AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 luglio 2019, n. 232
Aliquota IVA applicabile alla cessione di prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa
Quesito
L’interpellante riferisce di essere titolare di una azienda agricola e di svolgere attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
L’istante rende noto, inoltre, di adottare il regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del DPR n. 633 del 1972.
Ciò premesso, evidenzia che a seguito dell’emanazione della Legge n. 242 del 2 dicembre 2016, recante disposizioni in materia di “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ha avviato la coltivazione della canapa e, attraverso un processo di manipolazione e trasformazione, produrrà:
1. olio di canapa;
2. panelli di canapa;
3. farina di canapa;
4. florescenze di canapa.
I prodotti indicati ai punti da 1 a 3 saranno destinati all’alimentazione umana, mentre florescenze di canapa (punto 4) saranno rivolti al settore del florovivaismo.
L’interpellante precisa che la canapa, una volta arrivata a maturazione, è raccolta. I semi di canapa vengono essiccati e puliti attraverso un pulitore meccanico per togliere le impurità. Terminato tale processo, i semi sono spremuti a freddo, ottenendo i prodotti di cui ai n. 1 e 2 dell’elenco (olio e panelli di canapa).
Con una successiva lavorazione del panello di canapa si ottiene la farina (punto 3 dell’elenco).
Sostanzialmente, il seme di canapa è un seme oleoso, e, pertanto, la farina è da considerarsi un prodotto derivato dalla disoleazione dei semi di canapa.
La florescenza di canapa (punto 4 dell’elenco) si ottiene attraverso la raccolta manuale della parte apicale della pianta e successiva essicazione all’aria.
Con riguardo ai quattro prodotti sopra elencati, l’interpellante chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare, e se a tali prodotti si applichi l’aliquota di compensazione di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che, sulla base del parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, per le cessioni di olio di canapa e florescenza di canapa (punti 1 e 4 dell’elenco) trovi applicazione l’aliquota IVA ordinaria, senza poter applicare l’aliquota di compensazione.
Quanto ai panelli e farina di canapa (punti 2 e 3 dell’elenco), l’agenzia delle Dogane ha ricondotto entrambi i prodotti all’attuale voce doganale 23.06 “Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali”.
Al riguardo, l’istante, nella documentazione integrativa fornita, ha osservato che gli attuali codici doganali non corrispondono nella descrizione ai codici doganali utilizzati per le tabelle allegate al DPR n. 633 del 1972, atteso che queste ultime sono riferite alle tariffe dei dazi doganali di importazione in vigore fino al 31 dicembre 1987.
L’interpellante, quindi, ritiene che la voce doganale 23.06 sia corrispondente alla voce 23.04 compresa nel numero 88) della tabella A, parte III al DPR anzi richiamato.
L’interpellante, inoltre, ritiene che non siano applicabili le percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972, ai fini della detrazione forfettizzata prevista dall’art. 34, comma 1, del medesimo decreto IVA.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il presente parere viene reso considerando anche il parere tecnico dei prodotti in esame, fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’8 giugno 2018 al contribuente, ed allegato all’istanza di interpello.
La Legge n. 242 del 2 dicembre 2016 reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e disciplina la possibilità di ottenere dalla sua coltivazione prodotti quali, ad esempio, alimenti e coltivazioni destinate al florovivaismo (art. 2, comma 2, lett. a) e g)).
I quattro prodotti indicati dall’istante (tre dei quali destinati all’alimentazione umana ed uno al settore florovivaistico) sono ottenuti dalla coltivazione della canapa.
Con l’istanza di interpello si chiede:
a) l’aliquota IVA relativa alle cessioni di olio di canapa e florescenza di canapa (punti 1 e 4 in quesito);
b) l’aliquota IVA per le cessioni di panelli e farina di canapa (punti 2 e 3 in quesito);
c) l’eventuale applicazione dell’aliquota di compensazione alle cessioni dei beni di cui alle lettere precedenti.
