Anffsas: accordo in materia di detassazione sottoscritto il 10 giugno 2013
Parte 1
Testo Dell’accordo
Il giorno 10 giugno 2013, presso la sede nazionale di ANFFAS ONLUS, sita in Roma, in Via Casilina 3 T,
si sono incontrati:
ANFFAS ONLUS nella persona del Vice Presidente e dei componenti la delegazione trattante;
e le Organizzazioni Sindacali:
– CGIL FP;
– CISL FP;
– UIL FPL;
Premesso che:
– il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’istituto della detassazione dei compensi di produttività di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, chiarendo, in particolare, il concetto di “indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/scienza/innovazione” contenuto nel DPCM;
– sulla base delle predette indicazioni, la suddetta agevolazione fiscale appare applicabile anche nei confronti di talune voci retributive previste dal CCNL di ANFFAS ONLUS, previo recepimento delle stesse in appositi accordi aziendali.
Tutto ciò premesso,
le parti hanno definito uno schema di accordo che – previa valutazione delle singole realtà organizzative – potrà essere sottoscritto in sede di II livello regionale o aziendale, al fine di consentire al personale di usufruire della defiscalizzazione degli istituti contrattuali ivi esplicitamente richiamati.
Parte 2
Facsimile Accordo Tipo
Accordo collettivo regionale/aziendale
Scheda di accordo che – previa valutazione delle singole realtà organizzative – potrà essere sottoscritto in sede di contrattazione di II livello regionale o aziendale
VERBALE COLLETTIVO REGIONALE AZIENDALE
Il giorno …, alle ore …, presso la sede di …, ubicata in via … n …,
per la sottoscrizione di un accordo di prossimità aziendale, si sono incontrati:
per i Datori di lavoro …
per le associazioni sindacali dei lavoratori …
per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:
– art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (contenente la proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro);
– DPCM 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell’agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività);
– Circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato DPCM;
– Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.
Premesso che:
– è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal DPCM citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell’ambito della “retribuzione di produttività”;
– le parti ritengono che la “retribuzione di produttività” di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal CCNL ANFFAS ONLUS per il personale:
– lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time;
– maggiorazione per l’esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time;
– somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all’art. 10 D.Lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
– lavoro supplementare e straordinario;
– maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della banca ore;
– lavoro notturno e festivo;
– indennità per il servizio di pronta disponibilità;
– indennità di turno;
– premio di incentivazione;
– indennità di coordinamento.
La “retribuzione di produttività deve intendersi composta anche dalle seguenti voci retributive previste da accordi territoriali/aziendali …
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
B. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
C. La retribuzione, definita al punto 2, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali/territoriali integrativi.
D. La “retribuzione di produttività”, definita al punto precedente, è riferita agli “indicatori quantitativi” di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:
1) lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; maggiorazione per l’esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time: tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell’organizzazione, incentivando l’effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all’esigenza di garantire la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);
2) somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all’art. 10 D.Lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore: tale voce è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;
3) lavoro supplementare e straordinario, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della c.d. Banca delle ore: tali voci retributive sono correlate all’esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL ANFFAS ONLUS applicato;
4) lavoro notturno e festivo, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; indennità per il servizio di pronta disponibilità; indennità di turno: si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario “a ciclo continuo” della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire le esigenze assistenziali dei pazienti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;
5) premio di incentivazione: si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;
Altre voci: …
E. il presente accordo avrà durata annuale con decorrenza dal … e scadenza al 31 dicembre 2013;
F. il presente accordo aziendale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di …
Con l’entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del regime di detassazione di cui all’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del DPCM 22 gennaio 2013.
Autodichiarazione
La struttura …, con sede in …,
via …, in persona di …, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.
La presente, pertanto, soddisfa l’obbligo di rilasciare l’auto-dichiarazione di cui all’art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fomite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.
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