AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 345 del 13 giugno 2023
Aliquota IVA dispositivi medici – N. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) dichiara di svolgere l’attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici. Tra gli altri, commercializza, applicando l’aliquota IVA del 22 per cento, il ”prodotto oftalmico in formato pluridose” (in breve, ”il Prodotto”).
Il Prodotto, confezionato in un flaconcino da 15 ml, è una soluzione contenente acque distillate di Camomilla (15%), Calendula (15%), Eufrasia (15%), idrossipropilmetilcellulosa (0,2%), destrano (0,2%), sodio fosfato monobasico monoidrato (0,03%), sodio fosfato bibasico dodecaidrato (0,3%), benzalconio cloruro (0,01%), EDTA (0,05%) e acqua per preparazioni iniettabili.
L’Istante ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, ”ADM”) il preliminare parere di accertamento tecnico.
ADM ha classificato il citato prodotto nella sottovoce NC 3307 90.
La Società, non condividendo tale parere tecnico ha richiesto un parere ad un professionista specializzato nel settore, che ha redatto una relazione tecnica, dalla quale risulta che detto prodotto svolge ”un’azione terapeutica di tipo meccanico”, rendendo possibile la classificazione dello stesso come dispositivo medico.
Tutto ciò premesso, l’Istante chiede quale aliquota IVA applicare alle cessioni del prodotto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che il prodotto in esame sia riconducibile al n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”) e, pertanto, possa trovare applicazione l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, al paragrafo 9, rende chiarimenti anche in ordine alla trattazione delle istanze di interpello aventi ad oggetto l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al Decreto IVA.
In particolare, chiarisce che il trattamento fiscale dei suddetti beni, agli effetti della corretta applicazione della aliquota IVA, richiede di procedere preliminarmente a un esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali.
Tale accertamento tecnico esula dalle competenze della scrivente, rientrando piuttosto tra quelle di ADM, tant’è che le istanze aventi per oggetto l’individuazione dell’aliquota IVA sulla cessione dei menzionati prodotti, prive del citato parere, sono da ritenersi inammissibili e agli stessi non potrà essere fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica (così anche circolare 07 maggio 2021, n. 4/E, par. 2.3).
Non rientra, pertanto, nelle prerogative di questa Agenzia disattendere il parere tecnico rilasciato dalla competente ADM, né è possibile sostituire lo stesso con relazioni tecniche di parte.
Peraltro, come già chiarito nella precedente risposta all’interpello presentato dall’Istante in merito al prodotto ”monodose” che, a differenza di quello oggetto del presente interpello, è stato classificato da ADM nell’ambito della voce 3004 della Nomenclatura combinata , la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA.
Tale norma, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata (tra le molte risposte a interpelli pubblicate, cfr. n. 32 del 7 febbraio 2020, n. 220 del 21 luglio 2020, n. 607 del 18 dicembre 2020, n. 646 del 1° ottobre 2021, n. 51 del 25 gennaio 2022, n. 483 del 3 ottobre 2022).
Di conseguenza ai dispositivi medici che non possono essere classificati in tale voce non può ritenersi applicabile l’aliquota IVA ridotta a norma del citato n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Aliquota IVA dispositivi medici - N. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Risposta n. 257 del 20 marzo 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Aliquota IVA dispositivi medici - N. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Risposta n. 371 del 7 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- Iva applicabile ad un appalto per il rifacimento di una piazza - n. 41-ter), Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972- n. 127- septies, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Aliquota - Risposta n. 180 del 7 aprile…
- Aliquota ridotta IVA su dispositivi medici - n. 114) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta 01 ottobre 2021, n. 646 dell'Agenzia delle Entrate
- IVA - Aliquota IVA da applicare alla cessione di supporti nutrizionali medici - n. 41-quater, tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Risposta n. 505 del 12 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…