AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2020, n. 625

Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti cosmetici per la detersione delle mani – articolo 124 del “decreto Rilancio”

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (di seguito anche l’istante) è una società specializzata nella produzione/commercializzazione di beni per l’igiene personale e, in particolare, di prodotti cosmetici per la detersione delle mani (i.e. saponi liquidi e solidi).

L’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto un regime fiscale di favore per determinate tipologie di beni ritenuti funzionali (rectius necessari) al contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 (i.e. applicazione di un’aliquota IVA pari a zero per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e nella misura del 5 per cento per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2021). La disposizione normativa in esame è stata introdotta dal legislatore nazionale “in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia” (cfr. Relazione illustrativa al decreto). Viene precisato, al riguardo, che con particolare riferimento alla locuzione “detergenti disinfettanti per mani”, contenuta nel citato articolo 124, si è ingenerata tra gli operatori del settore cosmetico una situazione di incertezza, non essendo chiaro se i prodotti igienizzanti per le mani (i.e. saponi liquidi e solidi) debbano o meno essere inclusi nell’ambito applicativo della norma in esame.

Tale incertezza originerebbe, ad avviso dell’istante, dalla contraddittorietà degli indirizzi operativi forniti in materia dalle Amministrazioni fiscali competenti. Da un lato, infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “ADM”), nell’individuare i codici TARIC dei beni agevolati, ha associato i “detergenti disinfettanti per mani” ai prodotti (cosmetici) ricompresi, tra l’altro, nelle voci 3401 1100 e 3401 3000 (cfr. circolare n. 12/D del 30 maggio 2020). Dall’altro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerata la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124 (i.e. prevenzione della diffusione del contagio), non tutti i prodotti ricompresi nella voce doganale 3401 3000 rientrano nell’ambito applicativo della norma richiamata, dovendosi ritenere agevolabili solo quelli ” addizionati con disinfettanti” (cfr. risposta n. 370 del 17 settembre 2020).

Tanto premesso, l’istante chiede se i prodotti (cosmetici) oggetto di commercializzazione, appartenenti al codice TARIC 3401 1100, possano essere ricompresi tra i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 del decreto Rilancio.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società ritiene di poter applicare alle cessioni dei prodotti commercializzati il regime IVA (di favore) introdotto dall’articolo 124 del decreto Rilancio.

Ad avviso dell’istante, infatti, non è corretto sostenere che con la locuzione ” detergenti disinfettanti per mani” il legislatore nazionale abbia voluto far riferimento esclusivamente ai saponi “addizionati con disinfettante”, in quanto “nessuna delle classi TARIC «ex 3401 1100, ex 3401 1900, ex 3401 2010, ex 3401 2090, ex 3401 3000, ex 3402 1200», citate dalla Circolare 12/D 2020 e condivise anche dall’interpello 370 comprende prodotti disinfettanti al loro interno, ma solo prodotti cosmetici, come risulta dalla visura fatta sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; l’unica classe che comprende dei prodotti disinfettanti è la «ex 3808 94», ossia l’ultima tra quelle citate dall’Agenzia delle dogane”. Peraltro, “laddove un sapone sia addizionato con disinfettante sarà necessariamente (…) inserito nella classe TARIC 3808, non essendo possibile assegnargli in nessun caso la classe TARIC 3401”. L’interpellante osserva, altresì, che, qualora venisse confermato l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 370 del 2020, verrebbe leso il principio di libera circolazione delle merci e si produrrebbe un trattamento fiscalmente discriminatorio tra operatori economici, giungendo “alla paradossale situazione per cui: da un lato, i prodotti cosmetici per la detersione delle mani importati in Italia sarebbero esenti da dazi (per quelli di provenienza Extra UE) e da IVA (per quelli di provenienza UE); mentre dall’altro, i prodotti cosmetici per la detersione delle mani di origine italiana e immessi sul mercato domestico sarebbero soggetti all’IVA ordinaria”.

Parere dell’Agenzia delle entrate

In merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio, la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, a cui si rinvia, nel confermare l’orientamento interpretativo espresso nella risposta n. 370 del 2020, ha chiarito che con la locuzione “detergenti disinfettanti per mani” il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con azione disinfettante (i.e. biocidi e presidi medico-chirurgici), soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità competenti (Ministero della salute o Istituto Superiore della Sanità). I comuni igienizzanti/detergenti per le mani, per i quali non è prevista alcuna specifica autorizzazione, non possono dunque considerarsi ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 124 del decreto in esame, in quanto non svolgono un’azione disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti.

Pertanto, fermi restando i codici doganali individuati dall’ADM nella circolare 12/D del 2020, si ritiene che devono considerarsi agevolabili non tutti i prodotti corrispondenti ai codici TARIC richiamati (ex 3401 1100, ex 34011900, ex 3401 2010, ex 3401 2090, ex 3401 3000 ed ex 3402 1200), bensì solo i biocidi e i presidi medicochirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto 19/2020 Rev. Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell’autorità competente (in genere, il Ministero della salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 124, comma 2, o “a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento.

Tutti gli altri prodotti indicati dalle tabelle che non presentano le caratteristiche su indicate non possono, di conseguenza, beneficiare del regime IVA di favore introdotto dalla norma richiamata.

Per quanto sopra osservato, la scrivente ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dalla società istante.