AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 24 ottobre 2018, n. 8
D.M. 31 dicembre 1988 – Ammortamento dei beni tecnologicamente avanzati con particolare riferimento ai convogli ferroviari a composizione bloccata e a trazione diffusa
Alla luce dei progressi tecnologici registrati negli ultimi anni in taluni settori, alcuni beni non risultano inquadrabili nello schema previsto dal D.M. 31 dicembre 1988, ai fini dell’individuazione del corretto coefficiente di ammortamento, trattandosi di beni unitari ma dotati di funzioni composite.
La questione si è posta, in particolare, con riferimento ai convogli ferroviari di nuova generazione che, a differenza dei treni di vecchia generazione (che si compongono di una motrice separata e di uno o più vagoni trainati), si caratterizzano per essere a “composizione bloccata”, vale a dire non suscettibili di diverso assemblaggio, e a “trazione diffusa”, ossia con gli elementi di trazione distribuiti lungo i diversi vagoni di cui si compone il convoglio e non più concentrati unicamente nel locomotore.
In questi casi, l’individuazione della quota di investimento imputabile alla parte “trainante” e di quella imputabile alla parte “trainata” (o “rimorchiata”) presenta notevoli incertezze.
Al fine di individuare un criterio oggettivo per la determinazione della quota del costo complessivo dell’investimento da trattare alla stregua di “motrice” (soggetta al coefficiente tabellare del 10 per cento) e della restante quota da trattare alla stregua di “materiale rotabile trainato” (soggetta al coefficiente tabellare del 7,5 per cento), si ritiene che si debba far riferimento ai dati desumibili dalla dichiarazione di messa in servizio dei singoli convogli rilasciata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (“ANSF”).
Si tratta, infatti, di un documento ufficiale di un organismo terzo, basato su definizioni tecniche non sindacabili, dal quale risulta la distinzione sostanziale e basilare tra “elementi motore” ed “elementi trainati”.
La medesima soluzione rileva anche per quanto attiene all’agevolazione del super ammortamento, stante la sua diretta derivazione dalle regole del reddito d’impresa.
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