AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 379 dell’ 11 luglio 2023
Aliquota IVA – Cessione lettiera per gatti – N. 98) Tabella A Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa ha come oggetto sociale la produzione, vendita, importazione, lavorazione, commercializzazione di prodotti chimici, minerari e/o chimici minerari non metallici.
La società, tra l’altro, produce, importa e commercializza lettiere per gatti di vario tipo, di composizione differente in base al modello.
La società intende commercializzare una lettiera con caratteristiche innovative composta al 100% con fibre vegetali da legno vergine, per cui sono sorte oggettive condizioni di incertezza in merito al trattamento IVA applicabile.
In particolare, tale incertezza riguarda l’applicabilità alla vendita di tale modello di lettiera della disposizione di cui al n. 98 della Tabella A, Parte III, rubricata ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento” allegata al Decreto IVA, il quale prevede che siano soggetti ad aliquota agevolata le cessioni di beni aventi ad oggetto ”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine/cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (voce doganale 44.01)”.
La lettiera per gatti, oggetto della presente istanza, è composta al 100% da fibre vegetali ricavate da legno vergine compattate sotto forma di pellet, i quali sono, poi, frantumati e vagliati per rendere la granulometria del prodotto il più uniforme possibile.
La lettiera, non contenendo sostanze minerali o chimiche, è completamente biodegradabile dal momento che la sua composizione fa sì che, dopo l’utilizzo, possa completare il suo ciclo di vita in modo ecologico (tanto è vero che essa può essere smaltita tra i rifiuti organici oppure, in ridotte quanta, direttamente nella toilette di casa). Inoltre, grazie all’utilizzo di fibre vegetali in grado di assorbire ed intrappolare immediatamente i liquidi e gli odori più persistenti, la lettiera garantisce un efficace controllo degli odori in maniera naturale.
L’Istante chiede, dunque, chiarimenti in merito all’applicazione alla cessione del prodotto di cui trattasi dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 98), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”) e allega, a tal fine, il parere tecnico rilasciato dalla Direzione dell’Agenzia delle Dogane Ufficio Tariffa e Classificazione (di seguito, per brevità, ”Agenzia delle Dogane”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ha richiesto alla Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli una Informazione Tariffaria Vincolante (”ITV”) in relazione al prodotto oggetto dell’istanza.
In data xx/yy/zzzz, l’Agenzia delle Dogane ha completato l’accertamento tecnico e ha emesso l’ITV n. ……, accettando la classificazione del prodotto proposta dalla società nella ”voce doganale” 4401.3900, ossia tra la ”segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle o in forme simili, escluso pellet”.
Successivamente in xx/yy/zzzz, conformemente a quanto previsto al par. 9 dalla Circolare, la società ha presentato all’Ufficio Tariffa e Classificazione dell’Agenzia delle Dogane istanza di parere tecnico tesa ad accertare ed acclarare l’effettiva composizione e qualificazione merceologica della lettiera.
L’ Agenzia delle Dogane, in data xx/yy/zzzz, ha fornito riscontro alla suddetta istanza, trasmettendo il relativo ”accertamento tecnico” (Prot. ……/RU) e rinviando alla menzionata ITV per quanto riguarda la classificazione doganale del prodotto nella voce 4401.3900.
Ciò posto, la società, sulla base del parere tecnico rilasciato dall’ Agenzia delle Dogane, ritiene, pertanto, che alle cessioni del prodotto in esame possa applicarsi l’aliquota IVA agevolata al 10% di cui al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata Decreto IVA che ricomprende ”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine/cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 giugno 2010, n.32/E, ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di interpello finalizzate all’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, per poter procedere in tale senso, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti.
Sulla base di questo accertamento tecnico, l’Agenzia delle entrate fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella citata Tabella.
Ciò posto, avendo riguardo al caso in esame, nel parere tecnico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del xx/yy/zzzz prot. ……/RU, richiesto dalla società istante per chiarire la classificazione merceologica della ”Lettiera per gatti X”, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che ”La Società dichiara di essere in possesso per lo stesso identico prodotto dell’ITV …… rilasciata da questo ufficio il xx/yy/zzzz. Per quanto sopra, si rimanda a quanto indicato nella succitata ITV che classifica la lettiera per gatti, costituita per dichiarazione di parte al 100% fibre vegetali ricavate da legno vergine, alla voce 4401: ”Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura avanzi e cascami di legno anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili” e, precisamente alla sottovoce 44013900: ”Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili”: ”altri”. Si precisa, inoltre, che non è stato richiesto un campione del prodotto, in quanto già analizzato per il rilascio dell’ITV sopracitata”.
Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale.
Ai fini che qui interessano, il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la ”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”. Ai sensi dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197/2022, solo per l’anno 2023, anche il pellet di cui al numero 98), della Tab. A Parte III dell’allegato al d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetto ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%.
Peraltro, è il caso di evidenziare che la voce doganale 4401 attualmente vigente ha una portata più ampia rispetto a quella in vigore al 31 dicembre 1987 richiamata dal n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, nonostante la classificazione della ”Lettiera per gatti X” alla voce 4401 della Nomenclatura combinata attualmente vigente, indicata nel parere tecnico dell’ADM, si è dell’avviso che la cessione di tale prodotto possa fruire dell’aliquota IVA ridotta del 10% soltanto se riconducibile tra i prodotti di cui al citato n. 98) (compreso il pellet per l’anno 2023) ovvero se composta principalmente dai prodotti ivi indicati.
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