AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 ottobre 2020, n. 504
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Amministrazioni dello Stato – obbligo di presentazione del modello 770 e IRAP
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), nell’esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, rappresenta di essere un istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), con Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia e cassiere esterno presso la […], e di effettuare, quale sostituto di imposta, “le ritenute Irpef sui redditi di lavoro autonomo versandole con gli F24EP e comunicando le stesse con le certificazioni uniche”, nonché di versare “l’Irap calcolata sui compensi accessori ai dipendenti con gli F24EP”.
L’istante evidenzia che le istruzioni relative al modello 770 prevedono che i quadri relativi alle comunicazioni dell’IRPEF (ST, SV e SX) non devono essere compilati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24 EP per i versamenti delle ritenute.
Secondo l’istante, tali istruzioni sembrerebbero confermate da quanto chiarito con la risoluzione del 20 luglio 2017, n. 95/E.
L’istante chiede, pertanto, la conferma di non essere tenuto a presentare, entro le relative scadenze, il modello di dichiarazione 770 e il modello di dichiarazione IRAP.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene di non essere tenuto a presentare il modello di dichiarazione 770 e il modello di dichiarazione IRAP.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Come recentemente chiarito con la risposta ad interpello n. 222 pubblicata il 21 luglio 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente ( www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/ risposte-agli- interpelli/interpelli), le dichiarazioni e le certificazioni cui sono tenuti i sostituti d’imposta sono disciplinate dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La norma richiamata, ai commi 1 e 2, obbliga i soggetti tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, a presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770), relativa a tutti i percipienti, ove indicare “i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta, … per la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione”.
L’articolo 4 dispone, altresì, l’obbligo per i sostituti di predisporre, con riguardo a ciascun percipiente, un’apposita Certificazione unica (CU), anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale, che, in base al comma 6-ter del medesimo articolo 4, attesta “… l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica”.
I successivi commi 6-quater e 6-quinquies stabiliscono, inoltre, che la certificazione di cui al comma 6-ter, va consegnata a ciascun interessato e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Tra i sostituti d’imposta tenuti agli adempimenti sopra richiamati figurano le Amministrazioni dello Stato.
In proposito, le predette istruzioni al modello 770 chiariscono che le Amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione dei quadri ST (concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i relativi versamenti), SV (relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti) e SX (relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate) qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
Al riguardo, la risoluzione del 20 luglio 2017, n. 95/E, richiamando in proposito le istruzioni per la compilazione del Modello 770/2017, di analogo contenuto, ha precisato che “le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.
Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello… In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l’invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell’Amministrazione inserire il codice “1 ” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio del Modello 770/2017″.
Conseguentemente, l’istante, che afferma di aver eseguito il versamento delle ritenute IRPEF operate con il modello di pagamento F24EP, non può beneficiare dell’esonero sopra richiamato.
Con riferimento, infine, al modello di dichiarazione IRAP non si ravvisa alcuna condizione di esonero dall’obbligo di presentazione per coloro che sono obbligati al versamento dell’imposta. Si ricorda, peraltro, che il comma 1 dell’articolo 19 (dichiarazione dei soggetti passivi) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che “Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta”, sicché l’obbligo ricorre anche in assenza di un’imposta da pagare.
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