ANPAL – Deliberazione 23 maggio 2018, n. 20
Sistema dell’ammissione di membri e partner alla rete EURES
Delibera
a) di approvare il documento “Sistema per l’ammissione di membri e partner alla rete EURES al sensi del Regolamento UE 2016/589”;
b) di dare mandato al Direttore Generale di adottare metodi puntuali di verifica sui requisiti professionali degli operatori che partecipano alla rete, e in ogni caso di riferire periodicamente al Consiglio di amministrazione sull’andamento delle autorizzazioni ad operare;
c) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti conseguenti, in attuazione della delibera.
Allegato
Sistema per l’ammissione di membri e partner alla rete Eures
PREMESSA
Il 13 aprile 2016 è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito Regolamento) “Relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), l’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013”, entrato in vigore a Maggio dello stesso anno.
Obiettivi del Regolamento sono l’ampliamento della Rete EURES, con criteri di piena trasparenza, uno staff di qualità elevata, una maggiore e più efficiente sistema di scambio di dati e, infine, l’integrazione del servizio EURES in un ampio catalogo di servizi (politiche attive).
È necessaria un’applicazione più uniforme della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, dei servizi di sostegno e dello scambio di informazioni sulla mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione. È opportuno, pertanto, ricostituire e riorganizzare la rete EURES alla luce del quadro normativo riveduto al fine di rafforzarla ulteriormente. È opportuno, inoltre, definire le funzioni e le responsabilità dei diversi soggetti facenti parte della rete EURES.
La rete EURES dovrebbe essere maggiormente adeguata all’evoluzione del mercato e dei servizi di reclutamento. L’emergere di vari tipi di servizi per l’impiego indica la necessità di uno sforzo comune da parte della Commissione e degli Stati membri per l’ampliamento della rete EURES quale strumento principale dell’Unione per la prestazione di servizi di reclutamento in tutta l’Unione.
Un ampliamento della partecipazione alla rete EURES avrebbe vantaggi sociali, economici e finanziari e potrebbe anche contribuire a generare forme innovative di apprendimento e cooperazione, anche in materia di norme di qualità per le offerte di lavoro e di servizi di sostegno a livello nazionale, regionale, locale e transfrontaliera e potenzierebbe l’efficienza della prestazione di servizi, attraverso l’agevolazione dei partenariati, il rafforzamento della complementarità e il miglioramento della qualità, e accrescerebbe la quota di mercato della rete EURES in quanto i nuovi partecipanti metterebbero a disposizione le loro offerte e domande di lavoro e i loro curriculum vitae (CV) e offrirebbero servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro.
Date le loro competenze in materia di organizzazione dei mercati del lavoro, spetta agli Stati membri la competenza di ammettere, sul loro territorio, i soggetti quali Membri e Partner di EURES
Tale ammissione è soggetta ai criteri minimi comuni definiti nell’Allegato I del Regolamento, al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento al momento dell’adesione alla rete EURES.
È previsto, altresì, che gli Stati membri possano revocare detta ammissione qualora un’organizzazione cessi di soddisfare i criteri in base ai quali è stato ammesso.
Uno degli obiettivi della rete EURES è sostenere una mobilità del lavoro equa e volontaria all’interno dell’Unione e, pertanto, i criteri minimi comuni da applicare nell’ammettere i soggetti nella rete EURES includono, altresì, l’obbligo di impegnarsi a rispettare pienamente le norme vigenti in materia di lavoro e le pertinenti disposizioni di legge, compreso il principio di non discriminazione.
Gli Stati membri possono rifiutare o revocare l’ammissione dei soggetti che violano le norme in materia di lavoro e le disposizioni di legge, in particolare quelle riguardanti la retribuzione e le condizioni di lavoro. In caso di rifiuto o di revoca dell’ammissione sulla base del mancato rispetto di tali norme o disposizioni, l’Ufficio di Coordinamento Nazionale (di seguito, UCN) competente deve informare l’Ufficio Europeo di Coordinamento, il quale inoltra l’informazione agii altri UCN.
