabilità” richiesta dalla normativa fiscale.
Le disposizioni agevolative a favore dei disabili per l’acquisto dell’auto mirano favorire quest’ultimi nella propria sfera personale.
Il legislatore, infatti, richiede, per poter fruire dell’agevolazione in esame, che venga esibita la documentazione attestante la disabilità (art. 1 DM 16 maggio 1986 per i veicoli adattati ad invalidi); l’acquisto del bene deve essere fatto in funzione della disabilità.
Nel caso di beni strumentali alla attività lavorativa, le disposizioni tributarie consentono di poter detrarre l’IVA o dedurre i costi relativi al bene in quanto sussiste un nesso di “strumentalità” tra l’acquisto del bene e lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel senso che il bene è necessario per lo svolgimento dell’attività stessa.
Si tratta di disposizioni che non sono inconciliabili con le norme agevolative dettate a favore dei soggetti disabili.
In effetti, con riferimento al diritto alla detrazione IVA, oggetto del quesito, lo stesso non è condizionato alla circostanza che l’imposta sia stata applicata in misura ridotta.
L’art. 19-bis 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, nel caso di veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa dell’arte o della professione prevede che l’imposta relativa all’acquisto è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento; non richiede che tale imposta sia stata applicata nella misura ordinaria ovvero in misura agevolata.
Pertanto, nel condividere quanto sostenuto dal contribuente istante, si ritiene che lo stesso, se in possesso della documentazione necessaria, potrà acquistare l’auto con l’aliquota agevolata al 4 per cento e potrà richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA in quanto il bene dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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