ANPAL – Decreto 01 febbraio 2022, n. 27
Fondo nuove competenze – Riaperta l’istruttoria delle istanze presentate dopo il 31 maggio 2021
Art. 1
Sono ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data successiva al 31 maggio 2021 h. 15:21 ed entro il 30 giugno 2021, data di chiusura dell’Avviso.
Sono altresì ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data precedente al 31 maggio, ma sospese per le procedure di cui all’art. 4 dell’Avviso.
Resta fermo che il progetto di sviluppo delle competenze e i correlati documenti oggetto di valutazione saranno quelli allegati all’istanza originaria, pertanto non sono ammesse modifiche.
Art. 2
Alla copertura finanziaria di tali istanze si provvede mediante le seguenti risorse:
a) per € 31.555.239,18 con le economie accertate rispetto alle risorse previste dal punto 8 dell’Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020;
b) per € 100.000.000,00 con le risorse di cui all’art. 10-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
c) per € 499.842.317,18 a valere sulle risorse REACT – EU confluite nel PON SPAO – Asse 6 “Interventi REACT EU”, Priorità di Investimento 13.i.
Art. 3
Ai fini della gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria e di richiesta del saldo, nonché al fine di agevolare la fruizione del finanziamento, si applicano le tempistiche previste dall’Avviso approvato con DD 461 del 04.11.2020, salvo le modifiche di cui alle lettere seguenti, determinate dalla complessità dell’intervento, dall’esperienza maturata nella prima fase di sperimentazione e dal rispetto del principio di conservazione. In particolare, si applicano i seguenti termini:
a) a norma del paragrafo 4 dell’Avviso (Istruttoria delle istanze), i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, pena la sospensione dell’istanza. In ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziate, la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza è rigettata con contestuale disimpegno delle somme. Per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione;
b) i termini previsti dal paragrafo 5 dell’Avviso (Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze), possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta tramite il sistema informativo. L’istanza si intende tacitamente accolta decorsi cinque giorni dalla presentazione. Tale procedura si applica ai progetti ammessi ad istruttoria con il presente decreto, nonché ai progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione;
c) per la richiesta di saldo di cui al paragrafo 6.2 dell’Avviso (Richiesta di saldo), si applicano i seguenti termini, decorsi i quali ANPAL procederà senza ulteriore indugio alla revoca del contributo e al disimpegno delle somme:
(i) con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione alla data del presente decreto, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività;
(ii) con riferimento ai progetti già conclusi alla data del presente decreto, sono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni, mentre vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del presente decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni.
d) a norma del paragrafo 6.3 dell’Avviso (Quantificazione del saldo), i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.
Art. 4
Al termine del percorso di sviluppo delle competenze dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021 compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell’ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l’impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e delle Linee guida sopra citate ricorrendo al format di attestato finale di cui all’allegato 7 dell’Avviso, come integrato dalla nota operativa n. 5329 del 5 marzo 2021, approvata con DD. n. 95 del 08.03.2021.
ANPAL, nell’ambito delle attività di monitoraggio fisico dei risultati raggiunti di cui al paragrafo 9 dell’Avviso (Monitoraggio delle attività), si riserva la possibilità di somministrare questionari, anche in formato elettronico, per l’analisi quali-quantitativa degli obiettivi formativi programmati e conseguiti.
ANPAL con il supporto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dispone, anche a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative.
Art. 5
Per la gestione delle attività e per il supporto al R.U.P., ANPAL si avvale della propria struttura in house, Anpal Servizi s.p.a.. Di conseguenza, l’informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’Avviso è integrata al paragrafo. 7 con l’inclusione di Anpal Servizi s.p.a. tra i soggetti a cui sono resi accessibili i dati trattati per le finalità dell’Avviso.
Art. 6
Restano invariate le altre disposizioni dell’Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 nonché le disposizioni integrative adottate con successivi decreti e note, nonché le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo https://www.anpal.gov.it/faq.
La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Eventuali informazioni, integrazioni o modifiche all’Avviso saranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata nel sito internet dell’ANPAL, www.anpal.gov.it.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ANPAL - Decreto 12 novembre 2021, n. 118 - Fondo nuove competenze - Istruttoria delle istanze presentate fino al 31 maggio 2021
- ANPAL - Comunicato 17 settembre 2021 - Fondo nuove competenze, riaperte le istruttorie delle istanze presentate fino al 25 maggio 2021
- Fondo Nuove Competenze - Pubblicato il nuovo avviso Anpal per la presentazione delle domande. Un miliardo di euro a disposizione delle imprese. Istanze a partire dal 13 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023 - ANPAL - Comunicato 10 novembre 2022
- Fondo Nuove Competenze - FNC seconda edizione - Istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze - ANPAL - Nota n. 11790 del 7 agosto 2023
- ANPAL - Comunicato del 7 agosto 2023 - Fondo nuove competenze seconda edizione: istruzioni per attestazione competenze e chiarimenti sulle proroghe
- Fondo nuove competenze seconda edizione, Anpal integra l'avviso 2022 - ANPAL – Decreto n. 345 del 12 dicembre 2022
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