Gli Uffici di Coordinamento Nazionali adottano misure adeguate in relazione ai soggetti che operano sul loro territorio conformemente al rispettivo diritto e prassi nazionali.
A tal fine il Regolamento sostituisce il quadro normativo relativo a EURES, di cui al capo II del Regolamento (UE) n. 492/2011 e alla Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione ridefinendo, tra l’altro, la composizione della rete EURES (Art. 7 del Regolamento).
Gli Stati membri designano i Servizi Pubblici per l’Impiego (di seguito, SPI) che operano a livello nazionale come Membri di EURES, assicurando che adempiano a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e rispettino almeno i criteri minimi comuni figuranti nell’Allegato I del Regolamento. Gli SPI potranno adempiere ai propri obblighi in quanto Membri di EURES anche tramite soggetti che agiscono sotto la loro responsabilità, sulla base della delega, dell’esternalizzazione o di accordi specifici (Art. 10 del Regolamento).
Inoltre, ciascuno Stato membro deve istituire, entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammettere alla rete ulteriori soggetti come Membri (diversi dagli SPI) e Partner di EURES, monitorare le loro attività e verificare il rispetto del diritto applicabile nell’attuare il Regolamento e, se necessario, revocare le ammissioni (Art. 11 del Regolamento).
La Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 1255/2017 definisce il Modello che gli Stati Membri devono utilizzare per descrivere i loro sistemi di ammissione dei Membri (diversi dagli SPI) e dei Partner EURES da istituirsi a norma del Regolamento.
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall’Articolo 11 del Regolamento e sulla base del Modello definito dalla Decisione di esecuzione, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro, presso cui è istituito l’Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES, definisce il presente “Sistema di ammissione alla rete EURES” (di seguito “Sistema”).
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 Normativa di riferimento
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”, e in particolare gli articoli 4 “Agenzie per il lavoro” e 6 “Regimi particolari di autorizzazione” (di seguito “d.lgs.276/03”).
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, c, 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e in particolare l’art. 12 “Accreditamento dei servizi per il lavoro” (di seguito “d.Igs 150/15”}.
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione che ha istituito meccanismi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e di scambio di informazioni.
Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 “relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n 492/2011 e (UE) n. 1296/2013”.
Decisione n. 573/2014 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 su “una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI)”.
Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 286 del 26 settembre 2016.
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione dell’11 luglio 2017 relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES.
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione dell’11 luglio 2017 relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l’incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES.
Art 2 Definizioni
Ufficio Europeo di Coordinamento (UCE): nominato dalla Commissione Europea e istituito in seno alla stessa è incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;
Uffici di Coordinamento Nazionali (UCN): nominati dagli Stati membri sono responsabili dell’applicazione del Regolamento nel rispettivo Stato membro, possono essere i propri SPI,
Servizi pubblici per l’impiego o SPI: organizzazioni degli Stati membri che fanno capo alle competenti istituzioni il cui compito è attuare politiche attive del lavoro ed erogare servizi per l’impiego di qualità nell’interesse pubblico: rientrano tra questi le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e s.m.i.;
Line Manager: referente delle competenti strutture regionali in materia di servizi per il lavoro, per l’implementazione delle attività EURES a livello regionale, nel rispetto del programma di lavoro nazionale, di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) 2016/589, e di altri progetti e/o iniziative promosse a livello europeo e nazionale, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 286 del 26 settembre 2016.
Membro EURES: gli SPI designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 del Regolamento e i soggetti ammessi, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, all’iscrizione nell’elenco dei Membri e Partner e che partecipano alla rete EURES adempiendo a tutti i compiti di cui all’articolo 12, comma 2 del medesimo Regolamento;
Partner EURES: i soggetti ammessi, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, all’iscrizione nell’elenco dei Membri e Partner e che partecipano alla rete EURES adempiendo ad almeno uno dei compiti di cui all’articolo 12 comma 2 del medesimo Regolamento;
Lavoratore frontaliero. un lavoratore che eserciti un’attività subordinata in uno Stato membro e che risieda in un altro Stato membro, nel quale tale lavoratore rientra solitamente ogni giorno o almeno una volta la settimana;
Assistente EURES (EURES Assistant): operatore che ha concluso la formazione di base, erogata dall’UCN, abilitato ad erogare servizi di prima informazione e assistenza.
