ANPAL – Delibera 02 dicembre 2019, n. 54
Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150
DELIBERA
L’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150”. (Allegato 1 alla presente Delibera).
Allegato 1
Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150
Sulla base della casistica dei ricorsi pervenuti, il Comitato ritiene utile ed opportuno esplicitare i criteri cui si è attenuto e si atterrà, nella valutazione degli stessi in relazione ai sottoelencati punti.
- Modalità di convocazione degli utenti da parte del Centro per l’Impiego
Si considera valida la convocazione effettuata a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC, qualora l’utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
Viene considerata, altresì, valida la convocazione concordata dall’utente con l’operatore del Centro per l’Impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato o in occasione di successivi incontri e di cui sia data evidenza mediante sottoscrizione, da parte dell’utente, di un documento recante gli estremi della convocazione.
La convocazione effettuata con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell’utente, della convocazione stessa, non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.
- Provvedimento sanzionatorio
Il provvedimento sanzionatorio del Cpl deve contenere l’informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso, così come previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i.. In particolare il provvedimento deve recare l’informazione circa la possibilità, per l’interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità, ai sensi dell’articolo 21, comma 12, d.lgs. 150/2015, entro il termine di trenta giorni, con le modalità previste dalla nota ANPAL n. 6509 del 29/05/2018, o all’autorità giudiziaria competente.
- Termini per la presentazione del ricorso
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, con le modalità di cui al punto 1.
Nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità, il Comitato computerà il termine per la presentazione del ricorso a partire dal giorno in cui il ricorrente sia con ogni certezza venuto a conoscenza del provvedimento medesimo (es. notifica dell’avvenuta applicazione della sanzione da parte dell’INPS).
L’avvenuta presentazione del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio costituisce prova dell’avvenuta conoscenza dello stesso.
- Giustificato motivo
Come già affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3374 del 4 marzo 2016, il giustificato motivo di assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro ricorre nei seguenti casi:
- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Con riferimento all’offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo di rifiuto ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), e), f), di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.
4.1 Termini di comunicazione del giustificato motivo
Come già affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3374 del 4 marzo 2016, le ipotesi che giustificano l’assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e ora stabilite per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.
Qualora l’impedimento – anche in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l’Impiego – non consenta all’interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso.
4.2 Modalità di comunicazione del giustificato motivo
La comunicazione del giustificato motivo di assenza va effettuata con le modalità concordate con il Centro per l’Impiego ovvero mediante ogni altra modalità ritenuta idonea a garantire la certezza dell’avvenuto invio della comunicazione.
4.3 Informativa agli utenti
L’utente deve essere messo a conoscenza, tramite opportuna informativa, di quali siano le cause di giustificato motivo di assenza e del termine entro il quale è possibile comunicare lo stesso al Centro per l’Impiego, nonché sulle modalità con cui effettuare le relative comunicazioni.
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