ALLEGATO 1

 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 76-84.

 

I soggetti di cui al comma 54 esercenti  attivita’  d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato  di  cui ai commi da 77 a 84.

Per i soggetti di cui al comma 76 del  presente  articolo  non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini  del versamento dei contributi previdenziali  dall’articolo  1,  comma  3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,  e  si  applica,  per  l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti  o  coadiutori,  il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo  puo’  indicare  la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori,  fino  a  un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti,  il reddito imponibile sul quale calcolare  la  contribuzione  dovuta  si determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre

1992, n. 438, e successive modificazioni.

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi  dovuti  agli enti previdenziali da parte dei soggetti di  cui  al  comma  76  sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento  delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, gia’ pensionati presso le gestioni dell’INPS e con piu’ di 65 anni di eta’, non si applicano  le  disposizioni  di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la  riduzione  contributiva  di  tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della  legge  2 agosto 1990, n. 233.

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna  delle condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle fattispecie di cui al comma 57.  La  cessazione  determina,  ai  fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di  determinazione e di  versamento  del  contributo  dovuto.  Il  passaggio  al  regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’  di fruire nuovamente del regime contributivo  agevolato,  anche  laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere  al

regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne  facciano richiesta, ma per i quali si  verifichi  il  mancato  rispetto  delle condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.

Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che  intraprendono  l’esercizio  di  un’attivita’ d’impresa presentano,  mediante  comunicazione  telematica,  apposita dichiarazione  messa  a  disposizione  dall’INPS;  i  soggetti   gia’ esercenti  attivita’  d’impresa  presentano,  entro  il  termine   di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita’ indicate, l’accesso al regime  agevolato  puo’  avvenire  a decorrere   dall’anno   successivo,   presentando    nuovamente    la

dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma  restando  la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente legge l’Agenzia  delle  entrate  e  l’INPS  stabiliscono  le modalita’  operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.