AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 settembre 2021, n. 638
Aliquota IVA agevolata al 10% ai sensi dei numeri 127 quinquies e septies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 – appalti da realizzare in relazione alla costruzione di linee ferroviarie ed opere annesse
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società “Alfa S.p.A.” (di seguito, per semplicità, indicata anche solo come “l’Istante” o “la Società”), costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione di un determinato territorio, per la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, l’acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest’ultimo, la realizzazione di rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e gestione di parcheggi intermodali nonché la realizzazione e la gestione tecnica di impianti funiviari per il trasporto pubblico. La società costituisce inoltre lo strumento di sistema degli enti pubblici soci per quanto concerne la gestione del servizio pubblico aeroportuale. La società costituisce anche lo strumento di sistema degli enti pubblici soci per quanto concerne la gestione del trasporto pubblico locale.
Più specificamente, per quanto di interesse nel presente interpello, la società svolge, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 50/2016, attività di gestione e messa a disposizione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, secondo le disposizioni e prescrizioni della competente autorità pubblica, attività rientrante pertanto nei “settori speciali” di cui alla “Parte III – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” del Codice dei Contratti.
L’opera in oggetto riguarda la realizzazione di:
– “Officina per la manutenzione del Materiale Rotabile ferroviario” (appalto I – aggiudicato e stipulato il relativo contratto),
– Raccordo ferroviario “Raccordo Stazione località BETA – Officina” (appalto II – in fase di completamento progetto esecutivo e iter autorizzativo);
– “Impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario” (appalto III – aggiudicato) a servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di una provincia italiana, dove la stessa è il committente. I tre progetti che costituiscono l’opera sono oggetto di tre distinti appalti.
Il complesso è caratterizzato da un insieme organico e strettamente intercorrelato di sottosistemi impiantistici, ferroviari e strutturali, funzionali alle attività industriali che verranno svolte all’interno dell’insediamento, dedicati ad una attività ad alta peculiarità e specializzazione, quale è la manutenzione dei treni. L’opera nel suo complesso si configura come un insediamento industriale con organizzazione, attrezzaggio e impianti tecnologici fissi ferroviari e civili ad alta specializzazione i cui elementi sono di seguito rappresentati.
1) Armamento ferroviario
L’armamento ferroviario si riferisce all’infrastruttura ferroviaria, cioè quel complesso costruttivo costituito dalla rotaia, dalle traverse, dai deviatoi (semplice, doppio, inglese, etc.), dalla massicciata e da quanto occorre al montaggio, fissaggio e regolazione della via ferrata su cui corrono i treni.
Il complesso impiantistico dell’armamento ferroviario può suddividersi in due componenti funzionalmente interfacciate, il tratto di raccordo e la radice di piazzale.
Il tratto di raccordo per uno sviluppo di circa 1,2 km, oggetto dell’appalto II ” Raccordo Stazione località BETA – Officina”, si colloca nell’ambito della rete ferroviaria esistente di proprietà di ALFA S.p.A.. Il raccordo si dirama dalla progressiva Km 4+232.26 in corrispondenza della Stazione località BETA e si collega alla nuova officina di ALFA con un binario promiscuo a tre rotaie, per servire sia i treni della Ferrovia tratta località GAMMA – località DELTA a scartamento ridotto 1000mm, sia i treni di Rete Ferroviaria Italiana – RFI a scartamento normale 1435mm.
La radice di piazzale a servizio e funzionale all’impianto per la manutenzione dei treni, oggetto dell’appalto I “Officina per la manutenzione del Materiale Rotabile ferroviario”, è composta da 15 binari ed una serie di deviatoi, in parte a scartamento normale, in parte a scartamento ridotto ed in parte a scartamento promiscuo, che si allacciano al tratto di raccordo. Dei 15 binari, 4 sono tronchini, 6 binari entrano nell’edificio che ospita la nuova officina per la manutenzione del materiale rotabile, 2 binari sono a servizio dell’edificio di supporto per il lavaggio e la tornitura dei mezzi ed i restanti 3 binari sono a servizio dell’intero piazzale di impianto per le attività di movimentazione e complementari (scarico WC, rifornimento mezzi diesel, rabbocco sabbia, ecc.)
2) Trazione elettrica ferroviaria a 3000 V.C. C.
