La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 45707 depositata l’ 11 novembre 2019 intervenendo in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca a seguito di reati tributari ha ribadito che “riguardo al tema della rilevanza del “principio dell’impignorabilità dell’immobile costituente prima casa del contribuente” le limitazioni imposte con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, riguardano, comunque, il solo agente della riscossione e sono limitate a specifiche ipotesi e condizioni e non svolgono alcun effetto sulla misura cautelare reale imposta nel processo penale, avente, evidentemente, finalità del tutto diverse.”

La vicenda ha riguardato due indagati per i reati di cui all’art. 2 e 11 del d.lgs. 74/2000, i quali erano accusati anche di aver  posto in essere una vendita simulata del bene. Avverso l’ordinanza del Gip veniva proposto ricorso al Tribunale del riesame. I giudici del riesame respingevano le doglianze dei due imputati, tra cui anche la richiesta di dissequestro dell’immobile di residenza degli istanti, sequestrato ai sensi degli artt. 321 e 322 ter c.p.p. I due imputati impugnavano la decisione del Tribunale del riesame con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini nel dichiarare inammissibile il ricorso dei due imputati è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca hanno puntualizzato che “il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che ha esteso tale misura ai reati tributari, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento”. 

Pertanto i giudici del palazzaccio hanno confermato che nel corso di una inchiesta penale, per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della prima casa.

Il principio di diritto sull’ammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della “prima casa” era stato confermato anche in una precedente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 22581 del 23 maggio 2019) che aveva riguardato un dirigente indagato per sospette fatture false ed a cui era stata sequestrata la “prima casa”. I giudici di legittimità, a cui si era rivolto l’indagata, hanno affermato che l’art. 52, c. 1, lett. g), DL 21 giugno 2013, n. 69 «che preclude all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della prima casa del debitore, non trova applicazione nell’ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, dell’abitazione dell’indagato. Tale decisione potrebbe anche essere oggetto di revisione critica da parte di questo collegio poiché […] dovrebbe valere il limite dell’aggressione della prima casa di abitazione, altrimenti sarebbe aggirata in sede penale […] la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione».