La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n° 35173 depositata il 18 luglio 2017 intervenendo in tema di reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie ha affermato che è sufficiente non stampare la documentazione per rientrare nel reato di occultamento della stessa.
Si ricorda che il contenuto dell’art. 10 del Dlgs 74/2000 statuisce salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il predetto delitto, che tutela il bene giuridico della trasparenza fiscale, sussiste in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento dei documenti contabili dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.
La vicenda ha visto protagonista un commercialista che aveva emesso e consegnato le fatture attive a terzi, ma non aveva provveduto alla conservazione della copia cartacea. Nella fattispecie in esame, la documentazione è stata rinvenuta presso terzi e non presso l’imputato,con la conseguente configurazione del reato. I giudici di legittimità hanno infine precisato, peraltro, che anche la sola condotta di non stampare la documentazione costituisce occultamento della stessa agli accertatori. Il Tribunale condannava il contribuente per il reato di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000 equiparando l’omessa esibizione dei documenti mai detenuti, alla loro eliminazione fisica. L’imputato avverso la decisione di primo grado proponeva ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici confermavano la decisione del Tribunale.
Avverso la decisione dei giudici distrettuali l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità evidenziano che in tema di reati tributati, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume di affare a causa della distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, non va intesa in senso assoluto. Sussiste, infatti, anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
Il reato può essere escluso solo quando il risultato economico può essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire ulteriori elementi di prova. Nel caso di specie la documentazione non è stata reperita presso l’imputato mentre, ve ne era traccia presso terzi con la conseguenza che il reato è integrato.