La trazione ferroviaria è l’insieme dei vari sistemi per la fornitura, la trasmissione ed il controllo dell’energia elettrica per la trazione dei treni che avviene attraverso:
– il sistema della catenaria, ovvero l’insieme delle condutture e degli apparecchi di sostegno che distribuiscono l’energia elettrica sulla linea e la trasmettono ai treni per mezzo di dispositivi di captazione di corrente, i cosiddetti pantografi;
– gli apparati di telecomando per il Dirigente Centrale Operativo (DCO), che permettono di effettuare da un posto centrale di telecomando le manovre di apertura/chiusura dei sezionatori e degli interruttori di un’ampia porzione di rete, le manovre dei deviatoi.
Anche il complesso impiantistico della trazione elettrica è suddiviso in due componenti funzionalmente interfacciate, il tratto di raccordo, oggetto dell’appalto II ” Raccordo Stazione località BETA – Officina”, e la radice di piazzale, oggetto dell’appalto I “Officina per la manutenzione del Materiale Rotabile ferroviario”.
Sia il tratto di raccordo che i 15 binari dell’intera radice di piazzale sono serviti dalla trazione elettrica ferroviaria, ad eccezione di alcuni tratti all’interno del piazzale che ne risultano privi, al fine di ottimizzare la gestione operativa nonché la sicurezza dei lavoratori.
3) Sicurezza e Segnalamento ferroviario
L’impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario, oggetto esclusivamente dell’appalto III “Impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario”, presente già sulla linea, viene esteso anche sul tratto di raccordo e sulla radice di piazzale.
L’impianto è costituito dall’insieme di dispositivi, apparati, sottosistemi ed elementi, di segnali fissi e mobili, luminosi o meno, di tabelle, cartelli indicatori e tutto ciò che è necessario ad assicurare una corretta e sicura circolazione dei treni sulla ferrovia.
La tecnologia relativa alla tipologia di impianto adottato, così come già presente sulla linea esistente, è denominata ACC-M/ATP (Apparato Centrale calcolatore – Multistazione / Automatic Train Protection quale sistema di controllo della marcia treni).
4) Impianti e macchinari funzionali alla manutenzione dei treni (piattaforma di giratura, tornio di fossa, impianto di lavaggio dei treni, reparti di verniciatura, di carpenteria e levigatura, carriponte, ecc)(Appalto I)
Nello specifico si parla di:
– Carriponte interni;
– Piattaforma di giratura;
– Piattaforme rotazione carrelli;
– Piattaforme mobili;
– Piattaforme fisse per accesso imperiali;
– Cabina di verniciatura e carrozzeria;
– Cabina di carpenteria;
– Impianto rifornimento gasolio;
– Tunnel di lavaggio esterno e sottocassa;
– Tornio in fossa;
5) Impianti e macchinari fissi a servizio del complesso industriale (Impianti meccanici, elettrici, ecc…)
Di seguito vengono descritte le caratteristiche peculiari delle principali dotazioni impiantistiche che sono installate all’interno del fabbricato ed a servizio dello stesso.
– Impianti meccanici
In relazione all’articolazione tipologica che caratterizza l’edificio ed i singoli ambienti (produttivo/industriale, logistico ed amministrativo), si sono adottate più soluzioni di seguito sintetizzate:
Impianto di riscaldamento differenziato per la zona produttiva dell’officina mediante tubi radianti e riscaldamento a pavimento nelle fosse di lavorazione;
Impianto di riscaldamento dei reparti lavorazione con strisce radianti idroniche, aerotermi nel tunnel di lavaggio e generatori di aria calda per la cabina di verniciatura;
Impianto di climatizzazione VRF per la zona uffici e assimilati degli spogliatoi, dei bagni, delle sale riunioni e della mensa, sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo;
Impianto aria primaria per il rinnovo dell’aria nelle zone uffici e locali assimilati, spogliatoi, bagni, sale riunioni e mensa, garantita mediante ventilazione meccanica con aria primaria trattata in unità dedicate;
Impianto pneumatico per aria compressa, nell’officina, nei reparti e nelle utenze tecnologiche, facente capo ad una centrale generale di compressione dell’aria;
Impianto antincendio presente sia all’interno dell’edificio ottenuta attraverso l’installazione di una rete idranti UNI45 abbinata ad estintori che all’esterno mediante idranti soprasuolo UNI70 collegati mediante una rete ad anello; è inoltre prevista vasca di accumulo e gruppo di spinta;
Impianto idrico-sanitario per il trasporto di acqua sanitaria, sia calda che fredda, nelle varie utenze; tutti gli apparecchi sanitari presenti all’interno dell’edificio saranno alimentati con apposite reti di acqua calda e fredda e collegati alle corrispondenti reti di scarico. Saranno inoltre alimentate le utenze tecnologiche presenti all’interno ed all’esterno dell’edificio dell’officina ed alimentata la riserva idrica antincendio;
Impianto trattamento acqua reflua industriale, provenienti dal tunnel di lavaggio, dallo svuotamento delle macchine pulitrici e dai reparti di lavorazione meccaniche, ai fini di una loro depurazione chimico fisica;
Impianto di scarico idrico;
Impianto d’irrigazione nelle aree a verde realizzate sia esternamente al fabbricato ed in corrispondenza della sua superficie di copertura;
Centrale termica attrezzata con generatori di calore modulanti a gas a condensazione, dimensionati per rispondere ai singoli fabbisogni di riscaldamento e acqua calda sanitaria sia per uso sanitario che per uso tecnologico; l’impianto è inoltre integrato da collettori solari termici collocati in copertura che daranno un utile supporto all’intero sistema.
