AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 aprile 2019, n. 98
Ambito soggettivo dell’esenzione da ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. – Art.11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante è un istituto di credito residente in Germania, che opera come banca commerciale in Italia sia in libera prestazione di servizi (direttamente) sia in libertà di stabilimento (attraverso una succursale con sede a Milano).
Con riferimento all’attività esercitata in libera prestazione di servizi, l’istante concede finanziamenti a soggetti operanti nel settore immobiliare.
Di recente è sorta l’opportunità di concedere finanziamenti a medio e lungo termine a talune Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) immobiliari.
La questione interpretativa riguarda la possibilità di applicare l’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 agli interessi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine che sarebbero concessi alle suddette SICAF immobiliari.
In particolare, il dato normativo di dubbia interpretazione è quello per il quale gli interessi devono derivare da finanziamenti alle “imprese” e dunque se le SICAF debbano considerarsi “imprese” ai sensi della disposizione fiscale in esame.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che al termine “imprese”, contenuto nell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, debba essere inteso nel significato tecnico proprio del diritto privato desumibile dall’articolo 2082 del Codice Civile.
Pertanto, a parere dell’istante, rientra in tale fattispecie “l’attività di scambio, in quanto volta a incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio. E’ irrilevante la natura dei beni o servizi, così come irrilevante è che l’attività produttiva possa nel contempo qualificarsi come attività di godimento o amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente: sono quindi imprese anche le società di investimento. Per converso, sarebbe arbitrario ridurre la portata del genus “impresa” alla sua specie di impresa commerciale”.
L’istante ritiene, dunque, che la SICAF, essendo costituita nella forma di società per azioni e avendo come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, rientri nell’accezione civilistica di impresa.
Pertanto, ritiene che, sussistendo anche tutti gli altri requisiti normativi di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, i proventi derivanti da finanziamenti alle SICAF immobiliari debbano godere del beneficio dell’esenzione da ritenuta previsto dalla medesima disposizione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che “Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.”
Tale disposizione è stata introdotta nel corpo dell’articolo 26, come eccezione all’applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo, dall’articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto Competitività 2014”) con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte delle “imprese”.
Al riguardo, si ritiene che il legislatore non intendesse favorire i finanziamenti rivolti a qualsiasi “attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”, ma esclusivamente quelli rivolti a ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa intesa nell’accezione “propria” del diritto tributario.
Più precisamente, sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, come individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Al contrario, gli enti non commerciali, compresi gli OICR e gli altri soggetti non esercenti attività di impresa di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 73, del Tuir, rientranti tra i sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono continuare ad applicare la ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5, del medesimo decreto se corrispondono a soggetti non residenti interessi e altri proventi in relazione ai finanziamenti ricevuti.
Ciò premesso, tenuto conto che la lettera i-bis) dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) definisce la società di investimento a capitale fisso (SICAF) come “l’OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”, si ritiene che anche tale soggetto sia tenuto all’applicazione della ritenuta sugli interessi eventualmente corrisposti all’istituto istante.
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