ANPAL – Decreto 07 settembre 2021, n. 48
Modifica termine previsto dall’art. 3, secondo punto, decreto ANPAL n. 69/2021 e Approvazione Nota Interpretativa
Articolo 1
È modificato il termine previsto dall’art. 3, secondo punto, del decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021, secondo quanto di seguito specificato. Il termine entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è stabilito in 40 giorni di calendario dallo scadere dei termini di conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze indicati nell’art. 5 dell’Avviso vigente. Il computo dei 40 giorni decorre dai termini indicati nel medesimo art. 5 dell’Avviso anche nelle ipotesi di conclusione anticipata dei percorsi di sviluppo delle competenze.
Articolo 2
È approvata la Nota Interpretativa ANPAL, in allegato e parte integrante del presente atto, contenente elementi di chiarimento relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC) in relazione a:
i) termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze per il tramite di Avvisi a valere sul conto di sistema del Fondo Paritetico Interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori;
ii) computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo.
Restano invariate le altre disposizioni dell’Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 non menzionate nel presente atto, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo https://www.anpal.gov.it/faq.
La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Eventuali informazioni, integrazioni o modifiche all’Avviso saranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ANPAL - Comunicato 08 settembre 2021 - Fondo nuove competenze, nuova nota interpretativa Anpal
- NOTA INTERPRETATIVA DELL’AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC pubblicato in data 04.11.2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461 del 04.11.2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del 17/02/2021 - ANPAL - Nota 05 agosto 2021
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 - L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1034 depositata il 30 gennaio 2023 - L’errore materiale, come quello dell'inversione del punto con la virgola e viceversa, è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24025 - Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…