– Impianti elettrici
In relazione agli impianti elettrici, vale quanto di seguito sintetizzato:
Illuminazione dell’officina, dei reparti di lavorazione, degli uffici, dei locali di supporto e dei locali foresteria;
Illuminazione di sicurezza in grado di fornire l’illuminamento minimo necessario per l’evacuazione degli ambienti;
Rete di distribuzione principale di energia elettrica e rete di distribuzione secondaria a valle dei quadri di alimentazione di piano/area;
Gruppo elettrogeno e sistemi di continuità per l’alimentazione della rete elettrica;
Impianto fotovoltaico in copertura del capannone dell’officina;
Impianto trasmissione dati, costituito da una rete fonia-dati a copertura di tutti i servizi di comunicazione presenti nell’edificio;
Impianto antintrusione e controllo accessi dell’edificio;
Impianto rilevazione incendio dell’intero complesso edilizio;
Impianto diffusione sonora (EVAC), realizzato nell’ottica dell’integrazione funzionale con gli altri impianti di sicurezza;
Impianto TVCC (telecamere).
6) Opere esterne di viabilità e sistemazione
Per consentire l’accesso su gomma al nuovo impianto ed al piazzale del deposito, è prevista la realizzazione di una viabilità di accesso che collega il deposito alla Zona industriale della località BETA.
All’esterno del deposito è previsto anche un piazzale pavimentato in conglomerato bituminoso; una parte del piazzale è adibita quale area parcheggi, una parte per la viabilità dei veicoli su gomma a servizio e funzionali alla logistica della nuova officina ed una parte è adibita per il deposito e lo stoccaggio dei materiali.
L’opera sarà completata con sistemazioni a verde e sistemazioni varie quali recinzioni, muretti, cordonate, ecc.
7) Edificio
Dal punto di vista prettamente edile, l’edificio che ospiterà la Nuova Officina per la Manutenzione del Materiale Rotabile è caratterizzato dalla frammistione di attività prettamente produttive (riparazione dei treni), attività terziarie (uffici, magazzini, archivio, centro formazione, sale riunioni, …) e spazi logistici di supporto (spogliatoi, mensa, area break, alloggio custode, foresterie, …); entrando nello specifico, il fabbricato si presta ad essere suddiviso in tre aree di diversa tipologia come di seguito indicate:
I. La prima è caratterizzata da un unico livello, di notevole altezza, ed è interessata dalle lavorazioni sui mezzi ferroviari;
II. La seconda si articola su tre piani (i primi due a destinazione mista ed il terzo destinato ad accogliere l’alloggio del custode e le due foresterie);
III. La terza area rappresenta l’edificio di supporto per il lavaggio e la tornitura dei mezzi.
Si precisa che i punti 4, 5, 6 e 7 fanno parte esclusivamente dell’appalto I ” Officina per la manutenzione del Materiale Rotabile ferroviario”.
Tutto ciò premesso, l’istante espone le fattispecie che formano oggetto di interpello, fornendo per ciascuna di esse la soluzione prospettata.
Come espresso nei commi 1 e 2 dell’art. 16 del DPR n. 633 del 26 Ottobre 1972, l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del 22 % della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10 % per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A.
