ANPAL – Delibera 20 luglio 2018, n. 29
Regolamento di organizzazione ANPAL
Delibera
di approvare il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, come da documento allegato che costituisce parte integrante della delibera, che annulla e sostituisce la delibera n. 11 del 4 aprile 2018;
di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti conseguenti ai fini della necessaria approvazione del Regolamento.
Regolamento di organizzazione del funzionamento delle strutture
Articolo 1
(Oggetto e principi generali di organizzazione)
Il presente regolamento di organizzazione adottato ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto approvato con DPR 26 maggio 2016 n. 108, disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’ANPAL.
L’organizzazione e il funzionamento interno dell’ANPAL si ispirano ai seguenti principi:
a) economicità e razionale impiego delle risorse;
b) imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
c) efficienza e flessibilità dell’ordinamento interno delle strutture, al fine di rispondere con tempestività agli obiettivi attribuiti all’ANPAL;
d) chiara individuazione dei compiti all’interno delle strutture, al fine di favorire il decentramento delle responsabilità operative;
e) chiara definizione degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura e adozione di soluzioni organizzative che prevedano lavori di gruppo e per processi;
f) promozione del merito e delle professionalità, anche mediante strumenti premiali.
Le relazioni interne ed esterne sono improntate alla collaborazione e alla semplificazione.
Tutti i processi interni e esterni sono improntati a principi di digitalizzazione e dematerializzazione.
Articolo 2
(Ruoli)
Sono istituiti i seguenti ruoli dell’ANPAL:
a) ruolo del personale di livello dirigenziale non generale;
b) ruolo del personale non dirigenziale amministrativo;
c) ruolo del personale proveniente da enti di ricerca.
Il personale dirigenziale dell’ANPAL e quello non dirigenziale proveniente dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto nei ruoli del personale amministrativo. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’ANPAL si applicano, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
Il personale proveniente dai ruoli dell’INAPP è iscritto in un apposito molo riservato al personale proveniente da enti di ricerca; ad esso continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall’ente di provenienza.
Al personale di cui ai commi 2 e 3 continua ad applicarsi, fino alla definizione di un contratto integrativo di ente, il contratto integrativo dell’ente di provenienza.
Per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l’ANPAL, in accordo con l’INAPP, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell’INAPP, ai fini della cessione dei relativi contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 13 aprile 2016.
Articolo 3
(Uffici di supporto agli organi dell’ANPAL)
Il presidente si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica e di un ufficio di segreteria degli organi collegiali; ai suddetti uffici è assegnato personale di livello non dirigenziale individuato tra quello già trasferito nei ruoli dell’ANPAL o in posizione di comando o distacco da altre amministrazioni, il quale non percepisce compensi aggiuntivi in relazione a tale assegnazione.
I responsabili degli uffici di cui al comma 1, appartenenti al personale di livello non dirigenziale di ruolo o in posizione di comando o distacco da altre amministrazioni, sono nominati dal direttore generale, su indicazione del Consiglio di amministrazione, per un periodo di durata massima di tre anni.
A supporto degli organi dell’ANPAL opera un ufficio stampa, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 150/2000, composto di personale interno all’amministrazione, in numero non superiore a quattro unità. L’Ufficio stampa svolge le proprie funzioni sulla base delle direttive del presidente raccordandosi anche con la struttura amministrativa.
Articolo 4
(Organizzazione delle strutture della Direzione generale)
Il direttore generale costituisce il vertice amministrativo dell’ANPAL.
Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.
Il direttore generale è tenuto al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ovvero l’inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell’incarico.
Il direttore generale è coadiuvato da una segreteria tecnica, a cui è assegnato personale di livello non dirigenziale individuato tra quello già trasferito nei ruoli dell’ANPAL o in posizione di comando o distacco da altre amministrazioni, il quale non percepisce compensi aggiuntivi in relazione a tale assegnazione.
Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 4, appartenente al personale di livello non dirigenziale di ruolo o in posizione di comando o distacco da altre amministrazioni, è individuato, per un periodo di durata massima di tre anni, dal direttore generale.
Il direttore generale può nominare un vicario, scelto tra i titolari di uffici dirigenziali di livello non generale, affinché svolga, in sua assenza, i relativi compiti, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del DPR 26 maggio 2016, n. 108.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DPR 26 maggio 2016, n. 108, l’ANPAL si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale, e quattro strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica.