Consulente EURES (EURES Advisor): operatore che ha concluso la formazione di base e la formazione più avanzata, quest’ultima di competenza dell’Ufficio Europeo di Coordinamento, abilitato ad erogare tutti i servizi EURES.
Corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro: lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV;
Piattaforma informatica comune: l’infrastruttura informatica e le piattaforme correlate istituite a livello dell’Unione ai fini della trasparenza e della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro conformemente al Regolamento UE 589/2016;
Sede operativa adibita a sportello: la struttura individuata dai Membri e i Partner di EURES, quali gli uffici di collocamento e di reclutamento, i cali center e i servizi self-service conformemente ai criteri nazionali, attraverso la quale i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al Regolamento.
Art.3 Campo di applicazione
Il presente Sistema rappresenta una prima attuazione del Regolamento (UE) 2016/589, sulla quale l’UCN effettuerà un costante monitoraggio e la valutazione, ai fini dell’implementazione o della revisione del Sistema stesso.
Art. 4 Soggetti ammessi si a presentazione delle istanze
In fase di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 3, possono presentare istanza di ammissione:
a) Le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276,
b) I soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (regimi particolari di autorizzazione),
c) I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell’accreditamento.
CAPO II Criteri e requisiti per la presentazione delle istanze
Art. 5 Criteri minimi previsti dai Regolamento e criteri e requisiti nazionali
Ai fini dell’ammissibilità dell’iscrizione all’elenco dei Membri e Partner della rete EURES, i soggetti di cui all’art. 4 dovranno rispettare i criteri minimi comuni di cui all’Allegato I del Regolamento, come di seguito individuati e integrati, ai sensi dell’art. 11, c. 2 del Regolamento, con criteri e requisiti ulteriori necessari a una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l’impiego e a una gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro in Italia.
I Membri devono essere in grado di svolgere tutti i compiti, di cui all’art 12, c 2, del Regolamento:
a) Alimentare la disponibilità di offerte di lavoro sul portale EURES;
b) Alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di cv sul portale EURES;
c) Erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro, sia in presenza, sia online.
I Partner, a differenza dei Membri, dovranno svolgere fino a un massimo di due dei compiti di cui all’art. 12, c. 2 del Regolamento e potranno avere dimensioni ridotte e limitate risorse finanziarie.
La possibilità di divenire Partner, ai sensi del Regolamento, è concessa solo sulla base di adeguate giustificazioni quali, ad esempio, le dimensioni ridotte del richiedente, le sue limitate risorse finanziarie, la non erogazione, in via generale, dell’intera gamma dei compiti richiesti o il fatto che si tratti di un’organizzazione senza scopo di lucro.
5.1 Criteri e requisiti nell’ambito della Prestazione di servizi
5.1.1. Requisiti generali di ammissibilità
a) criteri autorizzativi;
I soggetti di cui al precedente articolo 4 devono, alla data della presentazione dell’istanza, non essere oggetto di provvedimento di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento, nonché essere presenti nel rispettivo albo:
– l’albo informatico delle agenzie per il lavoro, ai sensi dell’articolo 4, c. 1 del d.lgs.276/2003, per i soggetti di cui all’art. A lettera a} e b) del presente documento;
– l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi dell’articolo 12, c.3 del d.lgs.150/2015 per i soggetti di cui all’art. 4 lettera c) del presente documento.
