La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza n. 1874/13 e 8567/13 depositata il 17 ottobre 2019 ha stabilito che è ammissibile, non configurandosi violazione dell’articolo 8 della Convenzione, l’installazione di  telecamere nascoste sul luogo di lavoro nei casi in cui vi sono fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (aperta al pubblico) risulti circoscritta, per un limitato periodo di tempo, che le immagini siano utilizzate quali mezzi di prova e non risulta possibile ricorrere ad altri mezzi. (Grande Camera della Corte di Strasburgo nella causa López Ribalda e altri contro Spagna)

In particolare la Grande Camera ha statuito che lo Stato deve contemperare in base all’articolo 8 della Convenzione “di trovare un giusto equilibrio tra due interessi concorrenti, vale a dire, da un lato, il  diritto dei richiedenti al rispetto della loro vita privata e dall’altro, la possibilità per il loro datore di lavoro di garantire la protezione della sua proprietà e il buon funzionamento della sua società, in particolare esercitando l’autorità disciplinare.”

Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) erano ricorsi alcuni dipendenti di supermercato i quali erano stati licenziati per aver rubato alcuni prodotti incastrati dalle immagini di alcune telecamere nascoste. Il datore di lavoro aveva avvisato i dipendenti solo dell’esistenza di alcune telecamere, nascondendone altre.

Per la CEDU i giudici spagnoli avevano effettuato un giusto bilanciamento, tra i diversi diritti, perché la mancata informazione preliminare ai dipendenti sull’installazione di alcune telecamere era giustificata dal sospetto di gravi irregolarità e dalle perdite economiche per il datore di lavoro. Inoltre è consentito l’utilizzo dei filmati nel corso del processo quando non si tratta dell’unico elemento di prova.

La sentenza in commento dovrebbe avere un influenza trascurabile sulla normativa italiana in materia di videocontrolli, possibili a determinate condizioni e per la quale fa da punto di riferimento l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) come modificato dal Dlgs 151/15.

La nuova formulazione dell’articolo 4 della legge 300/70 consente al datore di installare impianti audiovisivi e altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, purché questi strumenti siano impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e la loro installazione sia avvenuta previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di accordo, sia stato ottenuto il via libera preventivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Garante della riservatezza dei dati personali è intervenuto, con un comunicato stampa, sulla sentenza in commento precisando che “la sentenza della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo. L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile solo perché, nel caso sottoposto, ricorrevano determinati presupposti. La videosorveglianza  è ammessa solo in quanto extrema ratio a fronte di gravi illeciti e non può diventare una prassi ordinaria”.