AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 aprile 2019, n. 105
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota IVA applicabile alle lettiere di origine vegetale per animali domestici
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito la “Società) rappresenta di esercitare attività di produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di lettiere di origine vegetale per animali domestici.
Con il presente interpello chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare al prodotto in questione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società, al fine di ottenere il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione, ha presentato “Domanda di decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV)” all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha ritenuto di classificare la merce in trattazione alla sottovoce doganale 1104298900 – “Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce) 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, – di altri cereali – altri”.
Sulla base della predetta classificazione doganale la Società ritiene applicabile alle cessioni di lettiere di origine vegetale per animali domestici (v.d. 1104298900), l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Parere dell’agenzia delle entrate
La circolare del 14 giugno n. 32/E del 2010, paragrafo 9, ha chiarito che “agli effetti della corretta applicazione della aliquota IVA” occorre “procedere preliminarmente ad un esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali”.
L’utilizzo dell’Informazione Tariffaria Vincolante come “surrogato” del predetto accertamento tecnico non può soddisfare la prescrizione indicata nella circolare, in quanto rappresenterebbe un uso improprio di un istituto doganale specificamente previsto dal legislatore comunitario per finalità ben diverse.
Ciò posto, in sede di documentazione integrativa la Società ha prodotto il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli rilasciato alla società Prolena s.r.l., secondo cui: “… si ritiene che il prodotto debba essere classificato nell’ambito del Capitolo 11 della Tariffa Doganale: “Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento”.
Ed in particolare alla voce 1104: “Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati”, sottovoce 110429: – “altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)”, — “di altri cereali”, Taric 1104298900: — “altri”, —- “altri”, —– “altri”.”
Nella stesso documento l’Agenzia delle dogane precisa che: “La classificazione, effettuata in base alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare 1 e 6) e al testo delle voci 1104, 110429, 1104298900 è supportata da quanto specificato nelle Note 2 A) e 2 B) al Capitolo 11, in base alle quali i prodotti della macinazione dei cereali sono da classificare al Cap. 11 se hanno contemporaneamente tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a 45% e tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a 2%. Concetto ribadito anche dalla nota di esclusione A) delle Note Esplicative al Sistema Armonizzato relative alla voce 2302, che indica come comprese nella categoria delle crusche, stacciaure, ed altri residui della molitura dei cereali, i sottoprodotti ottenuti nel corso delle operazioni di molitura dei cereali che non soddisfano le condizioni di tenore di amido e di tenore di ceneri fissate dalla nota 2 A) del capitolo 11”.
Ciò considerato, si ritiene che la classificazione merceologica del prodotto, oggetto del quesito, data dall’Agenzia delle Dogane sia conforme alla descrizione dei prodotti prevista al n. 28) (“semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02)”) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, è parere della scrivente che alla cessione del prodotto in questione (“lettiere di origine vegetale per animali domestici”) si renda applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, secondo quanto previsto dalla voce n. 28) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
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