Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto
Deliberazione A.N.AC. 31/5/2016 n. 620
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 31 maggio 2016;
Visto l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Consideratala necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:
nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del citato decreto;
nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;
Consideratal’opportunità di demandare alla commissione l’intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;
Tutto ciò considerato e ritenuto
Delibera
l’adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne
Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione
L’Autorità nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Autorità si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
Articolo 2 – Composizione della commissione
La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
I componenti sono selezionati tra il personale dell’Autorità e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente all’Area A; c) il segretario tra il personale appartenente all’Area A o B.
Articolo 3 – Selezione dei componenti
La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell’Autorità.
Articolo 4 – Requisiti dei componenti
I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole.
Articolo 5 – Nomina dei componenti
I componenti sono nominati dal Presidente dell’Autorità mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il Presidente
Raffaele Cantone
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