ANPAL – Comunicato 07 marzo 2018
Entrata a regime dell’Assegno di Ricollocazione, manifestazione d’interesse per i soggetti accreditati
Pubblicato l’Avviso relativo all’entrata a regime dell’Assegno di Ricollocazione che consente ai soggetti accreditati a livello nazionale nonché a quelli accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale di presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla iniziativa.
La prima finestra temporale per la presentazione delle manifestazioni di interesse – accedendo all’area riservata del portale ANPAL – va dalla pubblicazione del presente Avviso fino all’ultimo giorno dello stesso mese.
I soggetti già accreditati nell’ambito della sperimentazione non hanno l’onere di manifestare nuovamente il proprio interesse a partecipare.
Per ottenere assistenza nella risoluzione di eventuali problemi legati all’utilizzo del sistema è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo di posta elettronica info@anpal.gov.it o al numero 800.00.00.39.
Allegato
Avviso pubblico
Entrata a regime dell’Assegno di Ricollocazione ai sensi della Deliberazione n.3/2018 del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL
1 Premessa
L’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata assegno di ricollocazione.
L’assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, è spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di ottenere un servizio personalizzato di assistenza alla ricollocazione.
La delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 3/2018 (Allegato n.1 del presente avviso) definisce le “Modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione” per l’entrata a regime dopo la fase di sperimentazione conclusa ai sensi della Delibera 30/2017.
Il servizio ha le caratteristiche e segue le modalità di funzionamento previste dal documento “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione” (allegato alla Delibera n.3 del 2018) per tutte le categorie di destinatari, che specifica le regole del percorso di assistenza intensiva per i destinatari di cui al punto n. 3 lettera a) della predetta Delibera, ossia i percettori di NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi.
2 Normativa di riferimento
– Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 215, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione;
– Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
– Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 17;
– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e l’art. 23 che introduce l’assegno di ricollocazione;
– Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
– L’articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
– Legge 30 marzo 2001, n. 152 “”Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”;
– Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 1/2017;
– Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 30/2017;
– Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 3/2018.
3 Definizioni
Ai fini del presente Avviso si utilizzano le seguenti terminologie:
- a) AdR: Assegno di ricollocazione;
- b) Destinatario: la persona cui è rilasciato l’assegno di ricollocazione;
- c) Soggetto erogatore: il soggetto pubblico o privato responsabile dell’erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione prescelto dal destinatario ;
- d) Sede operativa: la sede del soggetto erogatore prescelta dal destinatario per l’erogazione del servizio;
- e) Servizio di assistenza alla ricollocazione: il servizio di assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro fornito dal soggetto erogatore;
- f) Sistema informativo unitario: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del D.lgs. 150/2015.
4 I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione
Le categorie di soggetti che possono richiedere l’assegno di ricollocazione (di seguito AdR), sono le seguenti:
- a) Percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) (…) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi. Non tutti i disoccupati, dunque, hanno diritto all’assegno, ma solo i percettori di NASpI da più di quattro mesi.
- b) I beneficiari del Reddito di Inclusione (di seguito ReI) per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015; le modalità di identificazione di tali possibili beneficiari saranno definite con successivo provvedimento da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- c) I lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148/2015; le modalità per la richiesta anticipata dell’AdR da parte di questi lavoratori saranno definiti definite con successivi provvedimenti concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le specifiche modalità di attuazione per i destinatari di alle lettere b) e c) saranno definite con successivi e separati provvedimenti concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I destinatari potranno liberamente scegliere se usufruire del servizio di assistenza presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati, ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.
I potenziali destinatari sopra identificati già impegnati in misure di politica attiva analoghe all’AdR (riportate esemplificativamente nell’Allegato n. 2 – Tabella con le misure analoghe incompatibili con l’Assegno di ricollocazione) erogate da amministrazioni pubbliche centrali o territoriali non potranno far richiesta dell’Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione della misura.
