AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2021, n. 291
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota IVA applicabile alla cessione di una lettiera per piccoli animali
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A. (di seguito, “Istante”, “Società”) riferisce di voler importare e commercializzare una “lettiera di origine animale per piccoli animali, denominata “X”. Il prodotto in questione si presenta sotto forma di piccoli granuli biodegradabili composti unicamente da residui della lavorazione della soia e amido.
In particolare, tali granuli sono costituiti per il 75 per cento da residui di lavorazione della soia e per il 25 per cento da amido di mais.
La Società chiede di sapere se alla cessione del prodotto de quo possa applicarsi la disposizione di cui al n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “Decreto IVA”), secondo cui sono assoggettate ad IVA con l’aliquota del 4 per cento le operazioni aventi ad oggetto le “crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della moliture o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che alle operazioni aventi ad oggetto il prodotto de quo debba applicarsi l’IVA nella misura del 4 per cento ai sensi del n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, in quanto, a parere della Società, il prodotto “X” è qualificabile con il codice di nomenclatura doganale 2302.50 0000. A supporto della propria tesi, l’Istante richiama la Risoluzione n. 61/E del 23 marzo 2007, secondo cui è applicabile l’aliquota del 4 per cento alle cessioni di cruschello in polvere e cruschello in pellet, sia ad uso combustibile che ad uso mangime, classificabili con il codice NC 2302.3090 dell’allora vigente Tariffa doganale.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si osserva, preliminarmente, che in conformità con quanto precisato al par. 9 della circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, l’Istante ha richiesto e ottenuto il parere dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.
La presente risposta, concernente l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto descritto dall’Istante (una “lettiera di origine animale per piccoli animali, denominata “X”) è resa, quindi, sulla base del parere fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota prot. n. ABC del (…) 2021.
Con il parere sopra richiamato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli afferma, in primo luogo, che “le determinazioni analitiche effettuate sul campione dai Laboratori chimici di questa Agenzia non trovano puntuale riscontro con i valori riportati nel certificato di analisi allegato dalla Ditta all’istanza, in particolare, per quanto concerne il parametro delle ceneri e quello dell’amido, quest’ultimo decisamente superiore al dichiarato”.
La predetta Agenzia afferma, quindi, che il prodotto in questione, in base alla sua composizione, può essere classificato “nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale: «Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali» ed in particolare alla voce 230250 0000: «Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi», – «di legumi».
Come, infatti, indicato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 2302 questa voce comprende, tra l’altro: le crusche, le stacciature e gli altri residui della molitura dei cereali quali sottoprodotti ottenuti nel corso delle operazioni di molitura del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena, del granturco, del riso, del sorgo e del grano saraceno, che non soddisfano le condizioni di tenore di amido e di tenore di ceneri, fissate dalla Nota 2 A). Questa voce comprende, inoltre, i residui della vagliatura e di altre lavorazioni dei grani di cereali ed anche, come indicato nella lettera C, i residui e cascami di natura simile provenienti dalla frantumazione, dalla macinatura o da altri trattamenti dei legumi.
Questa voce comprende ugualmente i suddetti prodotti agglomerati in forma di pellets. Rientrano ugualmente in questa voce i prodotti ottenuti mediante macinatura di spighe di granturco, anche provviste di spate che non soddisfano le condizioni di tenore in amido e di tenore in ceneri previste per i prodotti della macinazione del granturco, fissate alla Nota 2 A) del Capitolo 11.
A ulteriore sostegno di questa classificazione, si riporta anche quanto descritto nelle Note Esplicative alla Nomenclatura Combinata che specificano come i prodotti della voce 2302 debbano contenere almeno il 50% di cereali o di leguminose”.
Ciò premesso, si fa presente che ai sensi del n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, sono soggette all’imposta con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento le operazioni aventi ad oggetto le “crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02)”.
Al riguardo, si richiamano anche i chiarimenti forniti con Risoluzione n. 61/E del 2007, secondo cui al cruschello in polvere e al cruschello in pellet si applica l’IVA nella misura del 4 per cento ai sensi del citato n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, trattandosi di prodotti annoverabili fra le “crusche, stacciature ed altri residui anche agglomerati in forma di pellets, derivati dalla molitura di cereali e aventi tenore di amido superiore al 28%, da classificare al codice NC 2302.3090, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2302, Tabella A, Parte II, punto 17 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987”.
Quanto sopra premesso, in considerazione del parere tecnico sopra riportato, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricondotto il prodotto di cui trattasi alla voce 230250 0000 (“Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi, – “di legumi), si ritiene che lo stesso, agli effetti dell’IVA, debba inquadrarsi nel predetto n. 17) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (cfr. anche Risoluzione n. 61/E del 2007). Conseguentemente, le cessioni del prodotto denominato “X” devono essere assoggettate a IVA con l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento.
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