AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 dicembre 2019, n. 508
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquote IVA – Certificazione sanitaria per cessioni parrucche
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Con l’istanza di interpello in oggetto, Alfa (di seguito, “Società” o “Istante” ) -che si occupa della produzione e confezione di parrucche, protesi e in foltitori – fa presente che una parte consistente della propria clientela è costituita da soggetti affetti da disagio psicologico, conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici,che ricorrono pertanto all’acquisto di parrucche al fine di compensare tale disagio.
Con riguardo all’aliquota IVA applicabile alla cessione degli anzidetti prodotti, la Società riferisce di avere presentato nel 200X un’istanza di interpello, in risposta alla quale la Direzione Regionale Lombardia di questa Agenzia ha ritenuto che la fattispecie prospettata fosse inquadrabile nell’ambito del n. 30) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale si applica l’aliquota del 4 per cento alle cessioni di “apparecchi (…) da portare sulla persona (…) per compensare una deficienza o una infermità”. A tal fine, con la medesima risposta è stata precisata la necessità per i cedenti di acquisire dai cessionari
la specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza.
Ciò premesso, l’Istante fa presente che ciascuna Regione ha un sistema sociosanitario caratterizzato da regole proprie, in forza delle quali i medici specialisti prescrittori potrebbero operare all’interno di strutture sanitarie pubbliche diverse dalle ASL. In particolare, la Regione Lombardia, con la riforma del sistema socio sanitario regionale operata nel 2015 ha, tra l’altro, abolito le ASL e istituito le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), nell’ambito delle quali operano gli anzidetti medici. La Società,quindi, atteso che la propria clientela proviene da varie Regioni, chiede quale sia la corretta documentazione da acquisire per potere applicare l’aliquota IVA ridotta alle cessioni di parrucche dalla stessa effettuate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, al fine dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972:
– qualora un soggetto residente in Lombardia acquisti una parrucca, quale ausilio volto a sopperire a una mancanza fisica della persona fonte di disagio per la stessa, la prescrizione necessaria debba essere rilasciata da un medico specialista ricompreso negli elenchi pubblicati sul portale dell’ATS di riferimento;
– laddove l’acquirente dei beni di cui trattasi risieda in un’altra Regione, la prescrizione della parrucca quale ausilio alla persona debba essere rilasciata dal medico specialista operante all’interno del sistema sanitario pubblico o in strutture private ad esso convenzionate, competente alla prescrizione sulla base della normativa vigente nel territorio regionale.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in misura pari al 4 per cento, tra l’altro, per gli “apparecchi (…) da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
Come chiarito con costante prassi, si possono distinguere due diverse tipologie di ausili o protesi, ossia, gli ausili c.d. “per vocazione”, che possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali non si pongono incertezze in merito alla loro inerenza, e i beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In quest’ultimo caso, l’aliquota agevolata è applicabile alle cessioni effettuate “nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente” (cfr. circolare 18 novembre 1994, n.189/E, e risoluzione n. 175/E del 20 luglio 2007).
In particolare, per quanto concerne le parrucche – la cui cessione è oggetto della fattispecie in esame – con risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E, sono stati forniti chiarimenti in merito ai requisiti per la qualificazione delle stesse come protesi sanitarie e, conseguentemente, per la detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per l’acquisto delle stesse, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute. Il Ministero della Salute ha, infatti, osservato che, “se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria”. Anche la parrucca, pertanto, “può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (…) e quindi obbligatoriamente marcata CE(…)”.
In forza di quanto sopra rappresentato, questa Amministrazione, nel fornire risposta alla precedente istanza di interpello presentata dalla Società (x), ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla cessione delle parrucche a soggetti affetti da disagio psicologico conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici è necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal medico dell’ASL di appartenenza.
Ciò premesso, si evidenzia che la tutela della salute costituisce una materia affidata alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In forza di ciò, la Regione Lombardia, con legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 – che ha modificato la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) – ha riformato il sistema socio sanitario regionale.
L’articolo 1, comma 1, lettera k), della legge della Lombardia n. 23 del 2015 ha istituito le Agenzie di tutela della salute (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).
In sostanza, alle ATS sono state affidate funzioni di programmazione, acquisto e controllo, mentre l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata.
L’articolo 2, comma 8, della stessa legge regionale prevede che “le ASL e le AO,con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST”, secondo le funzioni ad esse rispettivamente affidate, e inoltre che i riferimenti contenuti nel testo unico delle leggi sanitarie lombarde alle ASL “s’intendono come riferimenti alle ATS”.
Dal sito istituzionale della Regione Lombardia risulta, peraltro, con specifico riferimento all’assistenza protesica, prima gestita dalle competenti strutture delle soppresse A.S.L., che i compiti delle ATS della Regione Lombardia riguardano, tra l’altro, l’attività di accreditamento dei Centri di prescrizione e la gestione dell’elenco dei Medici Specialisti Prescrittori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
In base a quanto sopra rappresentato, si ritiene, in via generale, che la specifica prescrizione medica autorizzativa, necessaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alle parrucche cedute dall’Istante, possa essere rilasciata da un medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza. Ciò a prescindere dalle differenti denominazioni delle strutture sanitarie pubbliche competenti adottate nei vari territori regionali, sempre che tali strutture sostituiscano in sostanza le ASL nell’esercizio delle funzioni rilevanti a tal fine e i medici specialisti prescrittori operino nell’anzidetto ambito.
Con specifico riferimento alla Regione Lombardia, in cui ha la sede l’Istante, alla luce delle recenti modifiche al sistema sanitario regionale, si ritiene che l’apposita prescrizione per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta possa essere rilasciata da medici specialisti operanti nell’ambito delle ATS, che hanno sostanzialmente sostituitole ASL.
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