5 I soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione
Il Decreto Legislativo n. 150 del 2015 prevede che l’assegno di ricollocazione possa essere speso presso un centro per l’impiego o presso un soggetto accreditato, ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto n. 150.
Ai sensi della Delibera n. 3/2018, possono erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione:
- a) Le Regioni per il tramite dei centri per l’impiego (sedi operative) dalle stesse individuati;
- b) I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale;
- c) I soggetti accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro secondo i sistemi di accreditamento regionale.
I soggetti accreditati a livello nazionale e secondo i sistemi di accreditamento regionale possono partecipare alla gestione dei servizi collegati all’AdR a seguito della manifestazione di interesse e inserimento nel Sistema informativo unitario, che ne consentirà la relativa georeferenziazione.
5.1 Sportelli Temporanei Territoriali
Nelle Regioni considerate “meno sviluppate” o “in transizione”, ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento (CE) 1303/2013, (Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise) è consentita la creazione di “Sportelli Temporanei Territoriali”.
I soggetti già accreditati a livello nazionale potranno erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione nelle Regioni sopra indicate, mediante sportelli territoriali temporanei, in cui dovranno garantire il servizio di ricevimento dell’utenza, l’erogazione dei servizi con postazioni attrezzate per l’accesso ai servizi telematici e la privacy degli utenti. Come nelle ipotesi di sedi condivise, dovranno essere indicati espressamente i dati relativi al soggetto giuridico di cui si intende utilizzare la sede, nonché il titolo in ragione del quale si ha la disponibilità della sede (a titolo esemplificativo, comodato, locazione, ecc.). Dovrà, altresì, essere rispettata la normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Resta ferma, inoltre, l’esclusiva responsabilità del soggetto accreditato in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi presso lo sportello territoriale temporaneo, che devono essere resi esclusivamente da personale dotato di adeguate competenze professionali per svolgere attività di tutor, in forza al medesimo soggetto accreditato.
Con riferimento alle sedi temporanee si applicano le medesime procedure di inserimento a sistema previste in relazione alle sedi condivise, nell’ambito della procedura di accreditamento nazionale.
Per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, restano ferme, laddove esistenti, le discipline regionali in materia di sportelli territoriali temporanei.
5.2 Modalità per la manifestazione di interesse
Sul portale www.anpal.gov.it sarà disponibile la procedura informatizzata per consentire ai soggetti accreditati a livello nazionale nonché a quelli accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale di presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla iniziativa.
Il soggetto accreditato, nel manifestare l’interesse alla partecipazione all’iniziativa, identificherà, all’interno della specifica procedura informatizzata che ne consentirà la relativa georeferenziazione, le sedi operative ove si impegna a rendere disponibile il servizio di assistenza intensiva alla ricerca attiva di lavoro.
La possibilità, da parte del destinatario, di selezionare la singola sede operativa è subordinata alla pianificazione sull’agenda, da parte della sede stessa, delle sue effettive disponibilità temporali. Le possibilità di presentare la manifestazione di interesse sarà disponibile mediante procedura “a sportello” con finestre temporali mensili, ciascuna con chiusura all’ultimo giorno del mese. La prima finestra temporale per la presentazione delle manifestazioni di interesse va dalla pubblicazione dell’Avviso sul portale www.anpal.gov.it fino all’ultimo giorno dello stesso mese.
I soggetti già accreditati nell’ambito della sperimentazione non hanno l’onere di manifestare nuovamente il proprio interesse a partecipare.
Allo scopo di mantenere elevati livelli di servizio, i soggetti accreditati possono comunicare, in relazione a specifici periodi di tempo, di non essere più in grado di prendere in carico ulteriori soggetti. In tal caso, l’Anpal non li evidenzia tra i soggetti erogatori disponibili.
Per ottenere assistenza nella risoluzione di eventuali problemi legati all’utilizzo del sistema è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo di posta elettronica info@anpal.gov.it o al numero 800.00.00.39.
