AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 21 dicembre 2018, n. 20/E
Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari – Articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Premessa
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli ed alle relative prestazioni rese da intermediari, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) al n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali chiarimenti vengono formulati considerando anche le modalità operative che caratterizzano l’organizzazione degli eventi spettacolistici ed il contenuto delle prestazioni rese dai soggetti che intervengono nella filiera.
1. Le novità in tema di operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10 per cento [modifica introdotta dall’articolo 1, comma 340, della legge di bilancio 2018 al n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972]
A seguito della modifica normativa apportata dalla legge di bilancio 20181, il n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 (che elenca le operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10 per cento; di seguito, per semplicità, Tabella A, Parte III) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché [per] le relative prestazioni, rese da intermediari”.
Articolo 1, comma 340, della legge di bilancio 2018 che ha riformulato il n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
E ciò in base al contenuto della norma di interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Il citato n. 119), nella formulazione previgente alla predetta modifica, prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata unicamente per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”, dovendosi intendere per tali i contratti di scrittura connessi con tutti gli spettacoli individuati al successivo n. 123) della stessa Tabella A, Parte III.
Il numero 123) della Tabella A, Parte III si riferisce, in particolare, all’aliquota IVA applicabile ai corrispettivi dovuti dagli spettatori all’organizzatore dello spettacolo per assistere alle seguenti manifestazioni spettacolistiche ivi indicate: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”.
Come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018, la modifica normativa, in primo luogo, esplicita nel testo del n. 119) della Tabella A, Parte III quanto già contenuto nella norma di interpretazione autentica recata dal citato articolo 1, comma 300, della legge finanziaria 2007, vale a dire che i contratti di scrittura ai quali si applica l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento sono quelli connessi con tutti gli spettacoli individuati al citato n. 123) della stessa Tabella A, Parte III.
La medesima relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018 afferma che l’intervento normativo in argomento, in secondo luogo, estende l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento anche ai casi in cui le operazioni di cui al n. 119) siano effettuate attraverso un intermediario, eliminando possibili distorsioni applicative dell’imposta.
La modifica normativa in esame è intervenuta al fine di adeguare la disciplina IVA alla prassi del settore, nella quale si riscontra – come, ad esempio, nel caso di concerti vocali e strumentali – la presenza della figura di intermediari (spesso definiti come “produttori” o “impresari”) che scritturano gli artisti e stipulano contratti con altri soggetti che concorrono a vario titolo alla realizzazione dello spettacolo.
L’insieme delle operazioni oggetto dei contratti stipulati con gli artisti e con gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione dello spettacolo sono poi venduti, nell’ambito di un “pacchetto” unitario, dall’intermediario all’”organizzatore” dello spettacolo (soggetto quest’ultimo che offre l’evento spettacolistico agli spettatori-utenti).
Tale prassi trova fondamento nel carattere articolato che caratterizza taluni eventi spettacolistici i quali richiedono un ampio apparato organizzativo nell’ambito del quale la complessiva connotazione artistica dell’evento è resa attraverso operazioni che, in via diretta ed immediata, caratterizzano e connotano sotto il profilo artistico la manifestazione spettacolistica.
Pertanto, è in considerazione di tale prassi del settore che va individuata la ratio della modifica normativa operata dalla legge di bilancio 2018 la quale, come sopra esposto, nel disciplinare l’ambito applicativo dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai sensi del citato n. 119), ha inserito nella predetta disposizione il riferimento – accanto alle prestazioni oggetto dei “contratti di scrittura” – alle “relative prestazioni, rese da intermediari”.
Va peraltro rilevato – considerando sempre a titolo esemplificativo il settore dei concerti vocali e strumentali – che l’inserimento di alcune operazioni, ulteriori rispetto alle prestazioni degli artisti, nell’ambito del “pacchetto” unitario venduto dall’intermediario all’organizzatore, può talvolta avvenire sulla base delle indicazioni fornite dagli artisti stessi, i quali individuano, in tal modo, i beni e i servizi che, congiuntamente alle prestazioni dagli stessi rese, considerano necessari ed indispensabili al fine di connotare sotto il profilo artistico l’esibizione.
2. Ambito applicativo dell’aliquota IVA del 10 per cento in base al nuovo n. 119) della Tabella A, Parte III
In merito alla portata della modifica normativa descritta nel precedente paragrafo n. 1, va rilevato che l’espressa menzione della figura dell’intermediario nella disposizione del n. 119) in esame non comporta la riconducibilità, nell’ambito applicativo dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai sensi di tale disposizione, di tutte le prestazioni relative alla produzione e all’organizzazione dello spettacolo.