In caso di revoca del provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione, intervenuta ad ammissione avvenuta, il soggetto decade dalla permanenza nell’elenco dei Membri e Partner EURES. In caso di sospensione del provvedimento di accreditamento e/o di autorizzazione, il soggetto è altresì sospeso dall’elenco dei Membri e Partner EURES.
b) criteri di aderenza a normative
I soggetti ammessi sono in regola all’atto dell’ammissione e si impegnano nel momento dell’erogazione dei servizi a porre in essere meccanismi e procedure adeguate onde verificare e assicurare:
– il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
– il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i);
– la fornitura dei propri servizi a tutti gli utenti, persone o imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà all’inserimento lavorativo;
– la conformità, per il personale adibito all’erogazione dei servizi, dei contratti di tipo subordinato ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
– il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
– il rispetto del principio di gratuità delle attività e dei servizi di sostegno EURES svolti nei confronti dei lavoratori;
– il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 150/2015 per quanto riguarda la partecipazione alla rete dei servizi per le politiche del lavoro e i servizi per coloro che si attivano nella ricerca del lavoro;
– l’osservanza delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del divieto di indagine sulle opinioni di cui all’art. 10, del D.lgs. n. 276/2003; la regolarità rispetto alle prescrizioni relative alla qualità dei dati relativi alla comunicazione delle offerte di lavoro ai sensi dell’art 9, del D.lgs. n. 276/2003.
5 1.2 Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi
I soggetti ammessi devono dimostrare abilità e comprovata capacità di offrire servizi di corrispondenza delle offerte e domande di lavoro, i servizi di sostegno o entrambi, di cui al Regolamento.
I soggetti ammissibili devono avere sedi o corrispondenti partner in almeno un altro paese dell’Unione Europea e/o devono dimostrare di aver realizzato, o avere attivi, progetti di selezione o ricollocazione in ambito transnazionale nei paesi dell’Unione Europea.
5.1.3 Accessibilità canali
I soggetti devono dimostrare capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili all’utenza.
È necessario disporre almeno di un sito Internet/web, se del caso in aggiunta di un APP, che preveda una sezione dedicata ad annunci di lavoro costantemente aggiornati e/o una sezione dedicata all’inserimento on line di candidature. L’accesso deve essere agevole allo staff EURES della stessa organizzazione.
Nel sito internet/web deve essere presente l’informativa su! trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, a livello europeo e nazionale, con una apposita sezione per il rilascio del consenso, da parte dei lavoratori, al conferimento telematico dei dati all’UCN, prevedendo una scelta tra una serie di opzioni volte a limitare l’accesso ai propri dati o a determinati attributi. Deve essere prevista, inoltre, la possibilità che i destinatari dei servizi possano revocare in qualsiasi momento i! loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti.
I soggetti devono rendere disponibile sui sito Internet/web una sezione dedicata a EURES, con indicazione dei servizi e delle attività fornite, con link al “portale EURES” della Commissione europea, così come provvedere che tutti i portali di ricerca del lavoro gestiti direttamente indichino chiaramente il portale EURES e a esso rinviino in modo facilmente accessibile e chiaro. Inoltre, dovrà essere presente un link che rinvii alla sezione EURES del portale ANPAL.
Per ciascuna sede operativa ammessa, in cui si erogano i servizi in presenza, è richiesta la definizione, il rispetto e la pubblicizzazione di un orario minimo di apertura al pubblico, non inferiore a 20 ore settimanali, assicurato dallo staff EURES presso una sede operativa aperta al pubblico, o tramite un canale telefonico, un indirizzo di posta elettronica o una chat. L’orario di disponibilità del servizio EURES, le attività e i servizi erogati dallo staff EURES devono essere adeguatamente pubblicizzati, sul sito e su ogni canale utilizzato dal soggetto per la promozione.
Disponibilità di una o più sedi operative aperte ai pubblico i cui locali siano adeguati alla normativa in materia di barriere architettoniche e accessibilità per i disabili.
5.1.4 Rinvio agli altri Membri o Partner
I soggetti ammessi devono dimostrare capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri Membri o Partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori, a livello nazionale ed europeo.
I soggetti devono assicurare tale rinvio e strutturare nel proprio sito, nella sezione dedicata a EURES, note informative e link utili.
