AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 marzo 2021, n. 128
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Aliquota IVA ecografo portatile per uso veterinario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante svolge la professione di medico veterinario. Con il presente interpello chiede di sapere se ha diritto all’esenzione IVA per l’acquisto di un ecografo portatile per uso veterinario ai sensi dell’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Fa presente che in tale articolo vi è un elenco di apparecchiature ma non si chiarisce se il beneficio è limitato ai medici umani o possa essere esteso anche ai medici veterinari. Più in generale nella norma di riferimento si parla semplicemente di “Misure urgenti in materia di salute”.Precisa, inoltre, che si trova in regime fiscale forfettario e che quindi laddove la risposta all’interpello ordinario dovesse essere positiva per il richiedente, ma trovare accoglimento solo dopo i termini di urgenza indicati (dicembre 2020), chiede come recuperare la somma non dovuta dell’IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene applicabile l’articolo 124 del Decreto Rilancio all’acquisto dell’ecografo portatile per i seguenti motivi.
1) L’apparecchiatura da acquistare rientra nell’elenco previsto al succitato articolo 124.
2) Si tratta di un acquisto che rientra tra quei beni ritenuti come recita la stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 ottobre del 2020, n. 26/E “prima dalla Commissione EU e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi del COVID-19 e delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività…”. Pertanto l’istante ritiene che il regime di maggior favore consistente nell’esenzione IVA sia applicabile non solo ai fini della cura delle persone, ma anche per una più ampia e complessiva operazione di prevenzione e, appunto, di protezione della collettività.
3) I Coronavirus sono una famiglia di virus che colpisce anche le specie animali.
La recente epidemia riferita al COVID-19 si ipotizza sia stata generata proprio da un virus che ha compiuto un salto di specie. Studi recenti (tra questi anche i Rapporti dell’Istituto Superiore della Sanità COVID19 n. 16 e 52/2020 e la Nota del Ministero della Salute n. 9224 del 17 aprile 2020) hanno ipotizzato un ruolo epidemiologico anche degli animali domestici, che potrebbero fungere da serbatoio dell’infezione.
L’interesse a favorire l’acquisto di beni elencati all’articolo 124 dovrebbe dunque poter riguardare anche chi, come i medici veterinari, si occupa quotidianamente di infezioni virali in specie animali che vivono a stretto contatto con l’uomo.
4) Diverse ditte e fornitori di apparecchiature sanitarie (umane e veterinarie) sostengono che includere l’acquisto di un ecotomografo per lo studio di patologie cardio-polmonari (ecocardiografia, ecografia polmonare), anche se limitato nell’uso alle specie animali, sia compatibile con le misure urgenti in materia di salute indicate nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e che dunque tale acquisto debba poter beneficiare della riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. articolo124, D.L. n. 34 del 2020).
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio (di seguito, “articolo 124”) ha modificato la Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto IVA”), aggiungendo, dopo il numero 1-ter , il numero 1-ter.1 , recante un elenco di “beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, tra cui l’«ecotomografo portatile», le cui cessioni sono pertanto assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.
Il comma 2 del medesimo articolo 124, prevede che le predette cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.
Questa Agenzia ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 124 del Decreto con la circolare del 15 ottobre 2020, n 26/E (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991).
Come specificato nella citata circolare, la formulazione della norma e l’eccezionalità della stessa, non consente di ritenere esemplificativo l’elenco del comma 1 dell’articolo 124. Si tratta dunque di un elenco tassativo nel senso che solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 gennaio 2020 in esenzione da IVA, e con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In tal senso si è espressa, peraltro, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito “ADM”) con la circolare 30 maggio 2020, n. 12.
In tale circolare (come aggiornata al 16 novembre 2020) l’ADM ha anche individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione.
Con specifico riferimento alla voce «ecotomografo portatile», è stato associato il codice TARIC ex 9018 1200 (Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica). Più in generale, il codice TARIC 9018 è intitolato: “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”.
Con la circolare 26/E citata, in risposta al quesito n. 2.10, è stato chiarito che ” L’elenco dei prodotti che beneficiano “a regime” dell’aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l’aggiunta del n. 1- ter.1 alla Parte II -bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale”.
La lettera dell’articolo 124 vincola l’applicazione della stessa disposizione agevolativa alla natura sanitaria del bene acquistato/ceduto, ma non anche alla destinazione allo specifico uso umano.
Pertanto si ritiene che l’ecotomografo portatile oggetto del presente interpello, destinato anche per uso veterinario, necessario per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possa beneficiare del trattamento IVA previsto dall’articolo 124. Infine, per quanto riguarda la possibilità di recuperare l’imposta applicata erroneamente dal fornitore, si precisa che quest’ultimo dovrà emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R n. 633 del 1972.
Sulla base di tale nota l’Istante potrà ottenere dal medesimo la restituzione delle somme corrispondenti all’IVA indebitamente applicata.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO dell'UNIVERSITÀ E RICERCA - Decreto ministeriale n. 652 del 5 luglio 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Regolamentazione comunitaria - Telematizzazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) - Proroga del periodo transitorio per la trasmissione cartacea delle richieste dei datori di lavoro del…
- INPS – Circolare 23 dicembre 2022, n. 136 - Regolamentazione comunitaria - Telematizzazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) presentate dal lavoratore - Nuove modalità di presentazione delle…
- INPS - Circolare 11 giugno 2019, n. 86 - Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico
- Circolare n. 86 del 11 giugno 2019 - INPS - Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…