5.3 Durata del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione
Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata di 180 giorni ed inizia dalla data del primo appuntamento svolto.
La proroga deve essere richiesta dal destinatario entro il 180° giorno dall’inizio del suddetto servizio e accettata dal soggetto erogatore, che la inserirà nel sistema conservando la documentazione.
5.4 Definizione e aggiornamento del programma di ricerca intensiva alla ricollocazione
È fatto obbligo al soggetto erogatore di inserire sul Sistema informativo unitario le attività previste nel programma di ricerca intensivo, e di tracciarne l’esito.
Ai fini della consuntivazione delle attività e del riconoscimento dei contributi è necessario che venga firmato dal destinatario e dal tutor l’ultimo “Programma di ricerca intensiva” (affinché siano tracciate tutte le attività svolte, inclusa l’offerta di lavoro proposta).
In caso di chiusura anticipata per cambio sede operativa, per mancata partecipazione alle attività concordate con il tutor, o per rifiuto di offerta di lavoro congrua, la sede operativa deve aggiornare le informazioni a sistema; il “Programma di ricerca intensiva” si considera “chiuso” anche se sprovvisto di firma del destinatario.
E’ fatto obbligo, anche in vista di controlli in loco, di conservare agli atti tutte le eventuali versioni del programma di ricerca intensiva, aggiornate di volta in volta con le attività concordate con il destinatario dell’assegno di ricollocazione.
6 Consuntivazione dell’attività svolta ed erogazione del contributo
La presentazione delle richieste di contributo sia per AdR nei casi di successo occupazionale sia per fee4services avviene esclusivamente tramite le funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo ANPAL, per il cui utilizzo si rimanda all’apposito manuale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale di ANPAL. La consuntivazione delle attività “AdR con successo occupazionale” avviene su base mensile.
Il soggetto erogatore è tenuto a consuntivare le attività realizzate nel periodo di riferimento, separatamente in due richieste di contributo: una relativa all’AdR nei casi di successo occupazionale e una relativa ai fee4services, in caso di mancato successo occupazionale.
Per attività realizzata, in caso di assegno di ricollocazione con successo occupazionale, si intende l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro entro i termini stabiliti e la conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto, secondo quanto previsto dal documento “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione”, approvato con delibera del CdA ANPAL n. 3/2018.
I servizi prestati nell’ambito del presente avviso verranno remunerati al soggetto erogatore cui fanno riferimento uno o più sedi operative.
I servizi prestati dai CPI verranno remunerati alla Regione di riferimento secondo concordate tra ANPAL e i competenti uffici regionali.
Nei paragrafi seguenti sono indicate le modalità con cui si generano le richieste di contributo sul portale ANPAL.
6.1 AdR con successo occupazionale
In caso di successo occupazionale, l’Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell’esito della profilazione secondo quanto definito nel punto 8.2 del documento “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione”, approvato con delibera del CdA ANPAL n. 3/2018.
Per i servizi erogati in caso di “successo occupazionale”, il soggetto erogatore dovrà utilizzare l’apposita funzionalità del sistema informativo sopra menzionato per generare, con cadenza mensile, la richiesta di contributo secondo l’apposita procedura informatizzata. La domanda di rimborso includerà la somma dei corrispettivi relativi agli AdR con successo occupazionale realizzati.
Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta, ed è corrisposto come di seguito: a) Nel caso del contratto a tempo indeterminato, in 2 ratei semestrali di pari importo, il primo dei quali alla stipula del contratto; b) Nel caso di contratto a termine in unica soluzione, alla stipula del contratto.