5.2 Criteri e requisiti nell’ambito della Partecipazione alla rete EURES
5.2.1 Trasmissione dei dati
I soggetti richiedenti devono assicurare la disponibilità di collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Portale ANPAL.
Si deve garantire, inoltre, il conferimento dei dati e delle informazioni obbligatorie di cui all’art. 12, par. 6 del Regolamento e la gestione del loro trasferimento, in modo tempestivo e affidabile.
5.2.2 Criteri di uniformità delle comunicazioni
I soggetti ammessi si impegnano a rispettare le norme tecniche e i formati per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni, secondo gli standard tecnici stabiliti dalla Commissione Europea e/o dall’ANPAL.
5.2.3. Collaborazione con UCN e con i Line Managers
I soggetti ammessi si attengono alle disposizioni e alle regole di funzionamento della rete EURES stabilite dall’UCN, che è responsabile del coordinamento delle attività a livello nazionale.
I soggetti ammessi si impegnano a contribuire all’attività di programmazione delle attività della rete EURES, nonché a trasmettere allo stesso informazioni sulla prestazione di servizi e sui risultati conformemente alle modalità e alle tempistiche stabilite dall’UCN.
I soggetti ammessi si impegnano, altresì, a coordinarsi con i Line Managers, per (e attività delia rete EURES sul territorio regionale di riferimento.
5.2.4. Requisiti professionali
I soggetti ammessi devono garantire la disponibilità di risorse umane adeguate per le diverse funzioni da svolgere. In particolare:
a) I soggetti devono avere nel proprio organico e assegnare al servizio EURES almeno un operatore per ciascuna sede operativa ammessa e aperta al pubblico, con i requisiti richiesti per l’erogazione di ciascuno dei servizi forniti. Gli operatori devono essere in numero comunque tale da garantire l’erogazione dei servizi stessi, compresa la copertura di disponibilità negli orari minimi di servizio definiti ed esposti in ogni sede operativa, sia presso la sede stessa sia nell’ambito dei servizi online o tramite chat o telefono o e-mail
b) Le competenze minime richieste agli operatori per garantire il livello qualitativo di servizio richiesto includono:
– conoscenza certificata della lingua inglese a livello minimo B2 del Quadro comune europeo della conoscenza delle lingue,
– conoscenza dei principali programmi informatici che comprendano la capacità di utilizzare gli applicativi informatici per la gestione di testi, fogli di calcolo, database, posta elettronica, internet;
– conoscenza della disciplina in materia di contratti di lavoro e mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, previste dalla normativa vigente
– conoscenza ed esperienza in attività di promozione e comunicazione.
È, inoltre, richiesta una esperienza professionale maturata nello svolgimento in attività di orientamento professionale, incontro domanda/offerta di lavoro nell’ambito della mobilità professionale transnazionale, della durata minima di due anni.
Nel caso di erogazione di servizi a soggetti con disabilita, l’operatore deve avere competenze ed esperienza specifiche nell’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili, così come definito dalla normativa nazionale vigente.
Gli operatori che presentano i requisiti professionali di cui sopra, sono ammessi a svolgere il servizio EURES esclusivamente a seguito del completamento dì un apposito percorso di formazione erogato dall’UCN e dalla Commissione Europea, secondo le modalità e la tempistica da questi stabilita.
5.2.5 Qualità e formazione del personale
I soggetti ammessi si impegnano a garantire adeguate le seguenti norme di qualità in relazione al personale:
– consentire l’accesso del personale destinato a svolgere attività EURES ai moduli del programma comune di formazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii del Regolamento, nonché alle attività formative organizzate dall’UCN;
– favorire la predisposizione di apposite attività formative anche all’interno dell’organizzazione, per l’aggiornamento costante dello staff EURES sulle materie inerenti lo svolgimento del servizio.
5.2.6 Marchio EURES
I soggetti ammessi si impegnano a utilizzare il “marchio EURES” solo per i servizi e le attività connessi alla rete EURES.
