AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 novembre 2020, n. 11
Consulenza giuridica – Chiarimenti in merito alla Risposta n. 18 del 2019 – Aliquota IVA per verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Associazione (in seguito, “Associazione” o “Istante”) chiede chiarimenti in merito alla Risposta n. 18 del 2019 resa in sede di consulenza giuridica e, in particolare, al parere relativo al Quesito 3, secondo cui “alla luce della prassi sopra richiamata si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria”.
Alla luce di tale risposta, l’Associazione chiede se la riconosciuta applicabilità dell’aliquota IVA del 10 per cento alle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate dal D.P.R. n. 162 del 1999) sia estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie da disposizioni di legge.
L’Istante si riferisce, più in dettaglio, alle attività di cui:
– al DPR 22 ottobre 2001, n. 462 recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”; e
– al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che all’articolo 71, comma 11, dispone:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato”.
Entrambi i decreti stabiliscono, l’uno con modalità definite al suo interno, l’altro con modalità demandate ad un successivo decreto interministeriale (emanato in data 11.04.2011 dal Ministro del Lavoro, di concerto con quelli della Salute e dello Sviluppo Economico), l’obbligatorietà di talune verifiche tecniche su diverse e molteplici tipologie di impianti ed attrezzature, attribuendone l’effettuazione a soggetti di diritto pubblico (INAIL, ASL, ARPA) o privato.
Le verifiche in oggetto sono state istituite per le medesime finalità – i.e. tutela della salute e sicurezza di lavoratori e/o consumatori – che sono alla base delle disposizioni del citato D.P.R.162/99 e s.m.i. e identico per entrambi i casi è l’ambito nel quale vengono svolte:
– il mantenimento in efficienza dei requisiti di sicurezza di impianti, apparecchiature ed attrezzature,
– il presupposto dell’intervento in capo alla vincolante manutenzione programmata.
L’Associazione sottolinea inoltre che, analogamente al caso degli ascensori, i soggetti privati che possono svolgere suddetti controlli cogenti devono essere in possesso di specifica abilitazione ministeriale e dell’accreditamento (come è il caso del D.P.R. 462/01) ovvero risultare organizzati ed operare strutturalmente in conformità alla norma tecnica (I-INI CEI EN ISO/IEC 17020) che regola i processi e le procedure degli organismi che svolgono tali attività.
Per l’Istante, dal punto di vista squisitamente tecnico, tutte seguono le medesime metodiche, ancorché le singole operazioni necessariamente differiscano a seconda della fattispecie cui si applicano.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Stante la medesima finalità delle verifiche di cui si è detto (che risale quantomeno agli anni 50 del secolo scorso) e quelle cui sono assoggettati ascensori e montacarichi (coeve delle prime), l’Associazione applicabile la medesima aliquota IVA del 10 per cento.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Nella risposta al Quesito n. 3 del Parere n. 18 del 2019, la scrivente ha richiamato la circolare del 7 aprile 2000 n. 71/E, nella parte in cui chiarisce la tipologia degli interventi interessati dalla norma agevolativa di cui all’articolo 7 comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento alle «prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata».
Richiamando precedenti documenti di prassi, la citata circolare precisa “…che caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici.
Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui…”.
La circolare 12 luglio 2018, n. 15 ha ulteriormente ribadito che la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.
Ai fini in esame, è necessario richiamare anche la risoluzione del 4 marzo 2013, n. 15/E secondo cui “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento”.
Per i citati documenti di prassi quindi l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Ciò posto, si osserva che dalla lettura delle disposizioni di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è possibile desumere una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodiche” ivi previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti. Gli articoli 4 e 6 del citato decreto infatti obbligano il datore di lavoro “…ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica…” ogni due anni o cinque anni.
Si ritiene pertanto che la tipologia di interventi ivi previsti possano beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
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