AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 febbraio 2020, n. 64
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota IVA applicabile ai mangimi semplici di origine vegetale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.r.l. (di seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) dichiara di svolgere l’attività di “produzione e commercio all’ingrosso di semilavorati per l’industria alimentare in genere, nonché la produzione ed il commercio di alimentazione specialistica per l’apicultura” e di essere iscritta nel Registro della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Gamma. In particolare, l’attività consiste nella lavorazione dello zucchero, sia di canna che di barbabietola, per l’industria dolciaria.
L’Istante fa inoltre presente che produce una linea particolare di mangimi per api a base di zucchero ed è in relazione a questo prodotto che chiede di individuare l’aliquota IVA applicabile alla cessione dello stesso.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che alla cessione del prodotto in questione sia applicabile
l’aliquota IVA del 4 per cento, così come previsto dalla Tabella A, Parte II, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto il prodotto descritto è da annoverarsi nella categoria dei mangimi.
Al riguardo il Contribuente fa presente che il prodotto in commento é:
a) costituito prevalentemente da zucchero (di canna e/o di barbabietola),sciroppo di glucosio e acqua con l’aggiunta anche di additivi quali lieviti inattivi epolifenoli;
b) è destinato esclusivamente all’alimentazione delle api, e a nessun altro animale, da assumere per via orale.
A supporto della soluzione prospetta, l’Istante cita la definizione di “mangime” (o alimenti per animali) contenuta nel Regolamento CE n. 178/2002, recepita anche in una nota del Ministero della Salute – Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria (di cui al prot. n. 2866 del 04/08/2006) e riconfermata nel Regolamento CE n. 767/2009.Tale definizione considera “mangime” qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.
La Società, in ultimo, richiama la “voce doganale 2309 – alimentazione degli animali, lettera a) prodotti della barbabietola (da zucchero) … zucchero di barbabietola”.
Parere dell’agenzia delle entrate
In conformità a quanto previsto con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, questa Agenzia, con richiesta di documentazione integrativa, ha chiesto all’Istante di fornire il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione dogane,Ufficio tariffa e classificazione, dazi e regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, dei prodotti a base di zucchero destinati all’alimentazione delle api.
La Società ha chiesto il parere sui seguenti prodotti dalla stessa qualificati come”mangimi” :
1. Beta;
2. Delta;
3. Eta plus;
4. Zeta.
Con nota prot. XXXX del 2019, l’ADM ha ritenuto ciascuno dei prodotti elencati compresi “nel Capitolo 17, voce SA 1701 “Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stadio solido” e in particolare “…nella sottovoce(n.d.r. a carattere residuale) NC 1701 9910” oppure “NC 1701 9990”.
Se ne deduce una composizione dei mangimi in commento sostanzialmente di origine vegetale che consente di classificarli nella voce 20) della Tabella A, Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, avente ad oggetto “mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella”, soggetti all’aliquota IVA del 4 per cento. Deve pertanto ritenersi che alle cessioni dei prodotti prima elencati sia applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento.