AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 giugno 2021, n. 403
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Numero 127-quinquies) della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Consorzio istante rappresenta di essere una persona giuridica privata, costituita nel xxx per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario Comuni a più fondi indipendenti. La sua attività si esplica nel servizio di irrigazione, miglioramento e valorizzazione del territorio agricolo dei suoi membri nel Comune di XX. Il Consorzio svolge esclusivamente attività istituzionale e quindi non svolge attività commerciale.
Il Consorzio vuole realizzare un impianto che consente di migliorare la gestione delle acque destinate all’irrigazione delle piantagioni nel territorio. In sostanza si tratta di un serbatoio artificiale, con cui viene accumulata l’acqua, che poi viene prelevata e distribuita per le esigenze irrigue dei membri del Consorzio.
Al riguardo, rappresenta che il numero 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, fra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.
Il successivo numero 127-sexies) della medesima Tabella A, Parte III, stabilisce che si applica la stessa aliquota IVA del 10% ai “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.
Il numero 127-septies) della stessa Tabella A, Parte III, stabilisce, inoltre, l’aliquota IVA del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127- quinquies“.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 847 del 1964, si considerano opere di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
Sono opere di urbanizzazione secondaria in base all’articolo 44 della legge n. 865 del 1971: gli asili nido e le scuole materne, le scuole dell’obbligo nonché le strutture e i complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, i mercati di quartiere; le delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie, le aree verdi di quartiere.
L’istante rileva che, in base alla Circolare 24 ottobre 1990, n. 69, “rientrano nelle agevolazioni previste dall’art. 4 della L. 847/1964 le condutture e le altre opere che consentono l’approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture, restandone escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica.”.
Ciò posto, chiede se alla realizzazione del serbatoio sopra menzionato possa essere applicata l’aliquota IVA agevolata del 10%, in considerazione del fatto che si tratta di opere di urbanizzazione primaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Consorzio istante ritiene che alla costruzione dell’impianto in argomento possa applicarsi l’aliquota agevolata del 10%, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, in quanto l’impianto realizzato è da considerare opera di urbanizzazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il numero 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.
Tra le opere di urbanizzazione primaria citate dalle disposizioni richiamate è annoverata la “rete idrica” (art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 847 del 1964).
Le opere di urbanizzazione, in via generale, hanno la funzione di soddisfare esigenze ed interessi collettivi di primario spessore; inoltre, di norma, vengono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi sia pubblici sia privati.
La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è, quindi, costituita dalla loro destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse.
Al riguardo, con Circolare del 24 ottobre 1990, n. 69 è stato chiarito che, fra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria riconducibili all’agevolazione sono da annoverare “tutte le opere elencate negli articoli 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, e 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ancorché non siano effettuate nell’ambito propriamente urbano stricto sensu, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano”. Sono pertanto da considerarsi rientranti nell’agevolazione in parola “le condutture e le altre opere, poste al di fuori dell’ambito urbano, che consentono l’approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture, restandone escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali, ad esempio, gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento”.
Nella fattispecie in esame, invece, il Consorzio vuole realizzare un serbatoio artificiale, con cui viene accumulata l’acqua, che poi viene prelevata e distribuita per le esigenze irrigue dei soli membri del Consorzio.
Tale circostanza, quindi, evidenzia che l’impianto in questione, poiché funzionale a soddisfare esigenze privatistiche dei soli membri del Consorzio, non consente l’approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano e come tale non è riconducibile nell’ambito delle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.
Per le suesposte motivazioni, diversamente da quanto affermato dal contribuente, si ritiene che alla costruzione dell’impianto descritto non possa trovare applicazione l’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127 – quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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