AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta n. 380 dell’ 11 luglio 2023
Aliquota IVA – Cessione lettiera per gatti – N. 98) Tabella A Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa ha come oggetto sociale la produzione, vendita, importazione, lavorazione, commercializzazione di prodotti chimici, minerari e/o chimici minerari non metallici.
La società, tra l’altro, produce, importa e commercializza lettiere per gatti di vario tipo, di composizione differente in base al modello.
La società intende commercializzare una lettiera con caratteristiche innovative in relazione alla quale sono sorte oggettive condizioni di incertezza in merito al trattamento IVA applicabile.
In particolare, tale incertezza riguarda l’applicabilità alla cessione di tale modello di lettiera dell’aliquota nella misura del 10 per cento di cui al n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale sono soggette ad IVA con applicazione di detta aliquota ridotta le cessioni di beni aventi ad oggetto ”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine/cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (voce doganale 44.01)”.
La lettiera per gatti, oggetto della presente istanza, è composta (al 99%) da granuli di legno tenero e (all’1%) da granuli di carbone attivo vegetale (utilizzati per incrementare il contenimento degli odori), tutti frantumati e vagliati per rendere la granulometria del prodotto il più uniforme possibile. La composizione della lettiera fa sì che dopo l’utilizzo la stessa possa completare il suo ciclo di vita in modo ecologico (tanto è vero che essa può essere smaltita tra i rifiuti organici oppure, in ridotte quantità, direttamente nella toilette di casa). Inoltre, gli speciali granuli di legno escludono la formazione di polvere e non rimangono attaccati alle zampe del gatto, evitando così che la lettiera venga portata al di fuori della vaschetta.
L’Istante chiede, dunque, chiarimenti in merito all’applicazione alla cessione del prodotto di cui trattasi dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 98), della Tabella A, parte III, del citato d.P.R. n. 633 del 1972 (”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”) e allega, a tal fine, il parere tecnico rilasciato dalla Direzione dell’Agenzia delle Dogane Ufficio Tariffa e Classificazione (di seguito, per brevità, ”Agenzia delle Dogane”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ha richiesto alla Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli una Informazione Tariffaria Vincolante (”ITV’) in relazione al prodotto.
In data xxyyzzzz, l’Agenzia delle Dogane ha completato l’accertamento tecnico e ha emesso l’ITV n. ……, accettando la classificazione del prodotto proposta dalla Società nella ”voce doganale” 4401.3900, ossia tra la ”segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle o in forme simili, escluso pellet”.
Successivamente in data xxyyzzzz, conformemente a quanto previsto al par. 9 dalla Circolare, la società ha presentato all’Ufficio Tariffa e Classificazione dell’Agenzia delle Dogane, istanza di parere tecnico tesa ad accertare l’effettiva composizione e qualificazione merceologica della lettiera oggetto dell’istanza in trattazione.
L’ Agenzia delle Dogane, in data xxyyzzzz, ha fornito riscontro alla suddetta istanza, trasmettendo il relativo ”accertamento tecnico” (Prot. ……RU) e rinviando alla menzionata ITV per quanto riguarda la classificazione doganale del prodotto nella voce 4401.3900.
Ciò posto, la società, sulla base del parere tecnico rilasciato dall’ Agenzia delle Dogane, ritiene, pertanto, che per le cessioni del prodotto in esame possa applicarsi l’aliquota IVA agevolata al 10% di cui al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata Decreto IVA che ricomprende ”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine/cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 giugno 2010, n.32/E, ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di interpello finalizzate all’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, per poter procedere in tale senso, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti.
Sulla base di questo accertamento tecnico, l’Agenzia delle entrate fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella citata Tabella.
Ciò posto, avendo riguardo al caso in esame, nel parere tecnico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, del xxyyzzzz prot. ……RU, richiesto dall’Istante in merito alla classificazione merceologica della ”Lettiera per gatti X”, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che ”La Società dichiara di essere in possesso per lo stesso identico prodotto dell’ITV …… rilasciata da questo ufficio il xxyyzzzz. Per quanto sopra, si rimanda a quanto indicato nella succitata ITV che classifica la lettiera per gatti, costituita per dichiarazione di parte al 99% da legno tenero e all’1% da carbone attivo, alla voce 4401 ”Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura avanzi e cascami di legno anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili” e, precisamente alla sottovoce 44013900 ”Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili” ”altri”. Si precisa, inoltre, che non è stato richiesto un campione del prodotto, in quanto già analizzato per il rilascio dell’ITV sopracitata”.
Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale.
Ai fini che qui interessano, il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la ”legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”. Ai sensi dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197/2022, solo per l’anno 2023, anche il pellet di cui al numero 98), della Tab. A Parte III dell’allegato al d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetto ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%.
Peraltro, è il caso di evidenziare che la voce doganale 4401 attualmente vigente ha una portata più ampia rispetto a quella in vigore al 31 dicembre 1987 richiamata dal n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, nonostante la classificazione della ”Lettiera per gatti X” alla voce 4401 della Nomenclatura combinata attualmente vigente, indicata nel parere tecnico dell’ADM, si è dell’avviso che la cessione di tale prodotto possa fruire dell’aliquota IVA ridotta del 10% soltanto se riconducibile tra i prodotti di cui al citato n. 98) (compreso il pellet per l’anno 2023) ovvero se composta principalmente dai prodotti ivi indicati.
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