ANPAL – Decreto 11 febbraio 2020, n. 52
“IncentivO Lavoro” – Annulla e sostituisce il decreto 06 febbraio 2020, n. 44
Articolo 1
Principi generali
1. E istituito l’ “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro), la cui gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.
2. Con cadenza mensile PINPS comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo in parola e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
2. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazione della legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti all’articolo 12 del presente Decreto Direttoriale.
2. In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione, nei limiti previsti all’articolo 12 del presente Decreto Direttoriale, laddove diversa dalla categoria di regione originaria.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del presente decreto.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
Articolo 6
Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato
1. L’incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
b) oltre i limiti previsti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del presente Decreto Direttoriale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime “de minimi” l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.
Articolo 7
Fruizione dell’incentivo art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014
1. Gli incentivi di cui al presente decreto in alternativa al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, possono essere fruiti alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
6. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Articolo 8
Cumulabilità con altri incentivi
1. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019.
2. L’incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all’articolo 3 del presente Decreto Direttoriale in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Articolo 9
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L’INPS effettua le seguenti operazioni:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Articolo 10
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dai successivi articoli 11 e 12, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Articolo 11
Dotazione finanziaria
1. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 329.400.000,00 trecento ventinovemilioniquattrocentomila,00) che graveranno sul Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 — 2020 (POC SPAO).
Articolo 12
Risorse Impegnate
1. Per l’attuazione dell’incentivo denominato “IO Lavoro” è impegnato, in favore dell’INPS, l’importo di euro 329.400.000,00 trecento ventino vemilioniquattrocentomila,00), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) – CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i e del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020 (POC SPAO) Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i.
2. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziate secondo le modalità di seguito indicate:
a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO);
b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO);
c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.
Articolo 13
Disposizioni finali
1. La disciplina dei rapporti tra TANPAL e l’INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
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