La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7593 depositata il 30 marzo 2020 intervenendo in tema di processo tributario ha riaffermato che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”
La vicenda ha riguardato una società di persona ed i suoi soci che avevano presentato appello avverso la sentenza della CTP. La Commissione Tributaria Regionale, adita, dichiarava inammissibile gli appelli proposti ritenendo i motivi di appello proposti dai contribuenti non fossero specifici. Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dei ricorrenti. Per i giudici di legittimità il ricorrente, pur riportando nel ricorso di aver riproposto i motivi d’opposizione all’accertamento ha, altresì, evidenziato la correlazione degli stessi con i dati della contabilità, ritenuta regolare, e ne ha specificato la valenza, circostanza che consentiva al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, di talché il motivo può essere accolto, anche in applicazione del principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire.
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