ANPAL – Comunicato 05 luglio 2018
Transizione scuola-lavoro, convenzione tra Anpal e Confprofessioni
Rafforzare il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro per rendere i percorsi di transizione e di alternanza scuola-lavoro quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Con questo intento è stato sottoscritto, il 4 luglio, un protocollo d’intesa tra Maurizio Del Conte, presidente di Anpal e Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. Una convenzione che nasce nell’ambito dell’azione di rafforzamento della Rete degli attori del sistema della domanda prevista dal Piano operativo Anpal-Anpal Servizi 2017-2020 per potenziare le politiche di transizione e fronteggiare lo skill mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
Le azioni mirano alla diffusione della cultura dell’alternanza e di altri strumenti della transizione, quali tirocini, apprendistato, ecc. attraverso l’adozione di modelli e di buone pratiche, l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, il coinvolgimento di testimoni privilegiati e la costruzione – attraverso le azioni dei tutor e dei facilitatori di Anpal Servizi – di un raccordo strutturato tra gli studi professionali e le istituzioni scolastiche, le Università, gli ITS, i CFP e l’attivazione di percorsi diversificati di transizione.
Per quanto riguarda la transizione scuola-lavoro, Anpal ha già lanciato un programma per l’assunzione di 250 tutor da destinare a circa 1.200 scuole secondarie di secondo grado, per facilitare e consolidare i percorsi di alternanza. Il tutor ha competenze specifiche di formazione e orientamento che favoriscono il contatto tra scuola e impresa.
La convenzione tra Anpal e Confprofessioni rappresenta per il presidente Del Conte “un importante passo avanti per la realizzazione della rete indispensabile per il lancio e la riuscita nel nostro Paese delle politiche attive”; mentre per il presidente Stella consente di avvicinare i giovani alla realtà degli studi professionali. “Attraverso l’alternanza scuola-lavoro, gli studenti avranno la possibilità di respirare l’aria del lavoro e cogliere quelle sensazioni che permetteranno di maturare una scelta consapevole nel loro percorso di formazione universitaria – commenta il presidente di Confprofessioni – La libera professione, in tutte le sue articolazioni, rappresenta una forte attrattiva per i giovani che guardano al mercato del lavoro, ma bisogna capire che cosa significa svolgere un’attività professionale, anche per favorire sbocchi occupazionali in linea con le aspettative dei giovani laureati”.
Allegato
Protocollo d’intesa
VISTO
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
La legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
La legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
La legge 30 settembre 2008 n. 169, istitutiva dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” e alla relativa circolare ministeriale n. 86 in attuazione della stessa;
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola – lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92”;
La legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Le disposizioni di cui al capo V “Apprendistato”, articoli 41-47, del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge del 10 dicembre 2014 n. 183”;
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionali, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
I decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 contenenti i Regolamenti recanti revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, rispettivamente degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
Il decreto interministeriale del 7 ottobre 2010, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendistato concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art. 2 commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;
La Direttiva del MIUR 15 luglio 2010 n. 57, “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87”;
La direttiva del MIUR 16 gennaio 2012 n. 4, “Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88”;
La direttiva del MIUR 16 gennaio 2012 n. 5, “Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87”;
L’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2017, prot. N. 70 del 23 dicembre 2016;
L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento-reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015;
L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e orientamento” del 25 maggio 2017;
Il Piano Strategico Triennale delle attività di ANPAL e ANPAL Servizi nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche attive per l’occupazione, di cui al Decreto direttoriale ANPAL del 7 agosto 2017, n. 269;
Il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e l’Agenzia Nazionale Politiche del lavoro del 12 ottobre 2017, per favorire l’integrazione fra il sistema dell’istruzione e formazione secondaria e il mondo del lavoro;
TENUTO CONTO
del valore strategico che riveste la diffusione e il rilancio nel nostro Paese di una cultura finalizzata a promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani la propensione al pensiero creativo, all’innovatività, allo spirito di iniziativa e al lavoro di gruppo;
della necessità di far crescere la consapevolezza culturale che il lavoro, in tutte le sue applicazioni, rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita culturale ed economica del Paese;
della necessità, a tal fine, di favorire un maggiore collegamento tra il sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro e di promuovere iniziative di orientamento scolastico e professionale;
dell’importanza che le istituzioni scolastiche e formative entrino in rapporto con il mondo produttivo, facendo leva sui talenti, sull’interesse e sulla capacità dei giovani di essere al passo con l’innovazione tecnica e tecnologica;
dell’importanza che i giovani siano in grado di sostenere, con il supporto delle istituzioni scolastiche e formative, la richiesta di aggiornamento e adeguamento continuo delle proprie competenze;
dell’impegno del MIUR a promuovere e sostenere iniziative tese a favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra il sistema dell’istruzione e formazione e il sistema della domanda, offrendo a studenti e giovani opportunità formative per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, attraverso l’attivazione di percorsi di transizione e alternanza e processi di transizione scuola lavoro.