Articolo 5
(Strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica)
Le strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, sono costituite in numero di quattro con le seguenti funzioni:
a) Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica I – monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego e delle politiche occupazionali — con le seguenti funzioni:
– definizione delle specifiche tecniche del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.150 del 2015), e definizione del fascicolo del lavoratore;
– sfruttamento statistico del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini del monitoraggio dei servizi per l’impiego;
– monitoraggio e valutazione del Piano nazionale per la Garanzia Giovani;
– monitoraggio delle politiche del lavoro, anche in correlazione con le politiche di sviluppo locale ed agli interventi volti ad affrontare i casi di crisi aziendali.
b) Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica II – Monitoraggio e valutazione della formazione professionale e del Fondo Sociale europeo – con le seguenti funzioni:
– definizione delle specifiche tecniche e sfruttamento statistico del sistema informativo della formazione professionale;
– monitoraggio delle attività di formazione a finanziamento pubblico;
– monitoraggio delle attività di formazione cofinanziate dai fondi interprofessionali per la formazione continua;
– supporto nell’implementazione del sistema informativo delle Professioni, dell’occupazione e dei fabbisogni;
– monitoraggio e valutazione delle attività finanziate dai programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
c) Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica III – Ufficio di statistica e supporto metodologico — con le seguenti funzioni:
– raccordo con il Sistema Statistico Nazionale;
– sviluppo di metodologie a supporto della gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche occupazionali e della formazione, ivi inclusa la definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, e dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all’articolo 18 del decreto istitutivo;
– supporto statistico metodologico.
d) Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica IV — Analisi di contesto e comparative —con le seguenti funzioni:
– analisi del contesto economico ed occupazionale;
– sfruttamento statistico delle comunicazioni obbligatone;
– analisi comparative a livello nazionale ed internazionale in materia di politiche attive del lavoro.
Il responsabile di struttura è nominato dal direttore generale, tra i dipendenti, anche a tempo determinato, iscritti nel ruolo del personale proveniente da enti di ricerca, nonché tra il personale comandato da enti di ricerca, all’esito di un interpello e della successiva valutazione delle candidature da parte di una commissione nominata dal direttore generale.
Con atto organizzativo del direttore generale le strutture possono articolarsi in gruppi di ricerca e consulenza tecnico-scientifica.
Il responsabile del gruppo di ricerca è nominato dal direttore generale tra i dipendenti, anche a tempo determinato, iscritti nel ruolo del personale proveniente da enti di ricerca, nonché tra il personale comandato da enti di ricerca, all’esito di un interpello e della successiva valutazione delle candidature da parte di una commissione nominata dal direttore generale, di cui fa parte il responsabile di struttura interessato o di un suo delegato.
Ai responsabili delle strutture di ricerca e consulenza tecnico-scientifica e dei gruppi di ricerca e consulenza tecnico-scientifica è attribuita la posizione organizzativa corrispondente ai sensi dei CCNL e CCNI vigenti.
Articolo 6
(Uffici dirigenziali non generali)
Gli uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, sono di seguito elencati.
a) Divisione I – Gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio, che esercita le seguenti funzioni:
– sovraintende alla gestione del personale, curandone lo sviluppo e la crescita professionale e promuovendone il benessere organizzativo, identificando, in raccordo con gli altri responsabili di struttura e con il direttore generale, percorsi di carriera e il potenziale di crescita;
– definisce i piani formativi, raccogliendo le esigenze formative dalle altre strutture, dirigenziali e non, e identificando percorsi formativi personalizzati, anche in accompagnamento alle modifiche organizzative;
– supporta il direttore generale nei rapporti con le organizzazioni sindacali;
– gestisce gli aspetti economico-patrimoniali, contabili e finanziari dell’Agenzia, ivi inclusa la redazione dei bilanci;
– supporta il direttore generale nella gestione del processo di programmazione e controllo;
– avvio e gestione dei procedimenti disciplinari.
b) Divisione II — Gestione contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi; controllo di gestione, che esercita le seguenti funzioni:
– assicura la gestione dei processi di acquisto, attraverso la programmazione e la realizzazione delle relative procedure;
– garantisce la gestione amministrativa dei servizi e delle forniture a carattere trasversale;
– gestisce il contenzioso, anche relativo alle programmazioni FSE concluse, e il processo di raccolta, aggiornamento e comunicazione alla CE relativo alle schede OLAF in capo all’Agenzia;
– gestisce gli aspetti logistici, ivi incluso il servizio di corrispondenza;
– è responsabile degli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
c) Divisione III — Autorità di Gestione dei Programmi operativi, che esercita le seguenti funzioni:
– definisce, sulla base degli indirizzi del vertice amministrativo, e in coerenza con le indicazioni delle autorità Capofila, la programmazione dei programmi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
– definisce, sulla base degli indirizzi del vertice amministrativo, i progetti finanziabili a valere sui programmi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo;
– gestisce le risorse dei programmi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo, monitorando le risorse impegnate e quelle spese, ed assicurando il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai programmi;
– presiede al controllo di primo livello sulle attività dei programmi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo;
– definisce i rapporti con i soggetti beneficiari e gli organismi intermedi.
d) Divisione IV — Formazione professionale e gestione delle crisi aziendali, che esercita le seguenti funzioni:
– promuove e coordina i programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, in raccordo con la Divisione V, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– garantisce il coordinamento e il supporto tecnico e regolatorio in materia di formazione per gli occupati (cd. formazione continua);
– esercita la vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, predisponendo un rapporto annuale;
– esercita le attività di programmazione, gestione, controllo e monitoraggio finanziario proprie dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
– svolge, anche mediante il coinvolgimento di Anpal Servizi S.p A., ed in raccordo con la Divisione III, attività di assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni nonché, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
– gestisce, anche mediante il coinvolgimento di Anpal Servizi S.p.A., ed in raccordo con la Divisione III, programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni;
– svolge le funzioni di autorità di certificazione nell’ambito dell’attuazione di iniziative cofinanziate dai Fondi comunitari.