In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine) si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle seguenti percentuali dell’importo:
- a) Regioni “meno sviluppate”
Cessazione anticipata
Tipologia di contratto | prima di 3 mesi | tra il 4° ed il 6° mese | tra il 7° e il 12° mese |
---|---|---|---|
contratto a tempo indeterminato | 100% | 75% | 50% |
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi | 100% | 50% | |
contratto a termine di durata superiore o eguale a 3 mesi | 100% |
- b) Altre Regioni
Cessazione anticipata
Tipologia di contratto | prima di 6 mesi | tra il 7° e il 12° mese |
---|---|---|
contratto a tempo indeterminato | 100% | 50% |
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi | 100% |
Per ciascun destinatario del servizio, le sedi operative dovranno inserire, nel sistema informativo, l’identificativo delle comunicazioni obbligatorie attestanti l’attivazione del contratto. Sul sistema informativo ANPAL dovranno, inoltre, essere caricati l’ultimo “Programma di ricerca intensiva” (firmato dal destinatario dell’AdR e dal tutor) e l’offerta di lavoro (sottoscritta dal destinatario per presa visione).
In caso di contratto a tempo parziale, il soggetto erogatore dovrà obbligatoriamente caricare a sistema anche documentazione comprovante l’esattezza della percentuale di part-time (es. contratto di lavoro firmato dalle parti o altra documentazione attestante la percentuale di part time).
I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati successo occupazionale a condizione che:
– La sede operativa del soggetto erogatore risieda in una delle 5 regioni “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);
– La sede di lavoro si trovi nel territorio di una delle medesime 5 regioni “meno sviluppate”.
6.2 AdR in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale (Fee4Services)
Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale, è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione” denominata Fee4Services.
Il valore massimo della Fee4Services è di € 106,50, corrispondente ad una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall’indice di profilazione. Per la determinazione del valore del Fee4Services è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 determinato nel Programma Garanzia Giovani per l’orientamento specialistico, scheda 1-C.
Come previsto dal punto 8.3 del documento “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione”, approvato con delibera del CdA ANPAL n. 3/2018, il numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services è pari a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa.
Per i servizi erogati in caso di mancato successo occupazionale, il soggetto erogatore dovrà utilizzare l’apposita funzionalità del sistema informativo dedicato per generare la richiesta di contributo.
Il calcolo sarà effettuato per ciascuna sede operativa direttamente dal sistema informativo dedicato.
Per il riconoscimento, la sede operativa del soggetto erogatore deve tracciare nel Sistema informativo le attività di “primo colloquio”, definizione del “programma di ricerca intensiva” e assegnazione del tutor, rendendo disponibili il Programma di assistenza intensiva e il Timesheet fee4service, firmati dal destinatario e dall’operatore del soggetto erogatore.
7 Controlli
Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell’ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle Richieste di contributo, sono previsti i seguenti controlli:
- a) Controlli on desk – volti ad accertare la regolarità della realizzazione del servizio conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento:
– Verifica dell’effettivo raggiungimento del risultato (relativamente a “AdR con successo occupazionale”) attraverso il controllo della Comunicazione Obbligatoria e delle altre informazioni in possesso dell’Agenzia;
– Verifica per il riconoscimento del fee4services (relativamente a “fee4services” per i casi di mancato successo occupazionale) attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta e delle altre informazioni in possesso dell’Agenzia;
- b) Verifiche in loco a campione in itinere o ex post – mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l’effettivo svolgimento delle attività, l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.
I soggetti erogatori coinvolti nell’attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo nazionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. L’ANPAL si riserva la facoltà di chiedere al soggetto erogatore ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo; i soggetti erogatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall’Agenzia. In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento nazionali, nonché dal presente Avviso. Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività, dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell’Agenzia e degli altri organismi preposti.
In tutti i casi in cui il l’ANPAL dovesse rilevare l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto erogatore potrà procedere al blocco dei successivi compensi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.
In caso di revoca dell’accreditamento saranno riconosciute le attività realizzate fino al momento di revoca dello stesso; in caso di sospensione, invece, le attività svolte nel periodo di sospensione non sono rendicontabili.
L’ANPAL gestirà direttamente o per il tramite di ANPAL Servizi SpA le procedure di verifica formale e amministrativa delle richieste di contributo ed il conseguente pagamento degli importi a risultato o Fee4Services in favore dei soggetti erogatori.
