La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n.26511 depositata l’ 11 ottobre 2024, intervenendo in tema di responsabilità solidale delle sanzioni delle società ed enti con personalità giuridica, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del dl. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003; cfr. anche 25 luglio 2022, n. 23231)”
La vicenda ha riguardato due contribuenti ritenuti gestori di fatto di una s.c.a.r.l., a cui l’Agenzia delle Entrate notificava l’atto di irrogazione di sanzioni notificato ai suddetti, nella qualità di gestori di fatto, in merito a violazioni di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e mancata/irregolare tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini Ires, Irap e Iva accertate nei confronti della società cooperativa. I due destinatari dell’atto lo impugnarono. I giudici di prime cure accolsero il ricorso proposto dai suddetti contribuenti. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione. I giudici di appello accolsero l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. I due contribuenti impugnavano la decisione di appello proponendo ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità rigettarono il ricorso dei contribuenti.
Gli Ermellini hanno precisato che per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12334), che “l’applicazione della norma eccezionale introdotta dall’art. 7, decreto-legge n. 269/2003, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la rado che giustifica l’applicazione dell’art. 7, d.lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito» (Cass., 29038 del 2021, cit.). “
Il Supremo consesso dopo aver precisato che in ordine all’applicabilità dell’art. 7 cit. vi erano due orientamenti ed era prevalso, in quanto maggiormente coerente con il sistema delle regole sulla responsabilità, quello in cui occorre distinguere le ipotesi in cui “l’amministratore, anche di fatto, avesse operato nell’interesse della società, da quelle in cui la società fosse solo una finzione, costituita da una persona fisica quale paravento delle proprie condotte, illecitamente incidenti sugli obblighi fiscali (Cass., 28 agosto 2013, n. 19716; 8 marzo 2017, n. 5924; 18 aprile 2019, n. 10975). Per questo secondo orientamento, che questo collegio ritiene più corretto, il distinguo dunque si pone nella “decodificazione” della società, se essa cioè sia vera, se abbia vita e finalità economiche distinte da quelle del suo amministratore, o si riveli lo strumento artificioso, cui una persona fisica ricorre proprio per sottrarsi alle sanzioni. Il che, è ben comprensibile, non rappresenta alcuna forzatura del dato letterale dell’art. 7 cit., trovando anzi all’interno della norma medesima la sua ratio (Cass. n. 1946 del 2023).”