La previsione agevolativa di cui trattasi, infatti, come già anticipato, deve essere riferita solo a quelle operazioni che, in via diretta ed immediata, caratterizzano e connotano sotto il profilo artistico la manifestazione spettacolistica.
Tale interpretazione del perimetro applicativo del nuovo n. 119) si fonda anche sull’esigenza di garantire la compatibilità della normativa nazionale rispetto alle previsioni del diritto dell’Unione europea in materia di IVA e, in particolare, con la disposizione recata dal n. 9) del vigente Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE la quale prevede la possibilità di applicare un’aliquota agevolata alle “prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti”.
In tale ottica, considerando sempre a titolo esemplificativo l’ipotesi di concerti vocali e strumentali, si ritiene che l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento trovi applicazione, anzitutto, alle prestazioni rese dagli artisti, sia nel caso in cui il relativo rapporto contrattuale venga intrattenuto da questi ultimi direttamente con l’organizzatore dello spettacolo, sia nel caso in cui gli artisti vengano scritturati dal produttore-intermediario.
Relativamente al rapporto contrattuale tra l’intermediario e l’organizzatore, l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento trova applicazione, inoltre, in base al nuovo n. 119), anche per le operazioni strettamente connesse e direttamente strumentali alla realizzazione dello spettacolo, relative all’assistenza musicale, all’allestimento delle strutture e degli impianti audio e video e all’assistenza per detti impianti. Trattasi, in particolare, di prestazioni inserite, unitamente alla prestazione dell’artista, nell’ambito del “pacchetto” venduto dal produttore-intermediario all’organizzatore.
Va precisato, tuttavia, che, sempre per quanto attiene al rapporto tra l’intermediario e l’organizzatore dello spettacolo, in forza del nuovo n. 119), l’aliquota IVA del 10 per cento trova applicazione solo qualora il “pacchetto” venduto dall’intermediario ricomprenda unicamente operazioni caratterizzate da una significativa componente artistica, in coerenza con le sopra citate previsioni del diritto dell’Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto recate dalla Direttiva n. 2006/112/CE.
Rientrano tra queste ultime le operazioni che siano: i) direttamente funzionali all’esibizione degli artisti e ii) volte a connotare il contenuto ed il messaggio artistico con riferimento all’evento spettacolistico complessivamente considerato.
La stretta connessione e la diretta strumentalità con la prestazione artistica deve risultare dall’oggettivo contenuto delle operazioni che fanno parte del “pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore.
In sostanza, ai fini della stretta connessione e della diretta strumentalità con le prestazioni artistiche delle operazioni inserite nel “pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore, risulta essenziale che le relative prestazioni trovino riscontro nella complessiva configurazione della performance spettacolistica.
A tale riguardo, può costituire utile elemento ai fini della conferma della sussistenza dei predetti connotati di connessione e di diretta strumentalità con le prestazioni artistiche anche la configurazione dell’evento spettacolistico operato dagli artisti nell’ambito dei contratti stipulati da questi ultimi con l’intermediario, qualora in tali contatti sia riscontrabile la descrizione dei vari aspetti che contraddistinguono, sotto il profilo della caratterizzazione del messaggio artistico, le modalità realizzative dell’evento spettacolistico richieste dagli artisti.
A titolo esemplificativo, sempre con riferimento all’ambito dei concerti vocali e strumentali, relativamente al rapporto tra l’intermediario e l’organizzatore, rientrano nell’ambito dell’aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni relative all’allestimento del palco, dei fondali e, più in generale delle scenografie, qualora la realizzazione delle relative componenti sceniche sia necessaria, anche in base alle particolari e specifiche direttive impartite dall’artista, al fine di connotare, sotto il profilo dell’identità e dell’originalità, l’evento spettacolistico.
In tale contesto, sempre a titolo esemplificativo, l’aliquota IVA del 10 per cento sarà applicabile, nel medesimo rapporto tra l’intermediario e l’organizzatore, anche per quanto attiene alle prestazioni afferenti alla realizzazione e alla successiva gestione nel corso dello spettacolo degli impianti audio e/o video, laddove gli aspetti concernenti il suono e/o le luci rivestano, anche secondo le specifiche indicazioni dell’artista, particolare rilievo nella caratterizzazione del contenuto artistico dell’evento spettacolistico.
