AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 settembre 2018, n. 16
Ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 72 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212
Quesito
Con l’interpello in oggetto, si chiede se gli Uffici italiani dislocati all’estero del Ministero BETA possano essere ricondotti nel campo di applicazione dell’articolo 72 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i predetti soggetti dislocati estero non siano riconducibili nel campo di applicazione soggettivo dell’articolo 72 del DPR n. 633 in quanto dal tenore letterale della norma si evince, a suo parere, che i beneficiari del trattamento fiscale ivi previsto “sono non già gli uffici diplomatici e consolari dello Stato Italiano, ma quelli degli Stati esteri”.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 72, comma 1, del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 individua, tra le operazioni non imponibili, equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 dello stesso DPR, alla lettera a) “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani”. Inoltre il comma 2, primo periodo e secondo periodo, del medesimo articolo 72 stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a),c),d),ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.”.
In relazione alla norma sopra riportata, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 62/E del 1° agosto 2002, dopo avere precisato che gli enti indicati dalla norma in argomento possono effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell’IVA, utilizzando l’apposito modello approvato in sede comunitaria e allegato alla medesima circolare, ha altresì chiarito, in particolare, che il medesimo beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica Italiana, accreditati presso altri Stati membri dell’Unione europea o presso Organismi internazionali ivi situati, nonché al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione. Nella medesima circolare è stato altresì ribadito che anche questi ultimi soggetti dovranno esibire il modulo, vistato dalla competente autorità dello Stato membro ospitante, con cui si attesta il diritto a all’agevolazione in discorso.
Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare sopra richiamata, si ritiene, relativamente al caso di specie, che gli Uffici dislocati all’estero in esame, facenti parte del Ministero BETA e dipendenti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari ai sensi dell’articolo 30 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, possano essere ricondotti, dal punto di vista soggettivo, nell’ambito applicativo dell’articolo 72 del DPR n. 633 del 1972.
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