AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 220 del 7 novembre 2024

Aliquota IVA prodotti contenenti feromoni finalizzati al monitoraggio e alla cattura di insetti infestanti – Qualificazione prodotto fitosanitario

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Alfa S.r.l. (di seguito, ”Società”, ”Istante” o ”Contribuente”) rappresenta di operare nell’ambito del settore della produzione e della vendita all’ingrosso di prodotti per la disinfestazione, commercializzando, tra l’altro, beni inquadrati come ”prodotti fitosanitari”, nonché prodotti contenenti feromoni, finalizzati al monitoraggio e alla cattura degli insetti infestanti, anche nel settore dell’agricoltura.

Alla luce delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 4 ottobre 1999, n. 14 e nel Regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Istante chiede quale sia l’aliquota IVA applicabile alla vendita dei prodotti contenenti feromoni che commercializza, precisando che detti prodotti non sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute, prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per i prodotti fitosanitari.

In particolare, chiede di sapere se il prodotto X debba essere considerato un prodotto fitosanitario, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 110) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, ”Decreto IVA”), anche in assenza dell’autorizzazione di immissione in commercio da parte del Ministero della Salute (in breve anche ”AIC”).

Al tal fine, il Contribuente ha presentato un parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito ”ADM”), che ha classificato il prodotto in questione tra gli ”Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: altri insetticidi: altri altri”, di cui al codice NC 3808 91 90.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell’Istante, ”i prodotti contenenti feromoni, che non sono stati oggetto di autorizzazione preventiva (Autorizzazione di Immissione in Commercio) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, non possono essere considerati quali prodotti fitosanitari, e pertanto non possono godere dell’aliquota agevolata prevista dal punto 110, Tabella A, parte III del D.P.R. 633/72, ritenendo superata, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento UE 1107/2009, e pertanto non applicabile, l’interpretazione resa dal Ministero della Salute, con circolare 14/1999”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il numero 110) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per la cessione dei prodotti fitosanitari, senza tuttavia fare alcun riferimento alla tariffa doganale. Per l’individuazione di tali prodotti, pertanto, non può che farsi ricorso al comune significato di questo termine ricavabile sulla base di criteri merceologici (cfr. Risoluzione 15 maggio 2001, n. 64).

L’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 definisce ”fitosanitari” i prodotti «contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.»

Ai sensi del successivo articolo 28 del citato Regolamento, «Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento».

In sostanza, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute.

Nel caso di specie, a parere dell’l’Istante, il suo prodotto non può essere qualificato ”fitosanitario” perché ”non è stato oggetto di autorizzazione” e pertanto, non può essere assoggettato all’aliquota IVA agevolata prevista dal numero 110), Tabella A, parte III del Decreto IVA.

Al riguardo, si ritiene che il rilascio dell’AIC non sia un requisito per qualificare ”fitosanitario” un prodotto: rappresenta piuttosto un requisito imprescindibile per la sua commercializzazione e per il suo utilizzo nel territorio dello Stato, o in altro Stato membro.

In altri termini, se un prodotto presenta tutte le caratteristiche per essere definito ”fitosanitario” ai sensi del citato articolo 2 del Regolamento n. 1107/2009 può essere immesso in commercio ed impiegato solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale.

In tal senso depone anche la circolare 4 ottobre 1999, n. 14, dell’allora Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) citata dall’Istante secondo cui non sono ”(…) soggetti all’obbligo di autorizzazione i prodotti fitosanitari contenenti feromoni (n.d.r. enfasi aggiunta) utilizzati come trappola per il monitoraggio e per la cattura massiva degli organismi nocivi”, mentre sono soggetti a tale obbligo autorizzazione ”tutti i prodotti fitosanitari contenenti feromoni (n.d.r. enfasi aggiunta) che agiscono quali mezzi di lotta,…”. Quanto a dire che ci sono alcuni prodotti fitosanitari contenenti feromoni soggetti a autorizzazione e altri no.

Non rientra nelle competenze tecniche di questa Agenzia stabilire se il prodotto commercializzato dalla Società appartenga o meno alla categoria dei prodotti fitosanitari alla cui cessione il Decreto IVA riserva l’aliquota IVA del 10 per cento.

È stata pertanto inoltrata una richiesta di parere tecnico ex articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nessun parere tecnico è pervenuto alla scrivente nei termini previsti dal sopracitato articolo 11, comma 5.

Tuttavia, nel rispetto del principio della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, si esprime il seguente parere, reso da questa Agenzia considerando unicamente gli elementi rappresentati nell’istanza e le valutazioni tecniche effettuate da ADM, senza con ciò pregiudicare ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Secondo quanto accertato da ADM il prodotto X ”è una trappola a feromoni specifica per la mosca delle olive (Bactrocera oleae), da impiegare all’interno dei dispositivi di monitoraggio per rilevare la presenza di questo infestante. Ogni trappola è costituita da un foglio di plastica a doppia falda collato nella parte interna, una fiala di plastica erogatrice del feromone contenente una placchetta di tessuto impregnata della sostanza chimica, un’asta in plastica per il supporto dell’erogatore da inserirsi al centro del foglio collato, che funge da tettuccio della trappola, e da uno spago plastificato con un gancio ad una estremità per appendere la trappola sull’olivo. La cattura ed uccisione dell’infestante avviene con l’impiego di sostanze collanti applicate sotto il tettuccio della trappola, che svolge quindi funzione di carta moschicida. La confezione contiene nove trappole complete da assemblare, e ognuna delle fiale erogatrici è sigillata separatamente in una bustina di carta.”

Conseguentemente, ADM ha classificato il prodotto in questione tra gli ”Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: altri insetticidi: altri altri”, di cui al codice NC 3808 91 90.

In sostanza, tale prodotto consente di attirare l’infestante mediante l’erogazione di feromoni, per poi catturarlo ed ucciderlo per mezzo di sostanze chimiche contenute nella trappola, che fungono da collanti.

Ciò induce a ritenere che la trappola a feromoni sia destinata a «proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi (…)». Tale finalità, ai sensi del sopracitato articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1107/2009, consente di ritenere il prodotto in esame come ”prodotto fitosanitario” cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 110) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

Resta inteso che la validità del presente parere viene meno qualora il competente organo tecnico dovesse ritenere che il prodotto in commento non rientri nella categoria dei fitosanitari. Come è rimessa alle autorità competenti la verifica della sussistenza dei requisiti di commercializzazione e di impiego del prodotto in questione nel territorio dell’UE.