PREMESSO CHE
L’ANPAL:
– coordina la Rete nazionale composta dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall’Inps, dall’Inail, dalle agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da ANPAL Servizi, dall’INAPP e dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di istruzione secondaria superiore;
– coordina le politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione, mediante la definizione di strumenti e metodologie comuni in materia di politica attiva a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro e la gestione di programmi operativi del fondo sociale europeo;
– intende avviare uno specifico intervento per supportare il sistema di istruzione e formazione nella costruzione e gestione di una stretta collaborazione con il sistema della domanda, al fine di potenziare processi di transizione scuola-lavoro;
– opera mediante il supporto di ANPAL Servizi, con cui condivide il “Piano integrato Anpal-Anpal Servizi” inerente l’attuazione del Programma Operativo Nazionale FSE – Periodo 2014-2020 denominato “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione” finalizzato, tra l’altro, al potenziamento dell’Alternanza scuola-lavoro;
Confprofessioni:
è la principale organizzazione di rappresentanza dei Liberi Professionisti in Italia e in quanto parte sociale sottoscrive il Ceni Studi professionali che si caratterizza per una attenzione particolare all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
ha dato vita a strumenti bilaterali che consentono di svolgere importanti funzioni di regolazione del mercato del lavoro del settore e di erogare fondamentali tutele ai professionisti e ai propri dipendenti; è presente attraverso proprie delegazioni sull’intero territorio nazionale;
è interessata a favorire e sostenere le politiche attive finalizzate alla transizione e inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
intende favorire politiche volte a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro partendo dalle competenze delle giovani generazioni;
ritiene che l’attenzione ai fabbisogni del territorio e alle esigenze delle giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie sul piano della Responsabilità Sociale, contribuendo allo sviluppo sociale e alla qualità della vita con iniziative concrete;
In quest’ottica
è interessata a favorire l’alternanza scuola lavoro intesa come progetto formativo per le scuole volto a consolidare l’apprendimento fondato sul saper fare;
intende favorire, attraverso i soggetti rappresentati, il processo di integrazione tra il sistema della domanda e il sistema di istruzione e formazione;
intende contribuire con la propria struttura organizzativa e le proprie professionalità a realizzare sinergie con il sistema di istruzione e formazione per sviluppare la conoscenza del mondo del lavoro, nonché le competenze umanistiche, tecnico-professionali, tecnologiche, scientifiche e operative degli studenti;
è al fianco delle istituzioni nella realizzazione di attività per la sensibilizzazione, promozione e implementazione di percorsi di alternanza e transizione scuola lavoro.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
ANPAL e Confprofessioni, con il presente Protocollo di Intesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema della domanda e il sistema di istruzione e formazione, al fine di:
– coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo professionale, nella prospettiva di una loro maggiore integrazione che consenta ai giovani l’acquisizione di competenze coerenti e spendibili nel mercato del lavoro;
– promuovere un rapporto strutturato e organico tra il mondo del lavoro e il sistema di istruzione e formazione attraverso la sensibilizzazione dei propri associati a livello territoriale sui temi dell’alternanza scuola-lavoro e dell’inserimento dei giovani in percorsi di transizione.
Art. 2
Impegni delle Parti
Al fine di rendere i percorsi di transizione e alternanza scuola lavoro quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, ANPAL e Confprofessioni si impegnano a:
a) realizzare iniziative volte a promuovere e diffondere sul territorio la cultura dell’alternanza e degli altri strumenti della transizione;
b) diffondere le finalità dei percorsi di transizione e ASL presso gli associati, attraverso l’organizzazione di eventi, a livello nazionale e territoriale, di sensibilizzazione e di promozione del tema (seminari, workshop, tavole rotonde), con il coinvolgimento di testimoni privilegiati;
c) definire materiali informativi comuni rivolti sia agli associati che agli studenti e ai docenti degli istituti scolastici e formativi;
d) promuovere la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche e valorizzarle in un’ottica di benchmarking;
e) promuovere presso i propri associati la realizzazione di attività volte a integrare l’offerta formativa attraverso esperienze in contesto lavorativo o laboratoriale;
f) incontrarsi periodicamente per una verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo.
Per dare attuazione agli impegni presi, le Parti definiranno una scheda operativa, che dettaglierà il piano di lavoro congiunto.
Art. 3
Durata
Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
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