Il n. 127 septies, tabella A, parte III Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%, menziona “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies“. Il n. 127 quinquies riporta, tra le opere oggetto all’aliquota agevolata, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; edifici. Nel caso di specie, l’interpello riguarda l’applicabilità dell’aliquota ordinaria del 22 % piuttosto che l’aliquota agevolata del 10 % ai sensi dei n. 127 quinquies e septies, tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 ai vari elementi/appalti che compongono l’opera.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società premette che per l’appalto I “Officina per la manutenzione del Materiale Rotabile ferroviario” ritiene non applicabile il principio di inscindibilità del contratto di appalto in quanto, seppur in presenza di un unico atto negoziale, non si prefigura la fattispecie di un corrispettivo forfettario. A sostegno di tale tesi l’istante allega il contratto di appalto da cui si evincono i corrispettivi relativi ai vari interventi.
Per quanto riguarda l’armamento ferroviario e la trazione elettrica ferroviaria che interessano la radice di piazzale riferibili all’appalto I, l’armamento ferroviario e la trazione elettrica ferroviaria che interessano il tratto del raccordo ferroviario riferibili all’appalto II e l’impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario che interessano sia il tratto del raccordo ferroviario sia la radice di piazzale riferibile all’appalto III la società ritiene applicabile l’aliquota del 10% ai sensi del n. 127 septies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, in quanto, sebbene siano interventi oggetto di tre appalti distinti, rappresentano ciascuno prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto relativo alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127 quinquies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Il numero 127 quinquies prevede infatti che l’aliquota ridotta si applichi, tra l’altro, alle linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso.
E’ evidente che, proprio l’accostamento al riferimento al “trasporto metropolitano e tramviario“, che attiene più propriamente al traporto delle persone, del riferimento ad altre linee di trasporto ad impianto fisso, lascia intendere che non sia solo il trasporto di persone su linea fissa a godere della suddetta aliquota agevolata, ma anche qualsiasi altro trasporto (quindi anche di merci oppure semplicemente di convogli ferroviari per finalità manutentive), essendo appunto la funzione di “trasporto” e quella di “fissità”, vale a dire di non ancoraggio al terreno, a essere oggetto della disposizione tributaria.
Tale inquadramento, peraltro, trova sostegno in quanto affermato nella circolare del 29.12.1986 n. 86 del Ministero delle Finanze, dove l’Amministrazione ha chiarito che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di linee relative al traporto di persone ad impianto fisso, incluse le ferrovie, si applica l’aliquota ridotta. L’aliquota ridotta riguarda le linee di trasporto, ossia gli impianti negli elementi che li costituiscono, come ad esempio la linea ferrata, la linea aerea e le stazioni.
Risultano altresì, a parere della società, soggetti ad aliquota IVA ridotta gli impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica, da sfruttare, almeno in parte, per il funzionamento della rete e degli edifici ad essa asserviti. L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ma pone come unica condizione la circostanza che si tratti di impianto idoneo a produrre calore-energia. Per espressa previsione normativa, l’aliquota IVA del 10%, oltre che alla cessione degli impianti, si rende applicabile anche ai contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli impianti e alla cessione dei beni finiti.
Per quanto invece concerne le rimanenti parti dell’opera ossia gli impianti ed i macchinari funzionali alla manutenzione dei treni, gli impianti e i macchinari fissi a servizio del complesso industriale, le opere esterne di viabilità stradale e l’edificio, l’istante ritiene applicabile l’aliquota ordinaria del 22% in quanto, come specificato nella circolare del 29.12.1986 n. 86 del Ministero delle Finanze, l’Amministrazione ha chiarito che l’equiparazione alle opere di urbanizzazione primaria riguarda soltanto le linee di trasporto ossia gli impianti negli elementi che li costituiscono, come ad esempio la linea ferrata, la linea aerea e le stazioni.
Infine, la società ritiene che le spese di progettazione degli appalti II e III ” Raccordo Stazione località BETA – Officina” e “Impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario” siano assoggettate all’aliquota ridotta in virtù della norma di cui al n. 127- septies della tabella A, allegata al DPR n. 633 del 1972, in quanto rese in dipendenza di due contratti di appalto relativi entrambi alla costruzione di linee di trasporto ad impianto fisso. Diversamente, le spese di progettazione dell’appalto I “Officina per la manutenzione del Materiale Rotabile ferroviario” andrebbero assoggettate all’aliquota ordinaria del 22 % in quanto sono rese in dipendenza di un appalto che l’istante ritiene assoggettato per la parte prevalente all’aliquota ordinaria.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con l’istanza di interpello in oggetto la Società ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, ai sensi del numero 127-septies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, rispetto alle opere descritte in dettaglio nella stessa istanza, suddivise nei tre appalti di seguito elencati:
– “Officina per la manutenzione del Materiale Rotabile ferroviario” (appalto I – aggiudicato e stipulato il relativo contratto),
– “Raccordo ferroviario “Raccordo Stazione località BETA – Officina” (appalto II – in fase di completamento progetto esecutivo e iter autorizzativo);
– “Impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario” (appalto III – aggiudicato).
