AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 332687 del 22 settembre 2023
Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili
Dispone:
1. Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui
1.1 La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
1.2 La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
1.3 Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta di annullamento di cui al punto 1.2.
1.4 Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta di cui al punto 1.2 deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al presente provvedimento, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
1.5 L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:
a) la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate.
Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
b) il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.
2. Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili
2.1 I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.
2.2 La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” di cui al punto 1.2 direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.
2.3 L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.
3. Trattamento dei dati
3.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, il quale prevede che, per taluni interventi edilizi, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 possono essere fruiti in dieci rate annuali in luogo dell’originaria rateazione, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. Al fine di rimuovere gli effetti di eventuali comunicazioni errate, il presente provvedimento consente al fornitore o cessionario di chiedere l’annullamento delle comunicazioni stesse.
3.2 I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 prevedono che il cessionario opti espressamente per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili tramite modello F24. Al fine di rimuovere gli effetti di eventuali opzioni errate, il presente provvedimento consente di richiedere l’annullamento delle opzioni stesse.
3.3 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
3.4 I dati oggetto del trattamento sono rappresentati dai codici fiscali del cessionario o del fornitore titolare dei crediti e dell’eventuale diverso soggetto che effettua la comunicazione (es. intermediario) e dai dati contabili relativi al credito d’imposta.
3.5 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta individuazione della rata di credito da ripristinare, nel caso di cui al punto 1, o dell’opzione per l’utilizzo in compensazione da annullare, nel caso di cui al punto 2.
3.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
3.7 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione delle richieste di annullamento di cui ai punti 1 e 2 venga effettuata utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia (denominato “Piattaforma cessione crediti”), direttamente da parte del cessionario o del fornitore, oppure, per la sola ipotesi di cui al punto 1, avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato alla consultazione del Cassetto fiscale ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
Fino all’attivazione della funzionalità della predetta “Piattaforma” di cui al punto 1.2, la trasmissione della richiesta di annullamento di cui al punto 1 avviene tramite posta elettronica certificata.
3.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e in particolare nella pagina di accesso al servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti”.
3.9 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta di annullamento della comunicazione di fruizione dei crediti in dieci rate annuali e dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili, è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.
Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con il presente provvedimento sono definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013;
Regolamento (UE) 2016/679;
Articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
Articoli 119, 119-bis e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253445 del 30 giugno 2022;
Articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
Articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
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