La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24941 del 06 giugno 2013 statuisce il principio di diritto secondo cui l’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome del soggetto cui questo è attribuito, per gli effetti che ne conseguono ai fini del computo del termine di durata delle indagini e dell’utilizzabilità degli atti espletati, postula la completa identificazione dello stesso, non essendo sufficiente l’indicazione del nome e cognome.
Decorso del termine delle indagini preliminari? Occorre la completa identificazione dei soggetti iscritti nel registro delle notizie di reato
La vicenda. Venivano condannati in primo e secondo grado 4 imputati, dipendenti dell’ASL, per il reato di truffa aggravata, in quanto si erano ripetutamente allontanati dal posto di lavoro senza aver richiesto un previo permesso, ed anzi risultavano regolarmente in servizio, essendosi registrati a mezzo delle apparecchiature ‘marcatempo’, inducendo così in errore l’ASL stessa, che erogava loro l’intera retribuzione.
Avversa al sentenza dei giudici di prime cure gli imputati, per il tramite dei loro difensori, propongono ricorso alla Corte Suprema con un motivo comune in ordine alla mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle indagini preliminari per violazione degli artt. 405 e 406 c.p.p.
Gli Ermellini precisano che per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l’altro, dall’art. 417 c.p.p., comma 1, lett. a), che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio indica le “generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo” (Sez. 1, 27 settembre 1996, Maceri, Rv. 206218).
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