8 Erogazione del contributo
Con la dichiarazione di cui alla richiesta di contributo il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.
Il Soggetto erogatore potrà emettere apposito documento di spesa esente IVA, esclusivamente a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia dell’esito definitivo dei controlli on desk effettuati sulla domanda di rimborso, per l’importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito dell’attività di controllo. L’emissione dei documenti contabili presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite dall’ANPAL.
L’Ufficio responsabile dei pagamenti è l’ANPAL.
9 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale dell’ANPAL relativamente alle attività di cui al presente Avviso.
10 Informazioni sull’Avviso
Il presente Avviso è reperibile in internet all’indirizzo del sito dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: info@anpal.gov.it.
Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul sito dell’ANPAL.
Fermo restando quanto previsto dalla delibera n. 3/2018, l’ANPAL si riserva di effettuare future ed eventuali comunicazioni, relative alle modalità gestionali delle procedure.
11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., i dati acquisiti in esecuzione del presente atto sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo per i quali vengono comunicati e alla realizzazione dell’intervento.
La raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati dall’ANPAL, con sede in Roma, via Fornovo 8, per il perseguimento delle suddette finalità, anche attraverso l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’iniziativa, l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi proposti.
I dati raccolti dall’ANPAL potranno essere comunicati ai soggetti terzi indicati all’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ANPAL, quale Titolare del trattamento.
12 Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie si elegge quale foro competente quello di Roma.
13 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie e nazionali attualmente vigenti in materia.
Allegato 1
Anpal delibera 14 febbraio 2018, n. 3
Allegato 2
Misure di politica attiva regionale analoghe all’assegno di ricollocazione nazionale
REGIONE | INTERVENTO |
---|---|
BASILICATA | Capitale lavoro – Intervento finalizzato ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l’inserimento nella vita professionale/lavorativa dei giovani, dei disoccupati di lunga durata, delle persone con disabilità e dei soggetti maggiormente vulnerabili, attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva – target:disoccupati di età inferiore ai 35 anni, che non abbiano in corso interventi di politica attiva inclusi quelli a valere sul Programma Garanzia Giovani; disoccupati di età superiore ai 35 anni, anni che non abbiano in corso interventi di politica attiva; persone con disabilità e disoccupate iscritte negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 8 della L.n.68/1999 |
CAMPANIA | Ricollocami |
EMILIA ROMAGNA | Piano di intervento per il reinserimento lavorativo dei Fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione delle imprese del sistema regionale dell’edilizia e delle costruzioni |
LAZIO | Contratto di ricollocazione |
LOMBARDIA | Dote unica lavoro – destinata a disoccupati in generale (compresi i percettori di NASPI) e occupati sospesi. Per questo intervento è già stata prevista l’incompatibilità con l’ADR |
Dote lavoro disabilità – attualmente a gestione provinciale – destinata a disoccupati iscritti alla l.68/99 (compresi i percettori di NASPI) | |
Azioni di rete per il lavoro – occupati sospesi e disoccupati (compresi i percettori di NASPI) provenienti da singole crisi aziendali o più aziende appartenenti a settori omogenei – Per questo intervento è già stata prevista l’incompatibilità con l’ADR | |
MARCHE | Contratto di ricollocazione – FPA |
P.A. TRENTO | Titoli d’acquisto (voucher) per i servizi per l’impiego e per la formazione e ricollocazione dei lavoratori |
SARDEGNA | CRIS – Contratto di ricollocazione in Sardegna |
TOSCANA | Piano Integrato per l’Occupazione, che prevede tra le misure l’assegno di ricollocazione rivolto a disoccupati da 12 mesi (6 mesi nelle aree di crisi complessa e regionale), privi di ammortizzatori sociali |
VENETO | Assegno per il Lavoro: target over35, disoccupati, percettori e non di prestazioni di sostegno al reddito |
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