La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 27444 depositata il 9 dicembre 2013 intervenendo in tema di contribuzione previdenziale ha statuito che per le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali (quale una società per la distribuzione di gas ed elettricità) sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.
La vicenda ha riguardato una società a capitale misto a cui veniva notificata una cartella di pagamento per contributi INPS riguardanti quelli inerenti a CIG e CIGS, mobilità e disoccupazione, relativi al periodo giugno/dicembre 2005. La società impugnava la cartella di pagamento inanzi al Tribunale che rigetta la domanda del ricorrente. La società impugna la decisione del giudice di primo grado inanzi alla Corte di Appello i cui giudici, rigettando il gravame, confermano la sentenza di primo grado. I giudici escludono che che la società ricorrente possa essere definita come impresa pubblica. Per cui ai fini dell’assoggettamento a contribuzione per la disoccupazione anche se la società svolga attività strumentale rispetto al pubblico servizio di erogazione gas e acqua non vale a definirla come esercente di pubblico servizio.
La società per la cassazione della sentenza dei giudici di merito propone ricorso, basato su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società. I giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto che la società che gestisce in house un servizio pubblico non può essere definita di diritto pubblico in quanto non è identificabile con “le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi altresì escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione – per maggioranza, ma non totalitaria, da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata”. (entenze n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318 del 2013) Per la Corte dunque la società è tenuta a pagare all’INPS i contributi per la cassa integrazione, mobilità e disoccupazione, così come ribadito dalla recente pronuncia della Consulta del 13 maggio.
La circostanza che l’azienda municipalizzata svolga un’attività strumentale al servizio pubblico di erogazione delle forniture di acqua e gas, come quello della gestione delle reti relative, non vale a definire la compagine come ” esercente un pubblico servizio”.
La disciplina comunitaria ammette, in definitiva, lo svolgimento di servizi in house a condizione che il Comune svolga sulle società un controllo similare a quello esercitato sui propri servizi.
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