Giova preliminarmente evidenziare che il presente parere si limita ad offrire chiarimenti in termini di principio con riferimento alla normativa vigente richiamata dall’istante anche alla luce dell’interpretazione che ne è stata fornita dall’Amministrazione finanziaria; ciò considerando:
– l’assenza dei contratti relativi agli appalti numero II e III – la descrizione a titolo meramente esemplificativo, trattandosi di opere da realizzare
– l’impossibilità – in ogni caso – di effettuare una puntuale verifica in ordine alla riconducibilità in concreto dei lavori da svolgere tra gli interventi agevolabili ai fini IVA, la quale esula dalla sfera di competenza della scrivente in sede di interpello in quanto attività che presuppone accertamenti di natura tecnica, di norma desunti dagli elementi risultanti dagli atti amministrativi e dalla documentazione richiesta per l’esecuzione dei lavori stessi.
Ciò premesso, al fine di chiarire se si renda applicabile l’aliquota del 10% ai tre appalti che compongono l’opera, è necessario accertarsi se essi siano riconducibili all’insieme dei beni e servizi soggetti all’aliquota del 10% della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, in particolare a quanto descritto dal numero 127 e relative articolazioni.
Il numero 127-septies della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10% alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies“.
Il numero 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA concede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% alla cessione, tra altre opere, anche delle “linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso”.
Con la Circolare n. 86 del 29 dicembre 1986 è stato chiarito, come riportato nei numeri 22 e 39 della tabella A, parte II, approvata con D.M. 28/12/1985, che sono assoggettate ad aliquota agevolata non solo le operazioni aventi ad oggetto linee metropolitane e tranviarie ma anche le altre linee ad impianto fisso, naturalmente relative al trasporto di persone, senza che assumano rilievo le caratteristiche e le finalità cui gli impianti sono destinati. Inoltre, l’aliquota agevolata è applicabile anche alla cessione degli elementi che costituiscono gli stessi impianti.
Con il citato documento di prassi, è stata altresì¬ riconosciuta l’applicazione dell’aliquota agevolata anche alla cessione dei beni forniti per la costruzione delle linee metropolitane e tranviarie e di quelle ad impianto fisso, come ad esempio gli impianti elettrici, con esclusione delle materie prime e semilavorate.
Sempre in base al citato documento, le operazioni aventi ad oggetto le motrici, le carrozze metropolitane e tranviarie, i corrispettivi relativi alla autonoma realizzazione di stazioni a monte ed a valle di impianti già esistenti, i corrispettivi relativi alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi impianti e quelli afferenti la progettazione sono da assoggettare, invece, all’aliquota ordinaria.
Tanto chiarito nelle linee generali, ai fini di una maggiore comprensione, si analizzano di seguito, nel dettaglio, i diversi elementi che compongono l’opera per i quali l’istante intende ottenere chiarimenti in merito all’applicazione della corretta aliquota IVA.
1) Armamento Ferroviario
Come si evince dalle informazioni fornite dall’istante, l’armamento ferroviario è composto da due parti principali:
– Il tratto di raccordo, riferito all’appalto II;
– La radice di piazzale, riferito all’appalto I;
Anche se le due parti principali dell’armamento ferroviario corrispondono a due appalti distinti, entrambe si riferiscono ad opere necessarie e connesse alla costruzione di una linea di trasporto ad impianto fisso. L’armamento ferroviario è l’oggetto di una prestazione di servizi dipendente dal contratto di appalto relativo alla costruzione delle opere, impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies della tabella A, parte III allegata al DPR n. 633 del 1972. Per tale motivo si ritiene che ad essa sia applicabile l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% prevista in base al combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della tabella A, parte III allegata al DPR n. 633 del 1972.
2) Trazione elettrica ferroviaria a 3000 V.C.C.
