ANPAL – Circolare 23 luglio 2019, n. 1
Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)
Con riferimento alle regole relative allo stato di disoccupazione, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26), acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota 31/0006890 dell’ 11 luglio 2019, si forniscono di seguito le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione.
1 Stato di disoccupazione
L’articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione) prevede che “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La norma interviene a sanare una incoerenza che si era venuta a creare con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2015, tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (articolo 19), quella considerata ai fini del reddito di inclusione (articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 147/2017) e la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Il rilascio della DID online avviene secondo le modalità indicate nella nota ANPAL n. 1/2017.
Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell’accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).
1.1 Durata della disoccupazione
La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.
Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.
Ai fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).
2 Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro
2.1 Attività di lavoro subordinato
2.1.1 Conservazione dello stato di disoccupazione
Come si è ricordato in apertura della presente circolare, l’articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione) prevede che “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui.
La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento. Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata in ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, scomputandone i contributi a carico del lavoratore.
Sospensione dello stato di disoccupazione.
L’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015 prevede che “Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
Con riferimento al rapporto tra l’istituto della sospensione e della conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato si specifica che, al momento dell’avvio di un rapporto di lavoro dipendente, la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione come sopra specificato.
Tale valutazione sarà fatta automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), fatto salvo quanto definito al punto 2.1.1 della presente circolare, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.
Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno: pertanto nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere.
Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.
Il termine della sospensione (così come la sospensione stessa) è accertato d’ufficio e il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.
Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €.
2.1.2 Esempi
Di seguito alcuni esempi concreti sull’attuazione di quanto previsto dai paragrafi precedenti:
1. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione.
2. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 900 e il contratto ha una durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 10.800, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al massimo fino al 30.6.2019); se il contratto perdura oltre il 30.6.2019 Tizio perde lo stato di disoccupazione.
3. Tizio viene assunto il 1.9.2019 con una retribuzione mensile pari a € 800 e il contratto ha una durata 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 9.600 €, pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al 28.02.2020 e poi se il contratto continua fino alla scadenza naturale del contratto Tizio al 1.3.2020 perde lo stato di disoccupazione;
4. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 1.500 e il contratto ha una durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 18.000, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del contratto e poi ritorna essere disoccupato. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi fino al 31.7.2019, la sospensione si protrae al massimo fino al 30.6.2019 e dal 1.7.2019 decade dallo stato di disoccupazione.
2.2 Attività di lavoro autonomo
Alla luce del citato articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019, anche nel caso in cui l’attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R), il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione. In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione.
Con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui.
Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui. Ai fini della presente circolare rilevano in particolare i seguenti:
a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Pertanto, il lavoratore che, nello svolgimento dell’attività autonoma, superi tale limite di reddito nell’anno, perde lo stato di disoccupazione.
Nel computo del reddito annuo vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell’IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute. In base a tale criterio un compenso e una spesa diventano, rispettivamente, componente positivo e negativo di reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente incassato e la spesa realmente pagata in tale periodo.
Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.
Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Il lavoratore che non comunichi tale informazione è responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione.
2.3 Lo svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia
Si specifica che un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.145).
2.4 Attività di lavoro intermittente
Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista (calcolata secondo quanto già illustrato al punto 2.1.1) sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8.145 annui).
In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l’obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 81/2015.
Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. Ai fini della sospensione e dell’eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, saranno pertanto computati unicamente i periodi di lavoro effettivo, come comunicati ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.
Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione (NOTA 1) è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.
2.5 Tirocinio extracurriculare e lavori di pubblica utilità/lavori socialmente utili
Posto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DIDonline ed essere considerata in stato di disoccupazione.
Parimenti, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.
Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
2.6 Svolgimento di prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017
Si evidenzia che coloro che svolgono prestazioni occasionali, ai sensi dell’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017, sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione normativa.
3 Stato di disoccupazione e collocamento mirato
Presupposto per l’iscrizione al collocamento mirato è lo stato di disoccupazione, ai sensi del comma 1, articolo 8, della l. n. 68/1999 s.m.i.. Tale articolo, difatti, prevede che “Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato…”.
Per la definizione di stato di disoccupazione non può che rinviarsi alle previsioni di cui all’articolo 4 del d.l. n. 4/2019, come sopra descritte.
4 Entrata in vigore
Le disposizioni di cui al dell’articolo 4 del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019. Conseguentemente verranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.
Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a € 8.145 nell’anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.
—
Note:
(1) Tale fattispecie, difatti, si differenzia dall’ipotesi in cui il lavoratore non percepisce l’indennità di disponibilità, anche sotto il profilo della compatibilità con la NASpI. Con riferimento a tale ipotesi, l’INPS, con messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, ha chiarito che “Qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora, invece, il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa”.
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