Agenzia delle Entrate – Risposta n. 389 del 26 luglio 2022
Aliquota IVA – Cessione strumentazione accesso vascolare – Art. 124 D.L. 34/2020 – Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (d’ora in poi l’Istante o la Società), è una società di diritto italiano, facente parte del Gruppo BETA, leader nel settore dei dispositivi medici.
Tra i prodotti commercializzati dall’istante, sono presenti, tra l’altro, gli strumenti di accesso vascolare di seguito elencati:
- Guiding Sheath – introduttore
- Glidewire Advantage
- Runthrough NS
- Radifocus Guide Wire GT – sonda guida M GT con spirale oro
- Kit introduttore Radifocus Introducer II
- Glidesheath Slender for radial access
I dispositivi medici sopra elencati (di seguito “Prodotti”) vengono venduti a distributori nazionali che, a loro volta, vendono agli utenti finali sia in campo pubblico (Aziende Sanitarie) che in campo privato, direttamente alla Aziende sanitarie o ospedali privati.
L’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (d’ora in avanti “il decreto Rilancio”) convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020 n. 77 prevede che: “Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: “1- ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
La tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (d’ora in avanti “la Tabella”) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, tra l’altro, alla “strumentazione per accesso vascolare“.
L’Istante chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento di cui alla citata disposizione alla cessione dei Prodotti dalla stessa commercializzati.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Tra i beni agevolabili elencati dall’art. 124, primo comma, del D.L. n. 34 del 2020 figura la “strumentazione per accesso vascolare“.
L’ADM, con la Circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento, precisando che l’elencazione contenuta al primo comma del citato articolo 124 va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa, e ha provveduto a individuare anche i codici TARIC dei beni agevolati, da utilizzare ai fini dell’importazione degli stessi.
Sotto il profilo della classificazione doganale, l’Istante fa presente che l’ADM con Parere tecnico ha provveduto all’accertamento merceologico dei Prodotti teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione degli stessi e la loro qualificazione merceologica.
L’Istante precisa che detto Parere tecnico è stato reso dall’ADM su istanza di un concessionario dell’Istante, la società GAMMA
In detto Parere tecnico, l’ADM ha analizzato le caratteristiche dei Prodotti e ha accertato che gli stessi sono strumenti per l’accesso vascolare, classificandoli con il codice TARIC: 90183900 [Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili – Altri].
Tale accertamento, a parere dell’ Istante, dovrebbe essere sufficiente per l’applicazione alla cessione dei Prodotti dell’aliquota IVA del 5 per cento nonostante tra i codici TARIC individuati dall’ADM per la “strumentazione per accesso vascolare “, compresa nell’elenco di beni agevolabili di cui all’articolo 124, primo comma del d.l. n. 34 del 2020, non figuri il codice TARIC 90183900 attribuito ai Prodotti commercializzati dalla Società.
A sostegno della possibilità di applicare l’aliquota ridotta anche a prodotti che, pur compresi fra quelli menzionati dall’art. 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, non sono però ricollegabili ai codici doganali elencati nella circolare n. 12/D dell’ADM, l’Istante segnala che la stessa ADM, con successiva Circolare n. 45 del 26 novembre 2020, ha chiarito che la natura tassativa dell’elencazione di beni di cui all’art. 124 del D.L. n. 34/2020 non può escludere in via di principio che taluni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura combinata non rientrante tra quelli riportati nella tabella allegata alla Circolare 12/2020, possano comunque ritenersi rientranti nel novero di quelli contemplati dal citato art. 124 D.L. n. 34/2020, con conseguente diritto di accedere all’agevolazione IVA prevista dalla norma.
Tanto considerato, l’Istante ritiene, quindi, che i Prodotti possano fruire dell’aliquota del 5 per cento prevista dall’art. 124 del D.L. n. 34/2020.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 124, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha aggiunto alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, il numero 1-ter.1, in virtù del quale sono soggetti all’aliquota IVA agevolata del 5 per cento – a partire dal 1° gennaio 2021 – ” Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 % in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo“.
La Circolare n. 12 del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del citato articolo 124 del d.l. n. 34 del 2020, specificando alcuni aspetti e per quanto di interesse nel caso di specie precisamente:
- la decorrenza delle operazioni esenti e di quelle a cui si applica l’aliquota al 5 per cento;
- la tassatività dell’elencazione dei beni;
- i codici TARIC relativi ai prodotti elencati nell’art. 124, primo comma del d.l. n. 34 del 2020. In particolare, nella tabella allegata alla citata Circolare sono riepilogati i codici di classificazione doganale dei prodotti oggetto dell’agevolazione IVA, tra i quali, ai fini che qui interessano, è compreso il codice TARIC 90189084 relativo alla “strumentazione per accesso vascolare“.
L’ADM, inoltre, con la Circolare n. 9 del 3 marzo 2021, ha confermato che la ” strumentazione per accesso vascolare” che può fruire dell’aliquota agevolata al 5 per cento prevista dal d.l. n. 34 del 2020 è quella classificata con il codice TARIC 90189084 [Altri strumenti ed apparecchi – Altri].
Con la Risposta n. 470 del 14 ottobre 2020, avente ad oggetto chiarimenti in merito all’aliquota da applicare alla “strumentazione per accesso vascolare” ed alle ” provette sterili“, in linea con quanto chiarito nella sopra richiamata Circolare 12/D del 2020, la Scrivente si è espressa ribadendo che “…l’elencazione contenuta al comma 1 del citato articolo va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa…”. Inoltre, nello stesso documento di prassi, è stato evidenziato che “ai fini della corretta definizione dell’aliquota IVA ad essi applicabile, è necessario procedere all’esatta classificazione merceologica degli stessi: questa è individuata dall’ADM mediante apposito accertamento tecnico che il Contribuente può richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Dogane – Ufficio tariffa e classificazione – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma. Resta inteso che se in base all’accertamento tecnico dell’ADM, gli aghi non risultano agevolabili ai fini della norma in commento, la relativa cessione sarà soggetta all’aliquota IVA ordinaria oppure ad una delle aliquote di cui alle tabelle allegate al d.P.R. n. 633 del 1972“.
In tal senso, la Società, tramite una sua concessionaria, ha inviato un’istanza all’ADM per conoscere il codice doganale da assegnare ai Prodotti dalla stessa commercializzati. In riscontro a tale richiesta, l’ADM, con parere tecnico, ha fornito risposta, classificando i Prodotti in questione con il codice NC 90183900 che, come evidenziato, non corrisponde al codice TARIC 90189084 con il quale è stata classificata la “strumentazione per accesso vascolare” agevolabile ai sensi dell’art. 124 del D.L. n. 34 del 2020.
Ciò posto, coerentemente con i chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa sopra citata, si è dell’avviso che la classificazione doganale dei Prodotti commercializzati dalla Società, specificata nei termini anzidetti dall’ADM, assuma, in linea di principio, rilevanza dirimente e vincolante al fine di stabilire se detti prodotti possano essere compresi tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 124 del D.L. n. 34 del 2020.
L’ulteriore valutazione circa l’eventuale “afferenza” per natura e finalità d’uso dei prodotti oggetto dell’istanza in trattazione rispetto a quelli “agevolati” di cui all’art. 124 del citato D.L. n. 34 del 2020, cui fa riferimento la Circolare n. 45 del 26 novembre 2020 dell’ADM, invocata dalla società istante a sostegno della propria posizione interpretativa, implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico che, in quanto tale, non può essere esperita in sede di risposta ad istanza di interpello (cfr. Circolare 9/E del 2016, paragrafo 1.1).
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