Con riferimento al quesito di cui alla lettera a), l’olio di canapa è stato classificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Capitolo 15 della Tariffa Doganale “Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione;
grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale”, alla voce 1515: “altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente”, sottovoce 151590: “altri”.
Ciò posto, la tariffa doganale integrata, in vigore fino al 31 dicembre 1987, alla voce 15.07, ricomprende gli “Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati”.
Al riguardo, le Note Complementari al Capitolo 15 della tariffa doganale integrata, in vigore fino al 31 dicembre 1987, specificano che “Per l’applicazione della voce 15.07.D gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare <greggi> quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:
– decantazione entro i termini normali;
– centrifugazione o filtrazione, purché per separare l’olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla <forza meccanica>, quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per adsorbimento di frazionamento e qualsiasi altro processo fisico o chimico.”
L’olio di canapa, chiarisce il contribuente, “si ottiene per spremitura a freddo del seme, tramite una pressa a ciclo continuo per semi oleosi, usata anche per spremere semi di girasole, colza, soia. La compressione delle sementi di canapa produce due prodotti: l’olio di canapa e il panello di canapa. L’olio ottenuto viene sottoposto a travaso e filtrazione, tramite filtri utilizzati anche per i vini, per eliminare le impurità. Le percentuali ottenute dallo schiacciamento delle sementi sono dal 15% al 30% per l’olio e dal 60% al 75% per il panello di canapa, con il 10% circa di scarti di lavorazione.”
Il descritto procedimento di lavorazione, e le descritte caratteristiche merceologiche dell’olio di canapa, quindi, inducono a ritenere che tale prodotto sia riconducibile alla voce doganale 15.07 della la Tariffa Doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987, titolata “Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati”, lettera D: “altri oli”.
Il punto 50) della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, che, come noto opera un rinvio alle voci della Tariffa Doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987, prevede che sono soggette all’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% “altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 – ex 15.07)”.
Per quanto sopra riportato, si ritiene che alla cessione dell’olio di canapa sia applicabile l’aliquota agevolata del 10%, ai sensi del citato punto 50).
Si concorda con l’istante, invece, circa la non applicabilità delle percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972.
La florescenza di canapa è stata classificata nell’ambito del Capitolo 12 della Tariffa Doganale: “semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”, alla voce 1211: “piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati”; sottovoce 12119086: – “altri”; — “altri”.
Tale prodotto, così come descritto e classificato, non è riconducibile tra quelli previsti nelle parti II, II-bis e III, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, conformemente alla soluzione rappresentata dall’istante, si ritiene che alla relativa cessione sia applicabile l’aliquota IVA in misura ordinaria.
Si concorda con l’istante, altresì, circa la non applicabilità delle percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Con riferimento al quesito di cui alla lettera b), i panelli di canapa e la farina di canapa sono stati classificati dall’Agenzia delle Dogane nel Capitolo 23 della Tariffa Doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali”, alla voce 2306: “panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305”, sottovoce 23069090: – “altri”; — “altri”; — “altri”.
Dall’esame della documentazione fornita dall’istante, con riferimento ai i beni di cui al precedente punto b), si può concludere che:
1) I panelli di canapa possano essere considerati panelli della disoleazione di semi e frutti oleosi;
2) la farina di canapa possa essere considerata un residuo della disoleazione di semi e frutti oleosi.
Ciò posto, si ritiene che i due beni in parola, “panelli di canapa” e “farina di canapa”, siano riconducibili alla voce doganale 23.04 della Tariffa Doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987: “panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie”.
Il punto 88) della Parte III della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 prevede che sono soggette all’aliquota IVA nella misura del 10 per cento le cessioni di “panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi.” (v.d. 23.04).
Alla cessione dei predetti beni, quindi si applica l’aliquota ridotta del 10%.
Si concorda con l’istante, altresì, circa la non applicabilità delle percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972 ai predetti beni.
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