AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 settembre 2019, n. 365

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari/prodotti sostitutivi dei pasti

Quesito

ALFA Gmbh (di seguito anche “Società” o “Istante”), con sede legale in Germania, afferma di operare nella vendita e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti. La distribuzione di detti beni avviene, attraverso il sito internet della Società, principalmente nei confronti di privati consumatori.

L’Istante effettua sostanzialmente delle vendite a distanza per corrispondenza ai sensi dell’articolo 40, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Poiché ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000, la Società ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di adempiere agli obblighi connessi alle predette vendite e regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.

Per le cessioni oltre la predetta soglia, l’Istante è quindi tenuto a versare l’IVA in Italia e chiede di conoscere quale sia l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano.

Al riguardo fa presente che i prodotti oggetto del presente interpello sono degli integratori alimentari o dei prodotti sostitutivi ai pasti, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. In particolare, il prodotto finito è un mix di questi ingredienti e si presenta sotto forma di capsule (prodotti “Akka” e “Beta”) da assumere unitamente all’acqua oppure sotto forma di preparato in polvere (prodotto “Gamma”) da unire ad altre sostanze liquide (quali latte parzialmente scremato e olio di semi di girasole) in modo da ottenere una bevanda.

Tali prodotti – afferma l’Istante – presentano alcune specifiche peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto. Le specifiche tecniche e le peculiarità di ciascun prodotto sono di seguito sintetizzate:

1) Akka è un integratore alimentare in capsule con estratti naturali da assumere unitamente all’acqua. Il prodotto è composto principalmente da due ingredienti, estratto in polvere di acqua di cocco e acido ialuronico;

2) Beta è un integratore alimentare in capsule contenente silicio da assumere unitamente all’acqua. Il prodotto è composto da diversi ingredienti che formano una miscela di probiotici e biossido di silicio;

3) Gamma è un preparato in polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui si rilevano principalmente la polvere di latte di cocco (6 per cento), la buccia di psillio (3,5 per cento), la polvere di papaia (1 per cento), l’estratto di curcuma (0,6 per cento), la polvere di succo di melograno (0,4 per cento) e la polvere di matcha (0,33 per cento). Per l’uso va unito all’olio di semi di girasole e al latte parzialmente scremato in modo da ottenere un preparato sostitutivo ai pasti.

L’Istante, in base alle indicazioni fornite con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9, al fine di determinare la corretta classificazione doganale dei suddetti prodotti ha provveduto a richiedere l’accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Società chiede, pertanto, di conoscere quale sia l’aliquota IVA applicabile alla cessione dei prodotti in questione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che i prodotti, come sopra descritti, siano da ricomprendere tra i beni di cui ai numeri 64) e 80) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e che la loro cessione possa, quindi, avvenire con applicazione dell’IVA nella misura del 10 per cento.

In particolare, la Società è dell’avviso che:

– i prodotti “Akka” e “Beta” possano essere ricondotti fra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” di cui al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;

– il prodotto “Gamma” possa essere ricondotto nel “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)” di cui al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al citato d.P.R. n. 633.

Parere dell’agenzia delle entrate

In tema di aliquota IVA applicabile ai così detti integratori alimentari, la scrivente si è espressa con le risoluzioni n. 153/E del 31 ottobre 2005, n. 290/E 10 luglio 2008 e n. 383/E del 14 ottobre 2008. Nei citati documenti di prassi, sulla base dei pareri forniti dall’Agenzia delle Dogane (in seguito anche “ADM”), che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell’ambito della voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, è stato affermato che agli stessi si applica l’aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in esame, con riferimento ai prodotti “Akka” e “Beta”, come descritti nel quesito, l’ADM con parere del maggio 2019, li ha ritenuti classificabili nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 21.06: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690: – “altre”.

A supporto di tale classificazione, la predetta Agenzia cita le Note Esplicative del Sistema Armonizzato che specifica essere comprese nella voce 21.06:

– “le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.), e

– le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)”.

In particolare, secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

– il punto 16) delle suddette Note chiarisce che sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di “complementi alimentari”, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro;

– le Considerazioni generali al Capitolo 21 delle predette Note specificano che la classificazione dei citati “complementi alimentari” alla voce 2106 e, in particolare, delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»);

– quanto evidenziato trova supporto anche nella Nota Complementare n. 5) al Capitolo 21, in cui si legge “Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 20.06, se non nominate o comprese altrove”.

Ciò premesso, per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile alla cessione dei prodotti “Akka” e “Beta”, si osserva che il codice NC 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 383/E del 2008). Pertanto, si ritiene che detti prodotti rientrino tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento.

Con riferimento, invece, al prodotto “Gamma”, come descritto nell’istanza, l’ADM, nel citato parere, lo ha ritenuto classificabile nell’ambito del Capitolo 18 della Tariffa Doganale “Cacao e sue preparazioni”, alla voce 18.06: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 180690: – “altre”.

A supporto di questa classificazione, tale Agenzia cita le Note Esplicative del Sistema Armonizzato che specificano essere comprese nella voce 18.06 i prodotti a base di zuccheri che contengono cacao in qualsiasi proporzione, i torroni alla cioccolata, il cacao in polvere con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, le cioccolate in polvere con l’aggiunta di polvere di latte, i prodotti pastosi a base di cacao o di cioccolata e di latte concentrato e, in generale, tutte le preparazioni alimentari che contengono cacao, diverse da quelle escluse nelle considerazioni generali del capitolo 18.

Ciò premesso, per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile al prodotto “Gamma” si ritiene che possa essere ricondotto al numero 64) della

Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ossia nel “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento.