AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 6 dell’ 8 ottobre 2024

Aliquota IVA cessioni di fauna selvatica effettuate nei confronti delle imprese agricole che svolgono ”attività connesse” di tipo faunistico-venatorio

Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Associazione Alfa (di seguito, ”Associazione” o ”Istante”) rappresenta che nell’ambito del settore agricolo, diversi imprenditori agricoli svolgono attività di carattere faunistico-venatorio. In particolare, secondo l’articolo 16 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 (c.d. ”legge quadro sulla caccia”) le Regioni possono autorizzare due diverse forme di gestione ”privata” della caccia mediante l’istituzione di:

aziende faunistico-venatorie oppure

aziende agrituristico-venatorie.

Le prime sono istituite per finalità naturalistiche e faunistico venatorie, svolgono attività di conservazione e di ripristino ambientale oltre che di caccia e non perseguono scopo di lucro, mentre le seconde sono istituite ai fini di ”impresa agricola”.

L’Associazione rappresenta, inoltre, che:

1. sui fondi appartenenti ad entrambe le tipologie di azienda sono consentiti sia l’immissione, sia l’abbattimento di fauna selvatica per tutta la durata della stagione venatoria;

2. le suddette aziende acquistano da soggetti terzi la fauna selvatica, la quale potrà essere destinata:

al ripopolamento delle aree per fini di ripristino e conservazione ambientale, ovvero, all’allevamento per fini venatori per poi essere trattenuta dal cacciatore, per fini alimentari. In tal caso, nell’ambito dell’attività agricola esercitata, le imprese agricole ”acquistano da terzi fauna selvatica che allevano per un determinato periodo di tempo e poi destinano alle attività venatorie che i privati cittadini esercitano sui fondi asserviti a tali attività. La fauna ”cacciata” viene poi prelevata dal cacciatore che può solo destinarla alla propria alimentazione”. Al riguardo è utile rilevare che per l’articolo 12, comma 6 della legge n. 157 del 1992, «la fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata», e pertanto è ragionevole ipotizzare che la fauna allevata per fini venatori sia destinata al consumo alimentare del cacciatore.

Ciò posto, l’Istante chiede di chiarire quale sia l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di fauna selvatica effettuate nei confronti delle imprese agricole che svolgono ”attività connesse” di tipo ”faunistico-venatorio”, atteso che tali animali, una volta abbattuti, sono destinati all’alimentazione umana del cacciatore.

In particolare, l’Associazione chiede di sapere se alle suddette cessioni di fauna selvatica, destinata prima all’attività venatoria e poi all’alimentazione del cacciatore, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista dal numero 7) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”).

Soluzione interpretativa prospettata

A parere dell’Istante, alle cessioni di fauna selvatica effettuate in favore dell’imprenditore agricolo è applicabile l’aliquota del 10 per cento prevista dal numero 7) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. Ciò in quanto per gli animali ceduti ”è indiscutibile la destinazione all’alimentazione umana, che inevitabilmente sussiste, anche se non in modo immediato.” La fauna selvatica è infatti ”destinata prima all’attività venatoria e conseguentemente all’alimentazione del cacciatore.”

In proposito, l’Associazione richiama l’articolo 12, comma 6, della legge n. 157 del 1992 e evidenzia come la fattispecie in esame sia assimilabile alle cessioni di pesce vivo destinate prima alla pesca sportiva e, successivamente, all’alimentazione del pescatore. Come nella risposta ad una precedente consulenza giuridica, a tali cessioni è stata ritenuta applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento di cui al numero 10bis) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA, in ragione della destinazione del pescato all’alimentazione umana.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il numero 7) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA prevede applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di «conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all’alimentazione.»

Le cessioni, dunque, che hanno per oggetto conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, «animali vivi» beneficiano dell’aliquota IVA agevolata al 10 per cento a condizione che tali animali siano «destinati all’alimentazione umana».

Per converso se la cessione della fauna selvatica viva non è finalizzata all’alimentazione umana, bensì ad esempio al ripopolamento ambientale, è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento (cfr. Risposta 23 settembre 2020, n. 392).

Nel caso di specie, l’Istante assume come dato di fatto che la selvaggina acquistata viva dalle imprese agricole sia destinata all’alimentazione umana.

Altre affermazioni contenute nell’istanza, tuttavia, non avallano una simile certezza.

L’Associazione, infatti, asserisce che ”Sui fondi appartenenti ad entrambi le tipologie di aziende sono consentiti sia l’immissione, sia l’abbattimento di fauna selvatica …. (n.d.r. e) Accade, quindi, che le suddette aziende acquistino da privati fauna selvatica che può essere destinata o al ripopolamento delle aree per fini di ripristino e conservazione ambientale ovvero la fauna acquistata viene allevata per fini venatori e a seguito di tale attività viene trattenuta dal cacciatore per fini alimentari”.

Il cessionario, dunque, non è in grado di sapere ab origine la destinazione della selvaggina acquistata. La destinazione all’alimentazione umana può eventualmente essere determinata solo successivamente ossia quando il cacciatore preleva gli animali da lui abbattuti.

Né può ritenersi ammissibile sotto questo aspetto una dichiarazione da parte del cessionario in cui attesta che sta acquistando la fauna selvatica viva non per fini di ripopolamento bensì per finalità venatorie.

Per l’articolo 12, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è infatti considerato esercizio venatorio anche il mero «vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla». Ne consegue che il cacciatore potrà abbattere un numero elevato di animali da destinare alla propria alimentazione oppure nessuno.

Non si concorda quindi con la soluzione prospettata dall’Associazione.

In tal senso depone anche l’articolo 18bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che solo temporaneamente e in via del tutto eccezionale ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, di cui al numero 7) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA, alle cessioni di animali vivi destinati all’attività venatoria. Quanto a dire che al di fuori di questa circoscritta ipotesi, la cessione degli animali in questione è soggetta all’aliquota IVA ordinaria.

Si ricorda che ai sensi del sopracitato articolo 18bis, per il solo periodo compreso tra il 25 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, e «…, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID19, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all’alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria.».

Si tratta in sostanza di una deroga temporanea all’ordinario regime IVA applicabile alle cessioni in commento, disposta dal legislatore per motivi eccezionali, cessati i quali (ossia dal 1°gennaio 2022), agli animali ceduti per l’attività venatoria torna ad applicarsi l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.