La trazione ferroviaria è l’insieme dei vari sistemi per la fornitura, la trasmissione ed il controllo dell’energia elettrica per la trazione dei treni. Essa riguarda sia il tratto di raccordo ricompreso nell’appalto II, sia la radice di piazzale inclusa nell’appalto I.
L’Infrastruttura “trazione elettrica ferroviaria “, al pari dell’armamento ferroviario, è da ricomprendere tra quelle necessarie alla realizzazione della linea di trasporto ad impianto fisso, e si ritiene quindi inclusa, sotto il profilo oggettivo, nelle previsioni del numero 127-quinquies della tabella A, parte III del DPR n.633 del 1972.Trattandosi di una prestazione di servizio dipendente dal contratto di appalto (appalti I e II) relativo alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127 quinquies, alla stessa si rende applicabile l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della tabella A, parte III allegata al DPR n. 633 del 1972.
3) Impianto di Sicurezza e Segnalamento ferroviario
L’impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario, oggetto esclusivamente dell’appalto III “Impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario”, viene esteso anche sul tratto di raccordo e sulla radice di piazzale.
L’impianto è costituito dall’insieme di dispositivi, apparati, sottosistemi ed elementi, di segnali fissi e mobili, luminosi o meno, di tabelle, cartelli indicatori e tutto ciò che è necessario ad assicurare una corretta e sicura circolazione dei treni sulla ferrovia.
Come rappresentato dall’Istante nella descrizione fornita, l’impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario, dunque, è anch’esso parte integrante della linea di trasporto ad impianto fisso che l’istante deve realizzare. Si ritiene pertanto che tale impianto rappresenti anch’esso, come indicato al numero 127-septies della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, una prestazione di servizio dipendente da un contratto di appalto relativo alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127 -quinquies. Di conseguenza, alla prestazione di servizi riguardante la costruzione di tale impianto, si applica l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%.
4) Impianti e macchinari funzionali alla manutenzione dei treni (piattaforma di giratura, tornio di fossa, impianto di lavaggio dei treni, reparti di verniciatura, di carpenteria e levigatura, carriponte, ecc.)(Appalto I)
Le opere in questione non riguardano direttamente la costruzione della tratta ferroviaria, in quanto connesse alla manutenzione dei treni. In base a quanto indicato nelle previsioni dei numeri 127-septies e 127-quinquies della tabella A, parte III del DPR n. 633 del 1972 ed a quanto chiarito nella Circolare n. 86 del 29 dicembre 1986, la realizzazione di tali impianti e macchinari funzionali alla manutenzione dei treni è da assoggettare all’aliquota IVA ordinaria.
5) Impianti e macchinari fissi a servizio del complesso industriale (Impianti meccanici, elettrici, ecc…)
Gli impianti e macchinari fissi a servizio del complesso industriale – fatto salvo quando si dirà nel prosieguo in relazione all’impianto per il trattamento delle acque reflue industriali e dall’impianto fotovoltaico – non riguardano specificamente la costruzione della linea di trasporto ad impianto fisso né gli elementi che la compongono. Di conseguenza, si ritiene che tali opere non siano riconducibili alle previsioni del numero 127-quinquies. Pertanto, alla costruzione di impianti e macchinari fissi a servizio del complesso industriale si rende applicabile l’aliquota IVA nella misura ordinaria, come peraltro chiarito nella più volte citata Circolare n. 86 del 1986.
Ciò premesso, si osserva che – come anticipato – tra gli impianti meccanici è incluso quello per il trattamento delle acque reflue industriali, provenienti dal tunnel di lavaggio, dallo svuotamento delle macchine pulitrici e dai reparti di lavorazioni meccaniche, ai fini di una loro depurazione chimico-fisica. In assenza di maggiori dettagli sull’opera e della relativa documentazione tecnica, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.
A tal riguardo, si ricorda che nel numero 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, sono annoverati, tra gli altri, “gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali ed ai relativi collettori di adduzione”, alla cui realizzazione trova applicazione, quindi, l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%.
Ad ogni modo, si ricorda che in relazione a questa tipologia di impianto l’aliquota ridotta prevista dall’art. 127-septies si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano (art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90), delle opere indicate al n. 127-quinquies e non agli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime (cfr., ex multis, risoluzione Min. Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985 e risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008). In tal senso, è stata esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta agli interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del territorio urbano (cfr. Risoluzione Min. Finanze n. 46 del 26 maggio 1998).