e) Divisione V — coordinamento dei servizi per il lavoro e del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette, che esercita le seguenti funzioni:
– coordina la gestione dell’Assicurazione sociale per l’impiego;
– coordina la gestione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18, del collocamento dello spettacolo e del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei disoccupati;
– definisce gli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto;
– gestisce politiche finalizzate al reimpiego dei lavoratori, ivi incluso l’assegno di ricollocazione;
– anche in raccordo con le strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico scientifica, effettua proposte in tema di determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell’articolo 12;
– coordina l’attività della rete Eures, di cui al Regolamento UE 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) 492/2011 e 1296/2013;
– gestisce l’albo nazionale delle agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
– definisce e gestisce, anche mediante l’attivazione di ANPAL Servizi S.p.A. ed in raccordo con la Divisione III, programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali;
– svolge attività di supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati;
– gestisce il Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
– gestisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e cura i procedimenti per l’accreditamento nazionale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
f) Divisione VI — coordinamento territoriale e autorità capofila FSE, che esercita le seguenti funzioni:
– promuove, coordina, accompagna e monitora, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché i programmi finanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
– promuove e accompagna, secondo gli indirizzi del vertice amministrativo, interventi trasversali ai programmi cofinanziati dai Fondi Europei;
– coordina, in raccordo con la Divisione I, le azioni relative al piano di rafforzamento amministrativo (PRA) dell’Agenzia;
– si raccorda con le strutture territoriali, accompagnando e monitorandone le attività ed assicurando il necessario supporto informativo ed organizzativo alle Divisioni III, IV e V;
– assicura la partecipazione alle reti europee in materia di mobilità transnazionale;
– coordina le attività dell’Agenzia in materia di partecipazione ai progetti europei a finanziamento diretto.
g) Divisione VII — gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle iniziative di comunicazione, che esercita le seguenti funzioni:
– sviluppa e gestisce in maniera integrata il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della realizzazione del Fascicolo del lavoratore;
– predispone strumenti tecnologici per il supporto all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
– sviluppa e gestisce i sistemi informativi gestionali a supporto delle funzioni di autogoverno;
– sviluppa e gestisce i sistemi informativi gestionali a supporto della gestione e certificazione delle spese connesse ai programmi cofinanziati con fondi strutturali;
– gestisce le interlocuzioni con altri enti, anche sovranazionali, ai fini dell’interoperabilità e dell’interscambio di dati;
– svolge le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali di cui l’Agenzia sia titolare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
– sviluppa e gestisce il sistema informativo della formazione professionale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale avviene ai sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte ivi applicabile.
Il direttore generale provvede alla attribuzione dell’incarico mediante valutazione comparativa delle candidature pervenute all’esito della pubblicazione della posizione vacante sul sito internet dell’Agenzia, sezione trasparenza, per almeno 10 giorni lavorativi.
Articolo 7
(Formazione del personale)
L’ANPAL promuove e attua interventi specifici di formazione nell’ambito dei piani triennali e promuove anche iniziative formative organizzate dal personale interno e finalizzate all’approfondimento e alla diffusione di competenze e conoscenze tra i diversi uffici di diretta collaborazione e in linea alla direzione generale.
Le attività di cui al comma 1 sono svolte a invarianza di oneri.
Articolo 8
(Reclutamento del personale)
Le procedure di reclutamento, ai sensi del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, devono garantire l’adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità, e assicurino l’adeguato accesso dall’esterno, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all’ausilio dei sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
Per quanto non espressamente previsto dal comma 1 del presente articolo si richiama la disciplina in materia di reclutamento di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 35 del D. lgs del 30 marzo 2001, n. 165.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D. Lgs. 150 del 2015, una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall’ANPAL è riservata al personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.
Articolo 9
(Valutazione del personale dirigenziale non generale)
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito l’OIV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, definisce meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dall’Agenzia, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
Il direttore generale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f), dello Statuto, provvede alla valutazione dei dirigenti, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.
La valutazione ha per oggetto le prestazioni dei dirigenti, anche in relazione all’organizzazione degli uffici e allo sviluppo delle risorse umane ad esse assegnate.
Articolo 10
(Valutazione del personale non dirigenziale)
Il direttore generale, sentito anche l’OIY del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, definisce metodi e tecniche di valutazione che garantiscano efficienza, trasparenza e oggettività.
I dirigenti provvedono alla valutazione del personale non dirigenziale assegnato ai propri uffici, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2009, comunicandone gli esiti al direttore generale.
Articolo 11
(Misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità)
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i dirigenti di ruolo in servizio il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia.
In particolare, in applicazione di quanto previsto dalla legge 190 del 2012, il direttore generale attribuisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali assicurando la rotazione nei medesimi, nei settori particolarmente esposti e sensibili.
Articolo 12
(Incarichi a soggetti esterni all’amministrazione)
In relazione alla complessità dei compiti assegnati all’ANPAL, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 l’ANPAL può stipulare contratti di collaborazione con esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale.
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