CAPO III Processo per l’ammissione di Membri e Partner
Art. 6 Pubblicazione
La delibera di approvazione del presente sistema è pubblicata sul Portale dell’ANPAL, all’indirizzo www.anpal.gov.it, nella sezione dedicata alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL e nella sezione EURES
Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle istanze
Nelle more della predisposizione di modalità telematiche per la presentazione delle istanze, le stesse possono essere presentate, tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata: divisione.5@pec anpal.gov.it e, in copia, all’indirizzo e-mail: ammissioneeures@anpal.gov.it allegando la modulistica richiesta al competente Ufficio di Coordinamento Nazionale (Divisione 5), a far data dalla pubblicazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL, che approva il presente Sistema di ammissione.
II procedimento di ammissione si conclude nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza completa da parte dell’Ufficio, decorsi i quali, fatta salva la richiesta di integrazioni documentali utili al prosieguo dell’istruttoria, l’istanza si intende accolta.
In caso di richiesta di ammissione da parte di un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro dalle Regioni/P.A., l’UCN si coordina con il Line Manager, laddove siano necessari approfondimenti in merito alla sussistenza del requisito.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990.
L’unità responsabile del procedimento è la Divisione 5 dell’ANPAL, presso cui è incardinato l’Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES.
Le informazioni e le richieste di chiarimento in merito al presente sistema di ammissione alla rete EURES possono essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: ammissioneeures@ anpal.gov.it
Le domande più frequenti sono trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul portale dell’ANPAL, nell’apposita sezione dedicata alla rete EURES.
La modulistica per la presentazione delle istanze di ammissione alla rete EURES è adottata con appositi atti dell’UCN.
Art. 8 Diffida, sospensione e revoca dell’ammissione alla rete EURES in qualità di Membro o Partner EURES
In caso di circostanziate segnalazioni pervenute, di irregolarità riscontrate nell’esercizio delle verifiche e dei controlli effettuati sul corretto svolgimento delle attività, nonché nelle ipotesi di carenza di uno o più requisiti previsti per l’ammissione al presente sistema, l’UCN diffida il soggetto interessato a sanare le irregolarità riscontrate e/o a fornire eventuali chiarimenti in merito, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.
Nel caso in cui il soggetto, oggetto di diffida, non provveda a sanare le irregolarità o a fornire i chiarimenti richiesti o i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, l’UCN sospende – dandone adeguata comunicazione – l’ammissione alla rete EURES, Nel periodo di sospensione dell’autorizzazione, il soggetto sospeso non potrà svolgere l’attività oggetto dell’autorizzazione.
Decorsi trenta giorni dal provvedimento di sospensione, ove persista la situazione di irregolarità o i chiarimenti e la documentazione a supporto non risultino ancora sufficienti, l’UCN dispone la revoca del provvedimento di ammissione e la conseguente cancellazione dall’Elenco dei Membri e Partner EURES.
L’UCN provvede, altresì, direttamente alla revoca del provvedimento di ammissione alla rete EURES, nell’ipotesi di revoca del provvedimento di autorizzazione e iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro e/o di revoca del provvedimento di accreditamento ai servizi per il lavoro, quale condizione legittimante per la permanenza nell’elenco dei Membri e Partner EURES
Una volta revocato il provvedimento di autorizzazione, una nuova istanza potrà essere presentata decorsi almeno dodici mesi.
L’UCN e i Line Managers cooperano nello scambio di informazioni in merito ai soggetti ammessi, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990.
CAPO IV – Obblighi, compiti e modalità di erogazione dei servizi da parte dei Membri e Partner della rete EURES
Art. 9 Obblighi dei Membri e Partner
I Membri e i Partner EURES si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 589/2016 e dal presente sistema di ammissione.
In particolare, sulla base di quanto previsto dagli articoli 20 e 22 de! Regolamento di cui sopra, dovranno obbligatoriamente e gratuitamente:
– garantire un accesso facilitato dei lavoratori e dei datori di lavoro ai servizi, prestando assistenza su richiesta ai lavoratori e ai datori di lavoro che richiedono un sostegno per la registrazione al portale EURES della Commissione europea. Dovranno, inoltre, assicurare che i lavoratori e i datori di lavoro che utilizzano i loro servizi abbiano accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi per l’aggiornamento, la modifica o l’eliminazione dei propri dati.