L’aliquota IVA del 10 % è stata ritenuta applicabile, invece, ad un intervento di completa sostituzione della rete idrica che non si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma nella realizzazione, ancorché parziale, di una nuova rete idrica (cfr. risoluzione Ministero Finanze n. 364749 del 2 aprile 1987).
Pertanto, nel presupposto che la prestazione di servizio dipendente dal contratto di appalto relativo alla costruzione dell’impianto per il trattamento delle acque reflue industriali sia riconducibile, in base alle sue caratteristiche, alle fattispecie oggetto di interpretazione resa con i citati interventi di prassi, si ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% ai sensi del combinato disposto di cui ai numeri 127- quinquies e 127-septies della tabella A, parte III allegata al DPR n. 633 del 1972.
Tra gli impianti elettrici da realizzare è incluso anche un impianto fotovoltaico in copertura del capannone dell’officina.
Dalla documentazione tecnica presentata dall’Istante emerge che l’impianto fotovoltaico avrà una potenza di picco pari a circa 367 kWp. Il campo fotovoltaico sarà costituito da n. 6 sottocampi di eguale dimensione, aventi potenza di picco di 61,2kWp ognuno; i sottocampi saranno collegati in parallelo a gruppi di 3 e quindi collegati a due inverter uguali.
Il campo fotovoltaico sarà esposto alla radiazione solare in modo da massimizzare l’energia annua producibile, nei limiti dei vincoli architettonici della struttura che lo ospita.
La valutazione della producibilità dell’impianto fotovoltaico è stata condotta in funzione della particolare conformazione geometrica della pannellatura fotovoltaica, con riferimento specifico alla località ove sorgerà.
La produttività annua sarà pari a circa 473MWh/anno, con un rendimento complessivo di impianto dell’82,5%.
Si tratta di un impianto completo, autonomo e dotato di tutte la parti necessarie affinché esso possa produrre energia elettrica in autonomia ed essere collegato alla rete elettrica.
Come espressamente indicato al numero 127-quinquies della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, alle operazioni aventi ad oggetto gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” è applicabile l’aliquota IVA nella misura del 10%.
La medesima aliquota , oltre che alla cessione degli impianti, si rende applicabile alla prestazione di servizio dipendente dal contratto di appalto relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
6) Opere esterne di viabilità e sistemazione
Alla prestazione di servizi avente ad oggetto la realizzazione delle opere esterne di viabilità stradale si applica l’aliquota ordinaria del 22% in quanto, come specificato nella citata Circolare n. 86 del 1986 del Ministero delle Finanze, tali opere non sono considerate opere di urbanizzazione primaria, a differenza di quanto previsto per le linee di trasporto ossia gli impianti negli elementi che li costituiscono, come ad esempio la linea ferrata, la linea aerea e le stazioni.
7) Edificio
Alla costruzione dell’Edificio, analogamente alle opere esterne di viabilità stradale, si ritiene applicabile l’aliquota IVA nella misura ordinaria, non potendo lo stesso essere annoverato tra le opere di urbanizzazione primaria, come peraltro indicato nella più volte citata Circolare n. 86 del 1986 del Ministero delle Finanze.
In ultimo, si svolgono le seguenti osservazioni in merito alla corretta aliquota IVA riferibile alle spese di progettazione degli appalti II e III “Raccordo Stazione località BETA – Officina” e “Impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario” in relazione alle quali l’Istante dichiara di voler applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% ai sensi delle previsioni di cui al n. 127-septies della tabella A, allegata al DPR 633 del 1972, in quanto sostenute in dipendenza di due contratti di appalto relativi entrambi alla costruzione di linee di trasporto ad impianto fisso.
In merito, con la Risposta n. 53 del 2021, la scrivente ha chiarito, in base a quanto contenuto nella Risoluzione del 24 dicembre 1999 n. 168, che “per quanto concerne le prestazioni di progettazione degli impianti, le stesse possono essere assoggettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera”.
Sulla base del suddetto chiarimento, pertanto, si rende applicabile l’IVA agevolata nella misura del 10% alle spese di progettazione degli appalti II e III ” Raccordo Stazione località BETA-Officina” ed “Impianto di sicurezza e segnalamento ferroviario” ai sensi delle previsioni di cui al n. 127-septies della tabella A, allegata al DPR n. 633 del 1972 solo a condizione che le stesse siano rese in dipendenza di un unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera.
Diversamente trova applicazione l’aliquota ordinaria.
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