AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 14 settembre 2020, n. 15
IVA – aliquota applicabile – Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica
Il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, tra gli altri, agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”. I successivi numeri 127-sexies), e 127- septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).
Numerosi sono i documenti di prassi in cui sono state fornite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo delle norme agevolative in esame, con riferimento agli impianti menzionati (cfr. ex multis circolare 02/03/1994, n. 1, risoluzioni n. 269 del 27/09/2007 e n. 2 del 20/01/2000).
L’impianto CSP (Concentrating Solar Power) applica una tecnologia (che sperimenta una diversa variante tecnologica di campo solare) basata su specchi di forma leggermente concava denominati ——
Da un punto di vista tecnico, l’impianto CSP è un “impianto termico ad energia solare”, in grado di produrre, altresì, energia elettrica per il tramite del calore.
“L’intero processo permette, utilizzando come input l’energia solare, di immagazzinare calore-energia. Il prodotto finito di un impianto CSP può essere quindi il calore stesso oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero energia elettrica”.
Dalla descrizione del processo alla base del suddetto impianto CSP, deriva, pertanto, che lo stesso integri gli elementi previsti dal disposto del citato n. 127-quinquies della Tabella, in tema di aliquota IVA agevolata, ed in particolare: i) la fonte di natura solare, ii) il processo di conversione dell’energia solare, al fine di immagazzinare calore-energia, producendo energia termica, iii) la produzione di energia elettrica per il tramite del calore.
Emerge, dunque, che l’impianto CSP in esame, senza dubbio, sfrutta la fonte solare-fotovoltaica, seppure nella specifica modalità con ricevitore lineare con ——- e che il prodotto finito di tale impianto può essere, quindi, il calore stesso (energia termica) oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero energia elettrica (per un utilizzo immediato oppure programmato).
Si ritiene, quindi, che, sulla base degli elementi descritti e della rappresentazione dei fatti, l’aliquota IVA agevolata del 10% sia applicabile all’impianto CSP in oggetto, in quanto ricompreso nella più ampia categoria di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ” di cui al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come stabilito dal numero 127-sexies), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972.
Le conclusioni sopra esposte sono valide nel presupposto che anche le competenti strutture confermino, sotto il profilo strettamente tecnico, la suddetta equiparazione tra i sistemi a concentrazione solare oggetto dell’istanza e gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al citato articolo 127-quinquies (ndr numero 127-quinquies).
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