– garantire ai lavoratori e ai datori di lavoro l’accesso alle informazioni di carattere generale riguardanti il portale EURES, la banca dati delle domande di lavoro e dei CV, la rete EURES, i recapiti dei Membri e dei Partner di EURES a livello nazionale ed europeo, le informazioni riguardo ai canali di reclutamento (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione delle sedi operative) e i pertinenti collegamenti internet.
I Membri e Partner di EURES dovranno obbligatoriamente rispettare i criteri minimi comuni di cui all’Allegato I del Regolamento e al precedente art. 4, nonché i criteri nazionali previsti dal presente Sistema, il venir meno del rispetto dei predetti obblighi, comporta l’attivazione della procedura dì cui all’art. 8.
Art. 10 Compiti dei Membri e dei Partner
I Membri devono essere in grado di svolgere obbligatoriamente tutti i compiti di cui all’art. 12, c. 2, del Regolamento, di seguito indicati, mentre i Partner devono essere in grado di svolgerne almeno uno o due:
a) Alimentare la disponibilità di offerte di lavoro sul portale EURES;
b) Alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV sul portale EURES;
c) Erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro a norma degli articoli 23 e 24, dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’articolo 26 e, se del caso, dell’articolo 27 del Regolamento UE 589/2016.
I Membri e, se del caso, i Partner di EURES forniscono tutte le offerte di lavoro rese pubbliche presso i loro canali nonché tutte le domande di lavoro e i CV laddove il lavoratore abbia dato il consenso a rendere le informazioni disponibili anche sul portale EURES.
I Membri e i Partner di EURES possono richiedere l’ammissione per una o più sedi operative adibite a sportello, , attraverso le quali i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al presente regolamento.
Art. 11 Modalità di erogazione dei servizi (a titolo gratuito ed oneroso)
Tutti i servizi resi a favore dei lavoratori sono a titolo gratuito, pena l’attivazione della procedura di cui all’articolo 8.
Possono essere a pagamento i soli servizi resi a favore dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 24 e dell’articolo 25, comma 2 del Regolamento. Resta inteso che i compensi percepiti (o le tariffe applicate) per i servizi erogati dai Membri e, se dei caso, dai Partner di EURES, non possono essere più alti di quelli applicabili ad altri servizi comparabili erogati dagli stessi Membri e dai Partner di EURES. L’UCN verifica il rispetto di tale condizione, pena l’attivazione della procedura di cui all’articolo 8. I compensi e/o le tariffe applicate sono dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di ammissione.
I Membri e i Partner di EURES devono informare i datori di lavoro in modo chiaro e trasparente riguardo gli eventuali costi, tramite l’utilizzo dei propri canali di informazione, indicando chiaramente la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni devono, inoltre, essere pubblicate sul portale EURES.
Art. 12 Monitoraggio dell’efficenza e dell’efficacia nei servizi erogati
L’UCN definisce gli indicatori e le modalità di monitoraggio, verifica e controllo delle attività dei Membri e Partner EURES, in coerenza con le indicazioni pervenute dall’Ufficio Europeo di Coordinamento
I Membri e i Partner della rete EURES hanno l’obbligo dì fornire tutte le informazioni e i dati richiesti dal sistema di monitoraggio con fedeltà e tempestività, secondo i format e le modalità previste dall’UCN, garantendo l’interconnessione con il portale ANPAL, pena l’attivazione della procedura di cui all’articolo 8.
Le risultanze derivanti dall’applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati dai Membri e Partner della Rete EURES iscritti all’elenco saranno utilizzate dall’ANPAL/Ufficio di Coordinamento Nazionale anche per procedere all’eventuale sospensione, revoca o mantenimento dell’iscrizione nell’elenco.
CAPO V – Disposizioni transitorie e finali
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di ammissione alla rete EURES verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, ai sensi della disciplina europea e nazionale vigente.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza.
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