Restano, invece, escluse in ogni caso dall’ambito applicativo del n. 119) in esame le operazioni che, seppure correlate alla realizzazione dell’evento spettacolistico, non concorrono a connotare lo stesso evento sotto il profilo artistico. Trattasi, con particolare riferimento al settore dei concerti vocali e strumentali, delle operazioni mediante le quali il produttore-intermediario si impegna a procurare all’organizzatore dello spettacolo, ad esempio:
– la realizzazione e/o la messa a disposizione di attrezzature non caratterizzanti sotto il profilo artistico la manifestazione (allestimento dei camerini, approntamento delle transenne, predisposizione dei bagni chimici, ecc.);
– la disponibilità del personale impegnato in mansioni non connotate da un contenuto artistico (direttori di produzione e tour manager, personale impiegato per le pulizie, per i servizi di accoglienza e controllo, per la distribuzione di manifesti e volantini, ecc.);
– i servizi di carattere promozionale (pubblicità, produzione e stampa manifesti e volantini, ufficio stampa, ecc.);
– servizi vari quali il trasporto di persone, di materiali e attrezzature, le prestazioni alberghiere, i servizi di catering, i servizi correlati in generale allo svolgimento di pratiche amministrative, ecc..
Va precisato che, allo scopo di dare prova, in sede di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, della corretta applicazione dell’aliquota del 10 per cento di cui al citato n. 119), è necessario che i rapporti contrattuali tra le parti siano documentati in forma scritta e che i relativi documenti siano conservati secondo la normativa vigente sino al termine di decadenza del potere di accertamento e riscossione.
In sintesi, nel caso in cui nella filiera intervenga l’intermediario, sotto il profilo del trattamento fiscale dei rapporti contrattuali da quest’ultimo intrattenuti, l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento trova applicazione, ai sensi del riformulato n. 119) della Tabella A, Parte III:
– nel rapporto contrattuale tra artisti e intermediario, relativamente alle prestazioni rese dagli artisti;
– nell’ambito del “pacchetto” venduto dall’intermediario all’organizzatore, relativamente alle prestazioni degli artisti nonché alle operazioni (anche indicate dai medesimi artisti) strettamente connesse e funzionali alla realizzazione dello spettacolo ed alla connotazione artistica dello stesso.
Si applica, invece, l’aliquota IVA ordinaria (o, a seconda dei casi, l’aliquota o il regime propri in base alla specifica disciplina) nell’ambito dei rapporti tra l’intermediario ed i terzi fornitori per tutti i beni ed i servizi che l’intermediario acquista da questi ultimi al fine di comporre il “pacchetto” da vendere all’organizzatore sulla base delle indicazioni degli artisti.
Si precisa che i chiarimenti sopra forniti in merito al nuovo n. 119) della Tabella A, Parte III, si applicano, come già chiarito al precedente paragrafo n. 1, ai “contratti di scrittura” ed alle “relative prestazioni, rese da intermediari”, con riferimento a tutte le tipologie di spettacoli individuate dal n. 123) della stessa Tabella A, Parte III.
Ciò comporta che quanto sopra chiarito a titolo esemplificativo in relazione ai concerti vocali e strumentali trova applicazione anche con riguardo agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo ed a tutti gli altri spettacoli elencati nel citato n. 123) della Tabella A, Parte III, tenendo conto, naturalmente, delle peculiarità relative agli aspetti organizzativi, alle modalità di scritturazione degli artisti e al ruolo degli intermediari che contraddistinguono le varie forme spettacolistiche.
Pertanto, anche per gli altri spettacoli elencati dal n. 123) di cui trattasi – considerando comunque le specificità di ciascuna tipologia di essi – valgono le considerazioni sopra svolte, con riguardo ai concerti vocali e strumentali, in merito alle condizioni e ai requisiti per la fruizione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai sensi del n. 119), tra i quali quelli relativi alla stretta connessione e alla diretta strumentalità con le prestazioni artistiche delle prestazioni rese dagli intermediari.
Si fa presente, da ultimo, che la modifica normativa apportata al n. 119) in argomento dalla legge di bilancio 2018 ha carattere innovativo rispetto al contenuto della previgente formulazione e, pertanto, il nuovo n. 119) trova applicazione, alle condizioni sopra chiarite, per le operazioni oggetto di intermediazione da considerarsi effettuate – ai sensi della disciplina IVA recata dal DPR n. 633 del 1972 – a partire dal 1° gennaio 2018.