AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 settembre 2021, n. 12

Aliquota IVA oli d’oliva

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Associazione ALFA tutela e rappresenta nelle sedi nazionali, europee e internazionali, tra le altre, le aziende che operano nel settore degli oli d’oliva. In questa sua veste rappresenta il caso di un’azienda associata che commercializza, tra l’altro, olii extravergini di oliva, e che è recentemente entrata in contatto con un potenziale cliente, produttore di cosmetici. Quest’ultimo vorrebbe utilizzare l’olio extravergine d’oliva nei propri prodotti.

L’azienda fornitrice chiede pertanto delucidazioni sull’IVA applicabile alle cessioni di olii d’oliva (olio extra vergine – olio d’oliva – olio di sansa di oliva).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Poiché il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”) richiama “olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione” come prodotti ai quali è applicabile l’aliquota del 4 per cento, in applicazione del principio di oggettività che disciplina la normativa IVA, l’Istante ritiene che alle cessioni di olio d’oliva sia applicabile l’aliquota del 4 per cento, indipendentemente dall’uso cui è destinato.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento a «olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare».

Al riguardo si osserva che mentre per gli oli vegetali è espressamente richiesta la destinazione all’alimentazione umana o animale, l’olio di oliva è richiamato in generale.

In particolare, in base alle note complementari della Nomenclatura combinata, “rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento.

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura.

La presenza di olio d’oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell’allegato VII del Regolamento (CEE) n. 2568/91.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d’oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.

Gli oli d’oliva ottenuti con l’impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce”.

Dal punto di vista doganale dunque non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva. Di conseguenza, si ritiene che le cessioni di olio di oliva siano soggette all’aliquota IVA del 4 per cento, anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.