AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 luglio 2019, n. 223
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota Iva applicabile al dispositivo medico ortodontico X
Quesito
La società estera Alfa, ha nominato come proprio rappresentante fiscale la società Beta (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”).
L’Istante rappresenta che Alfa commercializza in Italia il dispositivo medico ortodontico X (di seguito anche “Prodotto” o “Dispositivo Medico”), munito di batteria ricaricabile, la cui unica funzione è favorire, per il tramite di continue micro-vibrazioni, il corretto allineamento dei denti in caso di gravi malformazioni.
II cliente tipico della società è lo studio dentistico che acquista il Prodotto per introdurlo nel piano cure dei propri pazienti.
Il Prodotto in oggetto è stato inserito dal Ministero della Salute nell’elenco dei dispositivi medici CE – classe IIA, in quanto rispondente alla definizione di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 che, all’articolo 2, comma 1, lettera a), qualifica come Dispositivo Medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di (…) terapia o attenuazione di una malattia (…) sostituzione o modifica dell’autonomia o di un processo fisiologico”.
La Società evidenzia che il Ministero della Salute ha attribuito al Dispositivo Medico il CND (Codice Classificazione Nazionale) “‘Q010499 – DISPOSITIVI PER ORTODONZIA – ALTRI”.
Tuttavia, tenuto conto che la qualificazione di “dispositivo medico” non è di per sé sufficiente per l’applicazione alla fattispecie dell’aliquota IVA agevolata, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 59/E del 2003, l’Istante chiede il parere della scrivente in merito alla corretta aliquota IVA da applicare al proprio Prodotto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Contribuente ritiene che al Dispositivo Medico sia applicabile l’aliquota agevolata del 4 per cento in quanto può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con gli apparecchi di protesi dentaria di cui al numero 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Secondo l’Istante, il Prodotto rientra tra i beni di cui al successivo numero 33) e in particolare, tra gli “…accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32”. Tra i beni di cui al numero 30) della stessa parte II della Tabella A figurano gli “oggetti ed apparecchi di protesi dentaria”.
Parere dell’agenzia delle entrate
In conformità con quanto previsto dalla circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, questa Agenzia, con richiesta di documentazione integrativa, ha chiesto alla Società di fornire il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.
L’Agenzia delle Dogane, nel parere tecnico rilasciato all’Istante, ha osservato che “occorre preliminarmente considerare che gli apparecchi per ortodonzia per raddrizzare i denti vanno classificati nella voce doganale 9021 tra gli oggetti ed apparecchi per ortopedia ed infatti sono espressamente menzionati nelle Note esplicative del Sistema Armonizzato di tale voce, parte I, punto 7.
Inoltre, come sopra riportato, il dispositivo medico in questione risulta essere “funzionalmente concepito ed esclusivamente destinato a coadiuvare gli apparecchi di ortodonzia” e pertanto potrebbe essere considerato uno strumento accessorio, in quanto la sua funzione sarebbe esclusivamente quella di amplificare il risultato della cura ortodontica accelerandone i tempi”.
La stessa Agenzia delle dogane è giunta alla conclusione che: “Premesso quanto sopra, in applicazione delle Regole Generali Interpretative della Nomenclatura Combinata n. 1 e 6 e della nota 2 a) del capitolo 90 della Nomenclatura Combinata, si ritiene che X possa essere classificato nella voce doganale 9019 tra gli apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio”.
Ciò considerato si osserva come il numero 30) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni “degli apparecchi di ortopedia; oggetti e apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”. La citata disposizione rinvia alla voce doganale 90.19.
Tuttavia, con risoluzione 8 maggio 2015, n. 46/E, l’Agenzia delle Entrate, sentita l’Agenzia delle Dogane, ha precisato che “la voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato punto 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, corrisponde oggi alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente. È a tale ultima voce, dunque, che si deve intendere riferito il richiamo effettuato dalla disposizione di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972”.
Ciò considerato, alla luce della qualificazione data dalla competente Agenzia delle dogane con il parere sopra citato, si ritiene che i prodotti classificati all’attuale voce doganale 90.19, non possano di per sé essere ricondotti nell’ambito del numero 30) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA.
Peraltro, il Prodotto non può rientrare neanche nel punto 33) della medesima Tabella. Infatti, come precisato dalla risoluzione 3 agosto 2015, n. 72/E, “prescindendo dalla destinazione doganale dei beni, il punto 33) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di dispositivi che costituiscano “parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati” agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al precedente punto 30)”.
Nel caso in esame, invece, come dichiarato dall’istante, il Dispositivo Medico, munito di batterie, ha la funzione di favorire il corretto allineamento dei denti. Se ne desume quindi una propria individualità che ne esclude la classificazione come pezzo ovvero accessorio di altri dispositivi.
Di conseguenza, alle cessioni del Prodotto in questione va applicata l’aliquota IVA ordinaria.
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