ALLEGATO 1
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 76-84.
I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita’ d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo’ indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni.
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, gia’ pensionati presso le gestioni dell’INPS e con piu’ di 65 anni di eta’, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.
Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l’esercizio di un’attivita’ d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS; i soggetti gia’ esercenti attivita’ d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita’ indicate, l’accesso al regime agevolato puo’ avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Agenzia delle entrate e l’INPS stabiliscono le modalita’ operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.
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