L’Agenzia delle Entrate a seguito di due interpelli, n. 41 del 10 febbraio 2020 ed il n. 49 del 11 febbraio 2020, inviati da una fondazione onlus con la risposta fornita ai quesiti ha chiarito quale aliquota va applicata in tema di agevolazione per le case di cura quali attività residenziali extraospedaliere.
Si rammenta che in base alla tabella A, parte III del DPR n. 633 del 1972, in base ai numeri 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies) trova applicazione l’aliquota IVA del 10% per i lavori eseguiti su immobili assimilati ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata relativi alla costruzione degli edifici, alla cessione di beni (fanno eccezione le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.
Il numero 127-quinques per l’individuazione degli edifici oggetto dell’aliquota agevolata richiama l’articolo 1 della legge n. 659 del 1961 e degli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 408 del 1949. La norma statuisce, come chiarito anche dalla circolare n. 71/E del 2000 dell’Agenzia delle Entrate, che sono assimilati alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano i requisiti di abitazione di lusso e a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate era già intervenuto nel 1994 con la circolare n. 1/E con cui ha chiarito che l’aliquota IVA del 10% trova applicazione anche gli edifici che siano utilizzati per finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza.
L’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 41 del 10 febbraio evidenzia che l’articolo 1 della legge n. 659 del 1961 prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall’articolo 2, comma secondo, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35” Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili” (cfr. articolo 2, secondo comma, del R.D.L. n. 1094 del 1938). Confermando che nonostante l’abrogazione del R.D.L. n. 1094 del 1938 l’Amministrazione finanziaria ritiene che il richiamo agli edifici contemplati dall’articolo 2, secondo comma, del R.D.L. n. 1094 del 1938, contenuto nell’articolo 1 della legge n. 659 del 1961, che – come detto – prevede l’estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di edifici, sia ancora validamente applicabile.
Continuando, l’Agenzia precisa che il citato n. 127-quinquies, infatti, fa riferimento alla norma del 1961, tuttora vigente, che al fine di individuare gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché riscrivere il contenuto dell’articolo 2, secondo comma, del R.D.L. n. 1094 del 1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abrogato, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenuto dell’articolo 1 della legge n. 659 del 1961.
Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a costruire fossero qualificabili come “case di cura” o “ricoveri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quinquies, fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, nel rispetto ovviamente della normativa di settore.
Resta inteso che nel caso in cui la struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota IVA più elevata e ciò in virtù di un consolidato principio generale riguardante l’inscindibilità del contratto di appalto (cfr. tra l’altro risoluzione 5 agosto 2014, n. 111/E).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni - Reverse charge - Risposta 10 febbraio 2020, n. 41 dell'Agenzia delle Entrate
- Aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni - reverse charge - Risposta 11 febbraio 2020, n. 49 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 giugno 2020, n. 11218 - La previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per le civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata disparità di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 24462 depositata l' 8 agosto 2022 - In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25858 depositata il 1° settembre 2022 - Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i sussidi e gli assegni periodici, comunque denominati, che non costituiscono remunerazione di capitale o di lavoro.…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44360 depositata il 6 novembre 2023 - La responsabilità del committente per gli infortuni verificatisi in occasione dei lavori commissionati non è esclusa sulla base del mero rilievo formale per cui il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…