CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 31 del 7 marzo 2023
Annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
Nell’ambito della proficua collaborazione istituzionale in essere, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha chiesto il supporto del CNDCEC per la diffusione agli iscritti della seguente informativa.
L’articolo 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. La norma non prevede, analogamente alla precedente misura di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, una specifica domanda da parte del debitore.
Nelle more dell’automatico annullamento che opererà alla data del 31 marzo 2023, il comma 223 dispone la sospensione da parte di Ade-R della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la suddetta data, il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo.
E’ quindi di particolare importanza attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e per evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa. Si ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore.
Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.
Tale questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
Tenuto conto della rilevanza degli effetti dell’annullamento automatico dei debiti, Ti invito a dare la più ampia diffusione agli iscritti di quanto sopra per le migliori valutazioni nello svolgimento della propria attività professionale.
L’occasione mi è gradita per porgerTi cordiali saluti
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