ANPAL – Decreto 02 gennaio 2018, n. 2
Modalità e termini per l’applicazione e la fruizione dell’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”
Articolo 1
Principi generali
1. È istituito l’”Incentivo Occupazione Mezzogiorno”.
2. La gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.
3. Con cadenza mensile l’INPS comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo in parola e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
2. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni di cui al comma 1, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. Nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, l’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
Articolo 6
Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato
1. L’incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall’articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.
Articolo 7
Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis”
1. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
6. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.
Articolo 8
Cumulabilità con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
1. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
Articolo 9
Incumulabilità con altri incentivi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Articolo 10
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L’INPS effettua le seguenti operazioni:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Articolo 11
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall’articolo 12, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Articolo 12
Dotazione finanziaria
1. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro che graveranno sul Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO).
2. A seguito dell’approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO, la dotazione di cui al comma 1 sarà incrementata fino a concorrenza di 500 milioni di euro complessivi.
Articolo 13
Disposizioni finali
1. La disciplina dei rapporti tra l’ANPAL e l’INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 e successive modifiche.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
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