AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 agosto 2020, n. 270
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Aliquota IVA integratori alimentari
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
La Società ALFA (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) con sede legale in un Paese dell’Unione europea, opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti. La distribuzione di detti beni avviene, attraverso il sito internet della Società, principalmente nei confronti di privati consumatori.
Poiché l’Istante ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000, ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di adempiere agli obblighi connessi alle predette vendite e altresì per regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.
Per le cessioni oltre la predetta soglia, la Società è quindi tenuta a versare l’IVA in Italia e chiede di conoscere quale sia l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano.
Al riguardo l’Istante espone che i prodotti oggetto del presente interpello sono degli integratori alimentari, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. I prodotti finiti sono un mix di questi ingredienti e si presentano sotto forma di capsule da assumere unitamente all’acqua.
La Società, ai sensi delle indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9, ha provveduto a presentare una richiesta di parere di accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito, “ADM”) al fine di determinare la corretta classificazione doganale di questi prodotti, reso con la nota prot. … del 2 dicembre 2019.
I prodotti de quo sono stati classificati dall’ADM nella voce doganale ” ” “Preparazioni alimentari non nominale né comprese altrove”), più precisamente alla sottovoce “210690” (- “altre”).
Gli integratori alimentari oggetto della presente istanza presentano alcune specifiche peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto, di seguito dettagliate.
: è con vitamina C ed è composto principalmente da mela (7,9%), erba di grano (7,9%), alfalfa (6,5%) e clorella (5,1%). Si presenta sotto forma di capsule, da assumere unitamente all’acqua.
– è anch’esso in capsule con estratti naturali ed è composto da diversi ingredienti tra cui estratto di tè verde, coenzima Q10 e estratto di radice di ashwagandha.
La Società, inoltre, rappresenta di aver richiesto alle Autorità Doganali del proprio Paese di confermare il codice della Nomenclatura Combinata e l’aliquota IVA applicabili ai due prodotti oggetto della presente istanza di interpello. Le Autorità locali hanno ritenuto applicabile l’aliquota IVA del 7 per cento e, quale codice della Nomenclatura Combinata, la voce “2106”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i prodotti, come sopra descritti, siano da ricomprendere tra i beni di cui al punto 80), della Tabella A, parte terza, del Decreto IVA e che la loro cessione possa quindi avvenire con l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
Il Contribuente richiama la risoluzione n. 290/E del 10 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate, in cui è stato chiarito che la cessione di “integratori dietetici multistrati” in forme farmaceutiche diverse è soggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento riconoscendo così che tali beni rientrano nel punto 80), della Tabella A, parte terza, del Decreto IVA e corrispondono al codice NC 2106 9092.
In particolare, nel caso affrontato dalla risoluzione, l’Istante ha fatto presente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 169 del 21 maggio 2004, attuativo della direttiva 2002/46/CE, l’integratore alimentare può essere definito come “il prodotto alimentare destinato ad integrare la comune dieta e che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, basata sul parere dell’ADM, afferma che la voce doganale corretta è la ” ” in considerazione “dell’analisi chimica ed in considerazione della (…) composizione” del prodotto.
La definizione tratta dal citato Decreto sembra corrispondere alla descrizione dei prodotti in analisi.
Parere dell’agenzia delle entrate
I cd. “integratori alimentari” non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta in quanto non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta dunque è sempre avvenuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’ADM che ne ha analizzato la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Con numerosi documenti di prassi (cfr. risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019), questi prodotti, in ragione della loro composizione, sono stati classificati dall’ADM nell’ambito della voce “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” cui è conseguito il riconoscimento da parte della scrivente dell’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Ciò posto, l’ADM ha ritenuto che gli integratori oggetto del presente interpello fossero classificabili nell’ambito del Capitolo della Tariffa Doganale “Preparazionialimentari diverse”, voce : “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690: – “altre” (cfr. parere tecnico).
A supporto di tale classificazione, ADM cita le Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA) che specificano come comprese in questa voce: “le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.), e
– le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)”.
Inoltre, il punto 16) delle suddette Note chiarisce che “sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di “complementi alimentari”, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
Peraltro, secondo l’ADM, la classificazione in questa voce “è ribadita da quanto affermato nelle Note esplicative alla Nomenclatura Combinata, che nelle Considerazioni generali al Capitolo 21 specificano che la classificazione dei citati “complementi alimentari” alla voce 2106 e, in particolare, delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»). Quanto evidenziato trova supporto anche nella Nota Complementare n. 5) al Capitolo 21, in cui si legge “Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 20.06, se non nominate o comprese altrove”.
Il suddetto codice NC corrisponde alla voce della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della citata Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Si ritiene pertanto che ai prodotti oggetto del presente interpello sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento in quanto rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, ai sensi del citato n. 80).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Aliquota IVA integratori alimentari - Risposta 25 agosto 2020, n. 269 dell'Agenzia delle Entrate
- Aliquota IVA ridotta 10% applicabile ai cd. integratori alimentari - Risposta 18 gennaio 2019, n. 8 dell'Agenzia delle Entrate
- Aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari/prodotti sostitutivi dei pasti - Risposta 03 settembre 2019, n. 365 dell'Agenzia delle Entrate
- IVA - Integratori alimentari a base di gemmoderivati - aliquota applicabile - Risposta 31 maggio 2021, n. 380 dell'Agenzia delle Entrate
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